IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Diritto di copia autentica Allegato n 7 articolo 268. e 3 conformità ,77 8,85

diritto di certificazione in vigore dal 10 agosto 2018 diritti di copia in vigore dal 10 agosto 2018

Tabelle Diritti di Copia e di Certificazione degli atti giudiziari 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110

Testo in vigore dal 9 settembre 2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana. il seguente decreto legislativo:

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

D.M. 3 APRILE 2013, N. 48

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 74

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto Ministero Giustizia n 209, G.U Notifiche telematiche, regole tecniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto del Ministro della giustizia n. 209 del 15 ottobre 2012 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto interministeriale del 10 aprile 2014 n Min. Giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 233

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON

Il Presidente della Repubblica

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

EMANA il seguente regolamento:

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 2013, n. 160

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016; VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Servizio di documentazione tributaria

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

EMANA il seguente decreto legislativo:

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101

Registro dei revisori contabili: competenze dell'ordine dei dottori commercialisti Decreto legislativo n. 28, G.U

Reati procedibili a querela: in Gazzetta il decreto che amplia l elenco. Decreto legislativo, 10/04/2018 n 36, G.U. 24/04/2018. di Redazione Altalex

(GU Serie Generale n. 192 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

D.P.R n. 311

DECRETO 8 marzo 2018, n.37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n (GU n.250 del )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Decreto Legislativo del Governo n 66 del 25/02/2000

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37

[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

dell articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

Decreto del 27 dicembre Min. Economia e Finanze


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 12 Gennaio 1998, n. 37

Vigente al: Capo I. Ambito di riferimento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 18

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

Transcript:

Schema Decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalita di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d ufficio nel processo civile, nonche in materia di riscossione delle spese di giustizia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 40, 191, 196 e 248 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni; Visto l articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l articolo 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n.69; Visto l articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta nella riunione del ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati del Senato della Repubblica; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; EMANA il seguente regolamento: CAPO I Disposizioni generali ART. 1 (Oggetto) 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per testo unico il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 2. Il presente regolamento disciplina: a) la determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato, anche con riferimento ai nuovi supporti offerti dai mezzi tecnologici, ai sensi dell articolo 40 del testo unico; b) la modifica delle modalità di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell articolo 191 del testo unico; 13 settembre 2010 1

c) la determinazione delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d ufficio nel processo civile, anche con riferimento all estensione dei collegamenti telematici, ai sensi dell articolo 196 del testo unico; d) la procedura di riscossione delle spese di giustizia, con riferimento all annullamento del credito per irreperibilità e alle notifiche dell invito al pagamento del contributo unificato. CAPO II Diritti di copia e di certificato ART. 2 (Diritto di copia cartacea) 1. Per il rilascio di copie cartacee di documenti, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell allegato n. 1 del presente regolamento. ART. 3 (Diritto di copia non cartacea) 1. Le copie di documenti possono essere rilasciate in forma non cartacea, mediante invio per posta elettronica, prelievo da sorgente remota, registrazione o memorizzazione su uno dei supporti indicati nelle tabelle, contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del presente regolamento. Nel caso di registrazione o memorizzazione su supporto fornito dal richiedente, la copia è rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell ufficio al quale viene richiesta. 2. Per il rilascio di copie in formato elettronico di registrazioni o documenti anch essi in formato elettronico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell allegato n. 2 del presente regolamento. 3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di documenti in originale cartaceo già esistenti nell archivio informatico dell ufficio giudiziario è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 3 del presente regolamento. 4. Per il rilascio di copie su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 4 del presente regolamento. 5. Quando il supporto di registrazione o memorizzazione è fornito dall ufficio che rilascia la copia, è dovuto l ulteriore importo nella misura stabilita dalle tabelle, contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del presente regolamento. 6. Le caratteristiche e la tipologia dei supporti diversi da quello cartaceo utilizzabili ai fini del rilascio di copie sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all approvazione di tale decreto, sono utilizzabili come supporti solo i CD e i DVD. ART. 4 (Diritto di copia autentica) 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto un diritto aggiuntivo pari a 9 euro per ogni singolo documento. 13 settembre 2010 2

ART. 5 (Copia urgente) 1. Per il rilascio urgente di copie, il diritto complessivamente dovuto è triplicato. 2. Si considera urgente la copia richiesta e ottenuta entro due giorni. ART. 6 (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace) 1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà. ART. 7 (Diritto di copia nei procedimenti civili e penali di impugnazione) 1. Il diritto dovuto per le copie, ai sensi dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è triplicato. 2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore, secondo le modalità di riscossione di cui alla parte VII del testo unico. ART. 8 (Diritto di certificato) 1. Per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a 5 euro. 2. Per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un diritto aggiuntivo di 5 euro. CAPO III Modalità di pagamento ART. 9 (Modalità di pagamento del contributo unificato) 1. All articolo 192 (R) del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento agli agenti della riscossione; b) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 13 settembre 2010 3

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all importo dovuto; d) versamento con modalità esclusivamente telematiche su modello F24, ai sensi dell articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; e) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; f) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall articolo 4, comma 9, del decretolegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le regole tecniche per l applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera b), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, sentiti l Agenzia delle entrate e DigitPA. 1-ter. Le regole tecniche per l applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera d), e per il controllo dei pagamenti sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l Agenzia delle entrate, sentito DigitPA. 1-quater. Le regole tecniche per l applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera f), per il rilascio della relativa ricevuta di versamento e per il controllo dei pagamenti, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.». ART. 10 (Modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d ufficio nel processo civile) 1. Il pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d ufficio nel processo civile, è effettuato mediante: a) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; b) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all importo dovuto; c) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; d) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall articolo 4, comma 9, del decretolegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. 13 settembre 2010 4

2. Le regole tecniche per l applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, sentiti l Agenzia delle entrate e DigitPA. 3. Le regole tecniche per l applicazione delle modalità di pagamento di cui al comma 1, lettera b), sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l Agenzia delle entrate. 4. Le regole tecniche per l applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera d), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. CAPO IV Riscossione delle spese di giustizia ART. 11 (Disposizioni per la razionalizzazione della procedura di riscossione delle spese di giustizia) 1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 219 (R), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nella riscossione mediante ruolo di cui al capo I del titolo II-bis, si applica il comma 1 se il debitore, non ristretto preso istituti di pena, è privo di codice fiscale e non sono conosciuti i dati di cui all articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. In tal caso, non si procede all iscrizione a ruolo.»; b) all articolo 248 (R), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con riferimento ai crediti relativi al contributo unificato, la società Equitalia Giustizia SpA può notificare l invito di cui al comma 1 anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, previa convenzione con gli agenti della riscossione, mediante gli ufficiali della riscossione o i messi notificatori nominati ai sensi dell articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 13 settembre 2010 5

Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità. Allegato n. 1 (di cui all articolo 2, comma 1) Numero pagine 1-4 5-10 11-20 21-50 51-100 Oltre le 100 diritto di copia forfettizzato 1,50 3,00 6,00 12,00 25,00 25,00 più 15,00 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di100 13 settembre 2010 6

Allegato n. 2 (di cui all articolo 3, comma 1) Diritto di copia in formato elettronico di registrazioni o documenti in formato elettronico. Tipo di supporto Supporti di memoria di massa: CD e DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota. Dimensione del file in Kb (Kilobyte) Fino a 40 41-100 101-200 201-500 501-1.000 Oltre 1.000 Importo forfettizzato 1,00 2,00 4,00 8,00 15,00 15,00 + 6,00 ogni ulteriori 4.928 kilobyte o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500. Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall amministrazione 3,00 13 settembre 2010 7

Allegato n. 3 (di cui all articolo 3, comma 1) Diritto di copia forfettizzato per pagine trasferite dall archivio informatico dell ufficio giudiziario. Tipo di supporto Numero di pagine Supporti di memoria di CD e DVD Posta elettronica o scarico da sorgente remota 1-4 5-10 11-20 21-50 51-100 Oltre le 100 Importo forfettizzato 1,00 2,00 4,00 8,00 15,00 15,00 + 6 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100, sino a un massimo di 100.000 pagine. Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall amministrazione 3,00 13 settembre 2010 8

Allegato n. 4 (di cui all articolo 3, comma 1) Diritto di copia su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico. Tipo di supporto Diritto di copia Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall amministrazione Per ogni cassetta fonografica fino a 7,00 3,00 90 minuti Per ogni cassetta videofonografica fino a 240 minuti 9,00 3,00 13 settembre 2010 9