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Roma, 4 novembre 2011 Circolare n. 190/2011 AL SIG. PRESIDENTE CONFSERVIZI MARCHE A TUTTI GLI ASSOCIATI AL SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E A TUTTI GLI ALTRI ENTI, AZIENDE E SOCIETA - LORO SEDI - OGGETTO: IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N 159. Sulla G.U.R.I. n. 266 del 28 settembre u.s. è stato pubblicato il nuovo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Si tratta del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, varato dal Governo nell esercizio della delega conferita dal Parlamento con la legge 136/10 ( Piano straordinario antimafia ). Il Codice è suddiviso in cinque libri: le misure di prevenzione; la documentazione antimafia; le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata; l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Con l emanazione del T.U. Antimafia si è provveduto, dunque, ad una sistemazione organica della materia, attraverso una ricognizione delle norme antimafia già esistenti, l abrogazione delle leggi speciali emanate a partire dal 1956 e l introduzione di nuovi istituti, come l Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati confiscati alla criminalità organizzata e la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Si segnala, in particolare, il Libro II che contiene la disciplina della documentazione antimafia e che ricomprende, come noto, la comunicazione e l informazione antimafia che le stazioni appaltanti devono necessariamente acquisire e verificare prima della stipula, dell approvazione o dell autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture. Via di Val Fiorita, 90-00144 Roma 06/ 45.55.68.50/51/52/53 fax 06/64.65.11.91 C. F. e P. IVA 09735981004 E-MAIL nomosappalti@nomosappalti.it - segreteriai@nomosappalti.it - SITO INTERNET - www.nomosappalti.it

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI La maggior parte delle disposizioni contenute nel d.lgs. 159/11 sono entrate in vigore il 13 ottobre u.s. (15 giorni di vacatio legis), mentre le nuove norme in tema di documentazione antimafia entreranno in vigore in maniera differita. Ed infatti, ai sensi dell art. 119 del Codice, le disposizioni del Libro II, capi I, II, II e IV, contenente la disciplina delle comunicazioni ed informazioni antimafia, entreranno in vigore 24 mesi dopo la data di pubblicazione del regolamento di disciplina del funzionamento della banca dati, di cui all art. 99 del medesimo Codice. In altri termini, fino a quando il Ministero dell Interno (entro 6 mesi dal 13 ottobre 2011) non avrà emanato il regolamento recante disposizioni per il funzionamento della banca dati della documentazione antimafia, dovranno attendersi ulteriori 24 mesi per l entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia previste dal Codice. Fino a quel momento, restano in vigore le norme in tema di comunicazioni ed informazioni previste dal d.p.r. 252/98. BANCA DATI Presso il Ministero dell Interno è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che raccoglierà tutte le comunicazioni e le informazioni liberamente accessibili dai soggetti interessati, in merito alle imprese esecutrici di lavori, forniture e servizi pubblici. In particolare, la banca dati sarà consultabile da: a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilati dallo Stato, o da altro ente pubblico o le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e i general contractor; b) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) ordini professionali. ESCLUSIONI Gli accertamenti antimafia dovranno essere effettuati dalle amministrazioni pubbliche prima della stipula, dell approvazione o dell autorizzazione dei contratti e subcontratti, salvo che: a) in caso di rapporti fra i soggetti pubblici; b) in caso di rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti alla verifica di particolari requisiti di onorabilità; c) per autorizzazioni o licenze di polizia; d) per contratti e per erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo, anche intellettuale, in forma individuale; e) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera 150.000,00 euro (soglia già prevista dal d.p.r. 252/98). 2

SOGGETTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO Il controllo antimafia andrà esercitato non solo sui soggetti a cui viene imputata l attività di impresa (titolari, legali rappresentanti della società e delle ATI, membri del consiglio di amministrazione, soci di maggioranza ecc.), ma anche sui familiari conviventi. Ciò significa che le indagini delle amministrazioni pubbliche potranno coinvolgere anche la rete familiare dei soggetti già sottoposti a controllo (soggetti sottoposti a indagine in caso di società amministrate tramite consiglio di amministrazione: oltre a ciascun consigliere, anche ogni singolo familiare convivente di ogni membro del Cda dovrà essere sottoposto a controllo). In particolare, se si tratta di ditte individuali, la documentazione antimafia dovrà essere acquisita nei confronti del titolare e del direttore tecnico (se previsto). Se si tratta di associazioni, imprese, società o consorzi, l accertamento riguarderà: 1. direttore tecnico (se previsto); 2. legale rappresentante delle associazioni; 3. legale rappresentante/componenti dell organo di amministrazione; ciascuno dei consorziati che (nei consorzi e nelle società consortili) detenga una partecipazione superiore al 10%, oppure, pur,detenendo una partecipazione inferiore al 10%, abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%; soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, per le società di capitali anche consortili, ai sensi dell art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi; 4. (società di capitali) socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro /socio in caso di società con socio unico; 5. rappresentante/imprenditori società consorziate nel consorzio ex art. 2602 cod. civ./società consorziate; 6. tutti i soci per le società semplici e in nome collettivo; 7. i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; 8 i rappresentanti delle società nel territorio dello Stato, per le società di cui all art. 2508 cod. civ.; 9. imprese componenti raggruppamenti temporanei di imprese; 10. soci persone fisiche per società personali. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA La comunicazione antimafia è l attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto individuate dall art. 67 del Codice antimafia, ossia conseguenti ad una misura di prevenzione applicata dall autorità giudiziaria. In caso di esito negativo della documentazione antimafia, i soggetti privati non possono stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Dalla data del suo rilascio, la comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi e può essere impiegata anche per altri procedimenti. 3

La comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui hanno sede le amministrazioni pubbliche che devono procedere con la stipula del contratto o, nel caso in cui i richiedenti siano gli operatori economici, dal Prefetto della provincia in cui hanno sede le persone fisiche, imprese, associazioni o consorzi. Il termine per il rilascio della comunicazione antimafia è fissato in 45 giorni dal ricevimento della richiesta, prorogabile di ulteriori 30 giorni in caso di verifiche particolarmente complesse. INFORMAZIONE ANTIMAFIA L informazione antimafia consiste nell attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto individuate dall articolo 67 del Codice antimafia, nonché nell attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. L informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell assetto societario e gestionale dell impresa oggetto dell informazione. Essa è utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E previsto che l informazione debba essere acquisita nel caso in cui il valore dei contratti e subcontratti sia: a) pari o superiore alle soglie comunitarie di lavori, forniture e servizi; b) superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o dei beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 150.000,00 euro per l autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. Il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto al fine di eludere la disciplina in tema di informazioni antimafia è vietato a pena di nullità. Volendo, quindi, riassumere l ambito di applicazione delle comunicazioni e informazioni antimafia: COMUNICAZIONI - per contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a. 150.000,00 e fino al valore delle soglie comunitarie; INFORMAZIONI - per contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; - per subcontratti e cottimi di lavori, forniture e servizi di importo superiore a. 150.000,00. 4

AUTOCERTIFICAZIONE Fuori dei casi in cui è richiesta l informazione antimafia (v. infra), i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all articolo 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione è resa dall interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente; b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, indicate nella tabella annessa al regolamento approvato con d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300, e s.m.i.. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA INFORMATIVA La richiesta di informativa antimafia deve contenere i seguenti dati: a) denominazione dell amministrazione aggiudicatrice, b) oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, c) estremi della delibera dell appalto o della concessione o dell erogazione, d) dati del soggetto privato contraente. E possibile, tuttavia, per le amministrazioni pubbliche procedere anche in assenza dell informazione antimafia, quando i termini di legge per l emanazione dell informazione sono decorsi o allo scadere dei 15 giorni successivi alla richiesta, nei casi di urgenza. In tal caso, tuttavia, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva: pertanto, in caso di informazione interdittiva, il contratto o il beneficio si intenderà risolto e, inoltre, le amministrazioni pubbliche revocheranno le autorizzazioni e le concessioni e recederanno dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite. La possibilità di procedere alla revoca e al recesso resta ferma anche nel caso in cui, a seguito di una prima indagine dall esito favorevole, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all autorizzazione del subcontratto. A tale principio fa eccezione il caso in cui le opere siano in fase di ultimazione ovvero qualora, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell interesse pubblico, il soggetto privato non sia sostituibile in tempi rapidi. In tali casi, le amministrazioni non procedono a revoche o a recessi. ASSOCIAZIONI E CONSORZI DI IMPRESE In caso di ATI e di consorzi non obbligatori, qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa in capo a un impresa diversa da quella mandataria, che partecipa a un associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti, quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione 5

delle informazioni del Prefetto, qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. * - * -* -* -* -* Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti. Avv. Francesco Lilli (responsabile del servizio) 6