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COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (Provincia di Venezia) Approvato con delibera C.C. n.18/2012, modificato con delibera C.C. n.66/2012, da ultimo modificato con delibera C.C. n. 20/2014 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Oggetto del regolamento Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo Base imponibile delle aree fabbricabili Unità immobiliari possedute da anziani e disabili Esenzioni Versamenti Rimborsi Aree fabbricabili divenute inedificabili Riscossione coattiva Potenziamento dell ufficio tributi Disposizioni finali

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Campagna Lupia (prov. di Venezia) dell'imposta Municipale Propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall art.2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, e dall art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, (Legge di stabilità 2014). 2. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 4. Soggetto attivo dell imposta è il Comune di Campagna Lupia (prov. di Venezia). ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO 1. Presupposto dell imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l abitazione principale limitatamente agli immobili classificati in categorie catastali A1, A8 e A9 e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 2. I soggetti richiamati dall articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'iscrizione negli appositi elenchi ha effetto per l intero periodo d imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 2. A norma dell art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,

indipendentemente dall approvazione della Regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. 3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. 5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all eccedenza di imposta versata a tale titolo. ART. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 1. Si applica l aliquota ridotta e la detrazione prevista per l abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. ART. 5 - ESENZIONI 1. L IMU non si applica al possesso dell abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10, dell art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011. 2. L IMU non si applica altresì: - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- all unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 3. Sono esenti dall imposta le fattispecie disciplinate dall art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011. 4. L esenzione di cui all articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 5 A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall IMU i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 6 A decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell art.1, comma 708, della Legge n.147/2013, non è dovuta l IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 7. L esenzione spetta per il periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. ART. 6 VERSAMENTI 1. Il versamento dell imposta dovuta al Comune per l anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24. 2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a 8,00. 3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 4. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell imposta. ART. 7 - RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 8,00 per anno solare. ART. 8 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI 1. Su richiesta dell interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell imposta. 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all abuso. 3. Il rimborso è pari alla differenza tra l imposta versata sul valore venale dell area edificabile e l imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l ultimo acquisto a titolo oneroso dell area stessa. 5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data in cui l area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. ART. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA 1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni vigenti in materia. ART.10 - POTENZIAMENTO DELL UFFICIO TRIBUTI 1. Per effetto di quanto previsto dall art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. può essere destinata al potenziamento delle attività tributarie e all attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.