1 Foglio ufficiale 24/2011 Venerdì 25 marzo 2327 3. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue: Art. 106 lett. e e) tiene e aggiorna, nele forme previste dale leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro dela popolazione e dele imprese come pure gli altri registri e gestisce l archivio comunale. 4. Il decreto legislativo sulla riorganizzazione dell Archivio cantonale del 24 novembre 1874 è abrogato. Belinzona, 15 marzo 2011 Per il Gran Consiglio Il Presidente: D. Ghisletta Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sule deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione dela presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 21 marzo 2011 n. 54). Per la segreteria del Gran Consiglio Il segretario generale: Rodolfo Schnyder Data dela pubblicazione nel F.U.: 25 marzo 2011 Scadenza del termine di referendum: 9 maggio 2011 Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) Scopo Finanziamento IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 dela Commissione dela legislazione, I. decreta: Capitolo primo Scopo,finanziamento,esercizio delle competenze e convenzione Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di colaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento dele atività di polizia fra il corpo dela polizia cantonale e i corpi dele polizie comunali. Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l assolvimento di compiti di polizia di loro competenza. Esercizio delle competenze di polizia comunali Art. 3 1Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro atribuite: a) diretamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale struturato), oppure b) indiretamente sotoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia struturato. 2Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spetanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio. Convenzioni Art. 4 1Per l esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia struturato sono tenuti a concludere un apposita convenzione.
1 Foglio ufficiale 24/2011 Venerdì 25 marzo 2328 2La convenzione può essere sotoscrita diretamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti ala medesima regione. 3La convenzione soggiace ala ratifica del Consiglio di Stato, competente per l esame dela sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi. 4In assenza dela convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia struturato. a) In generale Coordinamento delle attività di polizia b) In particolare Attivitàdi coordinamento Suddivisione regionale del territorio cantonale Capitolo secondo Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale Art. 5 1 Il coordinamento dela sicurezza, del ordine pubblico e dele atività di polizia giudiziaria a livelo cantonale è compito dela polizia cantonale. 2Per il coordinamento dele atività di polizia comunale, rispetivamente ai fini di una maggiore efficacia dela colaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali struturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale. 3Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dala polizia del comune polo. Art. 6 Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale: a) pianificare, unitamente ai comandanti dele polizie struturate, le atività di polizia comunalesul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune; b) disporre l impiego di agenti dele polizie comunali dela regione per servizi d interesse regionale, rispetivamente per interventi d interesse cantonale unitamente ala polizia cantonale (servizio di mantenimento d ordine) o per interventi nel ambito di colaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia; c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livelo cantonale; d) disporre di tuti gli agenti dele polizie comunali per atuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe; e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in colaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione; f) disporre degli agenti di polizia comunale nela regione per rendere esecutive strategie speciali decise dala polizia cantonale d intesa con il Ministero pubblico, per quanto atiene ale esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali; g) ordinare controli ed accertamenti su oggeti di competenza del autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in direta subordinazione ala polizia cantonale; il magistrato non può servirsi diretamente dele polizie comunali per l assunzione di informazioni o mezzi di prova. Art. 7 1Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale: regione I Mendrisioto sud, comune polo Chiasso regione II Mendrisioto nord, comune polo Mendrisio regione III Luganese, comune polo Lugano regione IV Belinzonese sud, comune polo Giubiasco regione V Belinzonese nord, comune polo Belinzona regione VI Locarnese est e Vale Maggia, comune polo Locarno regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca 2Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l appartenenza dei singoli comuni ale regioni, tenendo conto del principio dela coerenza territoriale. 3In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fato, la composizione del numero dele regioni è suscetibile di riduzione.
1 Foglio ufficiale 24/2011 Venerdì 25 marzo 2329 4Con l accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate. 5I corpi di polizia struturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti). 6Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità dela colaborazione e di conduzione del corpo misto. Confidenzialità Uniformazione Conferenza cantonale Consiglio cantonale dei comandanti Art. 8 Tute le atività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istrutorio; in questo ambito le informazioni acquisite dale polizie comunali non possono essere trasmesse ale autorità comunali. Capitolo terzo Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale Art. 9 Per rafforzare la colaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nel ambito dela conferenza consultiva dela sicurezza,può emanare diretive concernenti: a) l uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone; b) l uniformazione dei sistemi d informazione; c) l uniformazione del materiale di corpo e dele divise; d) l uniformazione dei gradi e dele condizioni di stipendio; e) l uniformazione dela formazione permanente. Art. 10 1È istituita la conferenza cantonale consultiva sula sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo. 2Essa si riunisce almeno due volte l anno con i seguenti compiti: a) analizzare la situazione dela sicurezza nel Cantone; b) indicare obietivi, rispetivamente priorità d intervento ai corpi di polizia nel ambito dela prevenzione e del ordine pubblico; c) preavvisare al atenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (ati legislativi, risorse umane, logistica, ecc.); d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali; e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative ala ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali. 3Ale riunioni dela conferenza partecipano senza dirito di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante dela polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti dele polizie dei comuni polo. Art. 11 1È istituito il consiglio cantonale dei comandanti dele polizie composto dal comandante dela polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo dela polizia giudiziaria, dal capo dela gendarmeria e dai comandanti dele polizie dei comuni polo. A dipendenza dele esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili. 2Esso ha in particolare le seguenti competenze: a) analisi dela situazione dela sicurezza nel Cantone; b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nel ambito dela prevenzione; c) pianificazione dele risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali; d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni. 3Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.
1 Foglio ufficiale 24/2011 Venerdì 25 marzo 2330 Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali Autorità di ricorso Entrata in vigore Art. 12 Il comando dela polizia cantonale, sentiti nel ambito del consiglio cantonale i comandanti dele polizie dei comuni polo, dispone del sostegno dele polizie comunali per: a) azioni di polizia aventi caratere preventivo che interessano l intero territorio cantonale; b) interventi d emergenza; c) atività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d ordine in caso di manifestazioni. Capitolo quarto Rimedi di diritto ed entrata in vigore Art. 13 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dal intimazione. Art. 14 1Trascorsi i termini per l esercizio del dirito di referendum la presente legge è pubblicata nel Boletino ufficiale dele leggi e degli ati esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d entrata in vigore. II. La legge sula polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue: Art. 25cpv. 1 1Nel esercizio dele funzioni di polizia locale i Municipi si avvalgono degli agenti dela polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, 5, 7b, e 9 dela presente legge. Art. 9a cpv. 2 2Abrogato. Art. 10 cpv. 3 3Abrogato. Art. 10 cpv. 3 e 4 3-4Abrogati. Abrogati. TITOLO IV Polizie comunali (art. 25-27a) III. Norma transitoria 1I comuni sprovvisti di un corpo di polizia struturato, entro 3 anni dal entrata in vigore dela legge sula colaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali sono tenuti a: a) dotarsi di un corpo di polizia comunale struturato, oppure b) sotoscrivere una convenzione con il comune polo o con un comune appartenente ala medesima regione provvisto di un corpo di polizia struturato. 2Entro il medesimo periodo i corpi di polizia comunali non struturati sono soppressi, con facoltà per i comuni interessati di atribuire i loro agenti ai corpi di polizia struturati.
1 Foglio ufficiale 24/2011 Venerdì 25 marzo 2331 3Gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a dela legge sula polizia del 12 dicembre 1989 permangono applicabili limitatamente a quele situazioni in cui il Consiglio di Stato non abbia ancora avalato, tramite ratifica, la capacità dei comuni di assolvere le competenze di polizia che il regolamento riserva loro (art. 3 dela legge sula colaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali), e, per i comuni polo, di a- dempiere ale competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 dela legge sula colaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali). In ogni caso gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a dela legge sula polizia sono abrogati tre anni dopo l entrata in vigore dela legge sula colaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali. Belinzona, 16 marzo 2011 Il Presidente: D. Ghisletta Per il Gran Consiglio Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sule deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione dela presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 21 marzo 2011 n. 55). Per la segreteria del Gran Consiglio Il segretario generale: Rodolfo Schnyder Data dela pubblicazione nel F.U.: 25 marzo 2011 Scadenza del termine di referendum: 9 maggio 2011 Legge sul rilancio dell occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 febbraio 2011 n. 6446 del Consiglio di Stato, decreta: I. La Legge sul rilancio del occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 otobre 1997 è modificata come segue: Sostegno al collocamento per giovani soggetti al periodo d attesa speciale LADI Art. 4b (nuovo) 1L autorità competente può autorizzare, durante il periodo d atesa speciale imposto dalla legislazione federale ale persone esonerate dal periodo contributivo in relazione a una formazione scolastica, a una riqualifica o a un perfezionamento, la partecipazione a misure di sostegno ala ricerca d impiego. 2Per beneficiare del sostegno gli interessati devono essere iscriti presso un ufficio regionale di colocamento, essere idonei al colocamento e devono rispetare le prescrizioni di controlo. 3I costi di partecipazione ai provvedimenti autorizzati sono assunti dal Cantone. 4Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la procedura d autorizzazione, i costi di partecipazione massimi, le condizioni di concessione e del eventuale restituzione degli aiuti.