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SCHEMA DI ACCORDO BIENNALE TRA L ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZIO ISTITUTI DI GARANZIA - PER CONTO DEL GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA - E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONGIUNTE DI INSEGNAMENTO, RICERCA, PROMOZIONE E DIFFUSIONE IN MATERIA DI DIRITTO MINORILE L Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Servizio Istituti di Garanzia per conto del Garante per l infanzia e l adolescenza - (in seguito Assemblea ), con sede e domicilio in Viale Aldo Moro, 50 a Bologna, c.f. 80062590379, rappresentata dal Direttore generale, Dott. Leonardo Draghetti, nato a Molinella (BO) il 24/04/1965, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell Assemblea stessa; e Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominato Dipartimento ), rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni Lucchetti, nato a Foligno (PG) il 26 gennaio 1961, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 ottobre 2015. Visti - lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (l.r. 31 marzo 2005, n. 13) che al Titolo I, art. 6, comma 1, lett. e) impegna la Regione a promuovere e diffondere una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; al Titolo VI, art. 5, prevede che, nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche; al Titolo X, art. 71 istituisce il Garante per l infanzia e l adolescenza, con sede presso l'assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori; - lo Statuto di Ateneo in base al quale l Ateneo si adopera per stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi, che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali; - la bozza del IV Piano Nazionale di Azione e di Interventi per la Tutela dei diritti e lo Sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvata dall Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza in data 28 luglio 2015, che impegna i Garanti per l infanzia e l adolescenza nazionale, regionali e delle Province Autonome ad attuare le azioni di sistema necessarie affinché i livelli essenziali delle prestazioni siano definiti ed esigibili su tutto il territorio nazionale anche attraverso interventi volti alla diffusione sistematica dei diritti dei bambini e degli adolescenti da realizzare con le Università del territorio; 1

- Visto l art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; Premesso che - con l.r. n. 9/2005 e ss.mm., la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Garante regionale per l infanzia e l adolescenza, quale organo autonomo e indipendente della Regione, col compito di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale; - in base alla citata legge il Garante ha sede presso l'assemblea legislativa dell'emilia-romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della l.r. n. 25/2003; - il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, già Istituto Giuridico fino al novembre 2000, promuove e coordina l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari giuridici, costituendo il punto di raccordo delle attività di ricerca svolte dai suoi afferenti; Ritenuto che - il Garante per l infanzia e l adolescenza ha indicato quale obiettivo prioritario della sua azione per il biennio 2015-2016 quello di collaborare con gli Atenei del territorio per sostenere l ampliamento e l arricchimento dell offerta formativa universitaria in materia di diritto minorile; - il Dipartimento ha accolto l invito del Garante a collaborare alla realizzazione congiunta di attività volte allo sviluppo della didattica, della ricerca scientifica, della promozione e della diffusione in materia di diritto minorile volte a sostenere l attivazione di insegnamenti specificamente dedicati e a incrementare la formazione specialistica in tema di tutela e promozione dei diritti dei minori; - il Garante e il Dipartimento sono interessati, in attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, ad una reciproca collaborazione finalizzata, in particolare, alla realizzazione degli interventi previsti col progetto Persone di minore età e tutela dei diritti fondamentali ; Ritenuto pertanto - di doversi pervenire alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo tra l Assemblea Servizio Istituti di Garanzia per il Garante per l infanzia e l adolescenza e il Dipartimento, di seguito denominati congiuntamente le Parti ; Tutto ciò premesso e considerato 2

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Obiettivi Le Premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Con il presente schema di Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di attività congiunte di insegnamento, ricerca e promozione e diffusione in materia di diritto minorile volte a favorire l ampliamento e l arricchimento dell offerta formativa universitaria in tale ambito attraverso un articolato piano di attività da realizzare nel corso del biennio e in base alle rispettive esigenze di programmazione e nei limiti delle risorse disponibili. Art. 2 Modalità di attuazione Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta in condizione di reciprocità e con una reciproca e costante informazione. In particolare, le Parti si impegnano a definire, anno dopo anno, l entità e ad individuare le fonti di finanziamento per l attuazione del presente schema di Accordo nell ambito delle relative disponibilità, stipulando specifiche e separate intese attuative ove saranno indicati il programma delle attività, tempi e modalità di realizzazione delle stesse. Art. 3 Comitato tecnico Al fine di garantire la corretta e tempestiva realizzazione delle attività oggetto del presente schema di Accordo e delle successive intese attuative è prevista la costituzione di un Comitato tecnico con funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo. Il Comitato è composto, per l Assemblea, dal Garante per l infanzia e l adolescenza Dott. Luigi Fadiga e da un suo delegato e, per il Dipartimento, dal Prof. Luigi Balestra e da suo delegato. I componenti il Comitato definiranno annualmente le linee di azione comuni controllandone realizzazione. Art. 4 Obblighi delle Parti Per sostenere gli obiettivi di cui al precedente art. 1, relativamente alle azioni operative che andranno a determinarsi in base a Convenzioni appositamente sottoscritte fra le Parti: - il Dipartimento potrà avvalersi dell operato di docenti strutturati, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, tirocinanti e altre figure anche diversamente individuate; - l Assemblea renderà disponibili, nei limiti di budget e di personale assegnati al Servizio Istituti di Garanzia, i propri servizi e strumenti, nonché risorse professionali ed economiche atte a consentire lo sviluppo delle azioni che si andranno a definire, sia dal punto di vista della elaborazione e della ricerca, che dal punto di vista della declinazione operativa. 3

Art. 5 Oneri finanziari Come primo atto si prevede l attivazione di una Convenzione di durata annuale nella quale verranno definiti gli impegni e gli obblighi delle Parti per la realizzazione della prima annualità del Progetto Persone di minore età e tutela dei diritti fondamentali. Limitatamente al primo anno di attuazione dell Accordo, si dà atto che l Assemblea concorrerà alla copertura parziale della spesa totale prevista per Euro 28.000,00 così ripartito: - Euro 4.500,00 per l anno 2015; - Euro 23.500,00 per l'anno 2016, previa approvazione del bilancio di esercizio 2016 e comunque nel limite del budget assegnato al Servizio Istituti di Garanzia. Il Dipartimento metterà a disposizione le proprie risorse umane e intellettuali e potrà avvalersi di personale esterno per l esecuzione delle attività previste dal progetto operativo, che ne forma parte integrante. Ulteriori eventuali oneri per la realizzazione delle attività successive alla prima annualità del Progetto saranno determinati in una o più apposite intese operative, previa verifica della sussistenza e della disponibilità delle corrispondenti risorse. Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo Il presente schema di Accordo ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso; potrà essere rinnovato a seguito di accordo scritto tra le Parti. Al termine delle specifiche intese operative di cui all art. 4 o secondo le modalità in esse previste, il Dipartimento si impegna a redigere una o più relazioni sull attività svolta e sui risultati raggiunti. Art. 7 Recesso o scioglimento Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente schema di Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R.. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito o in corso di esecuzione laddove il Dipartimento sia tenuto ad adempiere a obbligazioni contrattuali stipulate nel corso dell accordo e per le finalità dello stesso. Art. 8 - Trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire, sia su supporto cartaceo che informatico, i dati e le informazioni relativi all espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle relative convenzioni attuative, in conformità in conformità 4

alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.. Art. 9 - Proprietà intellettuale La titolarità degli elaborati e dei risultati sviluppati nell ambito della ricerca oggetto della presente Convenzione, nonché dei relativi diritti di proprietà intellettuale, spetta al Dipartimento. Resta fermo il diritto dell Assemblea di utilizzare liberamente i detti risultati, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, per i propri fini istituzionali. Il Dipartimento si riserva il diritto di utilizzazione scientifica in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche, dei risultati oggetto dell attività di ricerca. Art. 10 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all interpretazione, all esecuzione e/o alla validità del presente schema di Accordo, il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente. Art. 11 Registrazione Il presente Atto si compone di n. 5 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Il presente schema di Accordo è firmato digitalmente. Bologna, lì Per l Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Il Direttore Generale Leonardo Draghetti Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche Il Direttore Giovanni Lucchetti 5