Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N 5 del 30/07/2015



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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Provinciale Settore Giovanile e Scolastico Bologna VIA CAVALIERI DUCATI 5/2a- 40132 BOLOGNA (BO) TEL. 051 3143870 FAX: 051 3143874 e-mail: info@figc-provinciale-bo.it e-mail: segreteria@figc-provinciale-bo.it sito internet: www.figc-provinciale-bo.it Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N 5 del 30/07/2015 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. (nessuna comunicazione) 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) quanto sotto riportato: Comunicato ufficiale n 56 del 29.07.2015 cu 67/A FIGC - Nuovo Regolamento AIA 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE L.N.D. Si pubblicano in allegato al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante)le seguenti note riepilogative: Trasferimenti Internazionali di Calciatori Minori e Primo tesseramento di minori stranieri Società Professionistiche Trasferimenti Internazionali di Calciatori Minori e Primo tesseramento di minori stranieri Società Dilettantistiche Modulo eccezioni nuove norme per tesseramento del Settore Giovanile e Scolastico Si pubblicano in allegato al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante)i seguenti Comunicati Ufficiali: C.U.52/A del 21.07.15 Adeguamento Istat per premi di preparazione CU 3 SGS del 15.07.15 Guida ai Tornei Stagione Sportiva 2015/2016 CU 4 SFS del 23.07.15 Circolare esplicativa tesseramento Stagione Sportiva 2015/2016

1. TESSERAMENTO 60 ALLENATORI Ai sensi dell art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e del III-n.14 del Comunicato Ufficiale LND n. 1 Stg 2015/2016, tutte le Società che partecipano ai sotto elencati Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, hanno l obbligo di tesserare ed affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dal Settore Tecnico in possesso della qualifica a fianco di ciascuna delle Categorie indicate nella tabella che segue. Categoria Titolo abilitativo Eccellenza UEFA PRO - UEFA A - UEFA B - 3^ Categoria Promozione UEFA PRO - UEFA A - UEFA B - 3^ Categoria Prima Categoria UEFA B 3^ Categoria Allenatore Dilettante Seconda Categoria UEFA B 3^ Categoria Allenatore Dilettante Terza Categoria UEFA B 3^ Categoria Allenatore Dilettante Juniores Regionale UEFA B 3^ Categoria Allenatore Dilettante Calcio a 5 Serie C1 Maschile Allenatore di Calcio a 5 Sono ammesse, solo ed esclusivamente, le seguenti deroghe: su richiesta al Comitato Regionale delle Società che, promosse al Campionato di Promozione intendano confermare l allenatore con titolo abilitativo di Allenatore Dilettante che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva; su richiesta al Settore Tecnico FIGC delle Società che, promosse al Campionato di 1^ e di 2^ Categoria, intendano confermare l allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. In entrambi i casi le eventuali deroghe concesse scadono al termine del primo Corso utile per il conseguimento del prescritto titolo abilitativo al quale l allenatore è tenuto a partecipare. Il nominativo dell allenatore deve essere segnalato al Comitato Regionale E.R. all atto dell iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i 20 gironi precedenti all inizio degli stessi mediante il deposito della documentazione di seguito indicata: a. copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato; b. ricevuta del conto corrente postale attestante il versamento della quota per il rinnovo annuale dell iscrizione all Albo; c. accordo economico fra Società e Allenatore ovvero dichiarazione di gratuità secondo i criteri e le modalità indicati al n. 2 per i tecnici responsabili della Prima Squadra. Il deposito della documentazione all Organo federale indicato nella tabella seguente provvede la Società o l allenatore interessato. Tecnici responsabili Prima Squadra Altri allenatori non responsabili Prima Squadra Allenatori professionisti tesserati con Società Dilettantistiche F.I.G.C. L.N.D. C.R.E.R. Ufficio Tesseramenti Via Alcide De Gasperi, 42 40132 BOLOGNA F.I.G.C.-SETTORE TECNICO Via G. D Annunzio, 138 50135 Firenze FI F.I.G.C. L.N.D. C.R.E.R. Ufficio Tesseramenti Via Alcide De Gasperi, 42 40132 BOLOGNA Nel caso di inadempienza la Società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all Organo disciplinare competente per l irrogazione di una delle sanzioni previste dall art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva 2. ACCORDI ECONOMICI 2.1.Tecnici responsabili Prima Squadra L originale dell accordo economico o della dichiarazione di gratuità dell incarico nel caso di assenza di qualsiasi forma di accordo economico, sottoscritti dalla Società e dall allenatore, devono essere depositati, in originale, secondo le modalità sotto indicate:

ACCORDO O DICHIARAZIONE con accordo economico dichiarazione di gratuità DEPOSITO F.I.G.C.-L.N.D.-C.R.E.R. Via Alcide De Gasperi, 42 40132 Bologna BO 61 2.2. Altri allenatori non responsabili Prima Squadra SOGGETTO TENUTO AL DEPOSITO Allenatore entro 20 giorni dalla sottoscrizione Società o Allenatore entro 20 giorni dalla sottoscrizione DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE copia richiesta tesseramento rilasciata dalla Società accordo economico copia richiesta tesseramento rilasciata dalla Società dichiarazione gratuità Per gli allenatori non responsabili della Prima squadra il deposito dell eventuale accordo o dichiarazione gratuità non è obbligatorio, ferme restando l obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia. 2.3. Allenatori professionisti tesserati con Società Dilettantistiche Possono sottoscrivere accordi economici, redatti in forma scritta, sull apposito modello allegato alla Circolare LND n. 9 dell 1/7/2014. Tali accordi: non potranno superare l importo indicato sul C.U. LND n. 1 stg 2014/2015 dovranno essere depositati, unitamente alla copia del tesseramento rilasciata dalla Società, a cura dell allenatore, presso il Comitato Regionale entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione. 3. ACCESSO NEL RECINTO DI GIOCO DEGLI ALLENATORI In tutti Campionati dilettantistici organizzati dalla L.N.D. in ambito regionale può essere ammesso nel recinto di gioco solo l allenatore abilitato e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, salvo per i seguenti casi: Campionato Juniores Provinciale; Campionato di Serie C2 di Calcio a 5 maschile; Campionati provinciali di Calcio a 5 maschile; Campionati regionali e provinciali di Calcio Femminile; deroga accordata alla Società che conferma l allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi (vds III, n. 14: Allenatori C.U. LND n. 1, stg 2015/2016). L accesso nel recinto di gioco è consentito solo a coloro che sono in possesso di tessera annuale, valida per la stagione in corso, rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. Nel caso sia stata accordata la deroga ad utilizzare un allenatore non abilitato è consentito l ingresso nel recinto di gioco presentando al Direttore di Gara un valido documento di identità personale unitamente alla tessera di riconoscimento di Dirigente. Solo nelle more del rilascio della tessera federale annuale (tesseramento in corso) è consentito l ingresso nel recinto di gioco dell allenatore abilitato osservando le seguenti disposizioni: a. il nominativo dell allenatore deve essere indicato nell apposito spazio nella distinta di gara; b. nello spazio TESSERA PERSONALE FIGC deve essere indicata la dizione R.E.T.; c. all atto della presentazione della distinta di gara all arbitro deve essere presentata anche la COPIA PER IL TECNICO della richiesta di tesseramento accompagnata dal tesserino di riconoscimento personale rilasciato dal Settore Tecnico ovvero da valido documento di identità. In tutti i casi in cui viene utilizzato un allenatore non abilitato e non iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, e precisamente: 1. quando non è prevista l obbligatorietà o è stata concessa la deroga (vedi comma 1); 2. quando l assenza è dovuta a cause di carattere soggettivo riguardanti l allenatore regolarmente tesserato (es. temporaneo impedimento per motivi personali, di malattia, squalifica, ecc.); 3. causa cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

62 al suo posto deve essere designato un Dirigente Accompagnatore Ufficiale, il cui nominativo deve essere indicato nella distinta di gara da consegnare all arbitro nello spazio previsto per l allenatore, cancellando tale dizione sostituendola con la parola Dirigente Ufficiale, unitamente alla prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti. 4. ESONERO O DIMISSIONI DELL ALLENATORE Nel caso di esonero o dimissioni dell allenatore incaricato alla conduzione della prima squadra la Società ha l obbligo di conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. L esonero o le dimissioni devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza al Comitato Regionale e al Settore Tecnico. L allenatore esonerato che non riceve la comunicazione dalla Società entro 10 giorni deve comunicarlo al Comitato Regionale. L allenatore esonerato o dimissionario non potrà esercitare nessun altro ruolo per altre Società per tutta la restante stagione sportiva in nessuna forma o modalità. E data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D. Stagione Sportiva 2015-2016 ART. 1 - PROMOZIONI ALLA CATEGORIA SUPERIORE. 1. Al termine di ciascun Campionato la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l ammissione al Campionato di categoria superiore. ART. 2 - RETROCESSIONI ALLA CATEGORIA INFERIORE: NUMERO. 1. Al termine di ciascun Campionato retrocedono alla Categoria inferiore: a) di norma le ultime 4 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Eccellenza dopo l eventuale disputa delle gare play-out; b) di norma le ultime 4 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Promozione dopo l eventuale disputa delle gare play-out; c) le ultime tre squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Prima Categoria dopo l eventuale disputa delle gare play-out; d) le ultime 2 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria dopo l eventuale disputa delle gare play-out. 2. Le retrocessioni sono perciò determinate anche attraverso lo svolgimento di una fase play out, che sarà oggetto di apposita disciplina non appena autorizzata dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell art. 49 delle N.O.I.F.. ART. 3 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL ETA (C.U. LND n. 1, I-A/2-b, I-A/3-b e I-4/A-b). (C.U. LND n. 203 del 23/03/2015 C.U. CRER n. 40 del 15/04/2015) 1. Le Società partecipanti ai Campionati 2015/2016 organizzati dal C.R.E.R. hanno l obbligo di impiegare nell attività ufficiale, sin dall inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all età: ECCELLENZA PROMOZIONE 1 calciatore giovane nato dal 1 gennaio 1995 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1 gennaio 1996 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1 gennaio 1997 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1 gennaio 1994 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1 gennaio 1996 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1 gennaio 1997 in poi PRIMA CATEGORIA 1 calciatore giovane nato dal 1 gennaio 1994 in poi 2. In relazione all obbligo dell impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito nel comma precedente debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;

63 3. L inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. ART. 4 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL ATTIVITA GIOVANILE SOCIETA 1^ CATEGORIA. (C.U. LND n. 1, I-A/4-g). 1. Le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria hanno l obbligo di partecipazione all attività giovanile previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono iscrivendo una propria squadra al Campionato Juniores Under 18 o Allievi o Giovanissimi. 2. Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l obbligo previsto dal comma 1 o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell inizio della relativa attività o si ritirino prima del termine, verrà addebitato un importo pari a 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l organizzazione dell attività giovanile del Comitato. 3. Costituiscono attenuanti nella determinazione dell addebito previsto per il mancato adempimento dell obbligo di cui al comma 2 delle Società di 1^ Categoria: la partecipazione all attività ufficiale delle Categorie Juniores Calcio a 5, Allievi Calcio a 5, Giovanissimi Calcio a 5, Esordienti e/o Pulcini e altre circostanze considerate rilevanti dal Consiglio Direttivo del CRER anche su segnalazione delle Società interessate. In ogni caso la riduzione complessiva non può superare l importo di 1.000,00. ART. 5 - NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI FUORI QUOTA DA IMPIEGARE NEI CAMPIONATI JUNIORES (C.U. CRER n. 40 del 15/4/2015 - C.U. LND n. 1, I-A/9-2/b e I-A/9-3/b). 1. Alle gare del Campionato Regionale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di 3 calciatori fuori quota, nati dal 1 gennaio 1996 2. Alle gare del Campionato Provinciale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di 4 calciatori fuori quota, nati dal 1 gennaio 1995. ART. 6 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1, n. 16) 1. Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria siano i seguenti: dal 1 settembre 2015 alle ore 15.30; dal 25 ottobre 2015 (entrata in vigore orario solare) alle ore 14,30; dal 27 marzo 2016 (entrata in vigore orario legale) alle ore 15,30; dal 8 maggio 2016 alle ore 16,30. 2. L orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato o Coppa) è fissato per le ore 20,30. Per le società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l orario ufficiale è quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per la disputa della gara, al CRER a mezzo fax al numero 051/3143901. 3. L orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare dei Campionato Regionale Juniores è fissato per le ore 16.00. Per le Società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione l orario ufficiale è fissato per le ore 15.00, dandone preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per la disputa della gara, al C.R.E.R. a mezzo fax al numero 051/3143901. ART. 7 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO. 1. Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma. 2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente comporta l applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva. 3. Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco. 4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all addebito di una tassa di istruttoria, a carico della Società richiedente, pari a 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento. Le Delegazioni dipendenti sono autorizzate ad istituire identica tassa di istruttoria per i Campionati di competenza, pari a 20,00=, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

64 5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire, a mezzo fax, al Comitato Regionale o Delegazione provinciale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata. 6. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva. 7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l inversione di turni di calendario devono essere corredate con l assenso della Società avversaria interessata. 8. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato, ecc.) 9. Nelle ultime 2 giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alla categorie inferiori, nonché all ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l obbligo della contemporaneità, previste dal III-17 del C.U. n. 1 della L.N.D.. 10. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all utilizzo dell impianto, maggiorate di 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione. 11. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali possono, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza l osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. ART. 8 - ATTIVITA DELLE RAPPRESENTATIVE 1. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Nazionali, ivi comprese quelle disposte dalla Federazione Sammarinese, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta documentata della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo Campionato. ART. 9 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND n. 1, III/3) 1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla disputa di gare si applicano: in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati; in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati. 2. In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del III/3 del C.U. LND n. 1, gli importi delle ammende per la rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Coppa Italia e Coppa Emilia sono fissate come segue: Eccellenza (Coppa Italia): 1.500,00; Promozione (Coppa Italia) 1.000,00; 1^ Categoria (Coppa Emilia) 800,00; 2^ Categoria (Coppa Emilia) 500,00. ART. 10 - INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1, III/6) 1. Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata sono fissati come segue: Eccellenza: 500,00; Promozione: 400,00; 1^ Categoria: 300,00; 2^ e 3^ Categoria 100,00. ART. 11 - SGOMBRO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1, III/8) 1. Le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria hanno l obbligo della spalatura della neve rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali, secondo le disposizioni impartite dal Comitato Regionale. 2. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta: nelle 72 ore precedenti l inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione; nei 6 giorni precedenti l inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria. ART. 12 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE. 1. Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell art. 51 delle N.O.I.F. così come modificato con C.U. FIGC n. 191/A del 26/3/2015, pubblicato sul C.U. LND n. 213 del 2/4/2015.

ART. 13 AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI. 65 1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta integralmente. La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l Attività Giovanile e Scolastica e l Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara. Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo dovranno a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell autovettura (1); b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara; c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni (2); trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l obbligo risarcimento dei danni al competente Organo Federale (3) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell autovettura e preventivo spesa per riparazione. Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni. Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale. La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l entità del danno sia il danno stesso. Il tal caso l Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta. La mancata contestazione dell addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all Ufficiale di gara interessato. (1) al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell automezzo dell arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale; (2) la delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito; (3) il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND. Si allegano al presente C.U.(di cui costituiscono parte integrante) quanto sotto riportato: Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base Uefa B la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA della L.N.D. e che sarà svolto a MODENA dal 21/09/2015 al 05/12/2015. Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base Uefa B la cui attuazione è affidata all A.I.A.C. e che sarà svolto a PIACENZA (anziché a PARMA per motivi organizzativi vedere cu 23 bis sul sito del Settore Tecnico) dal 28/09/2015 al 12/12/2015. ********** Tesseramento minori stranieri trasferimento internazionale e primo tesseramento Società PROFESSIONISTICHE Tesseramento minori stranieri trasferimento internazionale e primo tesseramento Società DILETTANTISTICHE Modulo eccezioni nuove norme per tesseramento S.G.S. Elenco dei calciatori svincolati in base all Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia liste di svincolo Società)

66 CARICAMENTO FOTO TESSERA DIRIGENTI E GIOCATORI Da quest anno è possibile caricare on line la foto dei dirigenti e dei giocatori dei quali si fa richiesta di tessera ufficiale. Accedendo nella propria area società ed entrando nella pratica aperta interessata, dopo la convalida, in alto a destra comparirà l icona del caricamento foto. Si procede così al caricamento on line della foto senza più doverla incollare sul foglio di richiesta. Resta inteso che il documento va stampato, timbrato, firmato e spedito alla Delegazione di competenza. La procedura non è obbligatoria, pertanto si può tranquillamente utilizzare il metodo tradizionale. UFFICIO TESSERAMENTO COMUNICAZIONE IMPORTANTE Si comunica che in allegato sono state inserite le note riepilogative inviatoci dall Ufficio Tesseramento Centrale con le modalità per il Primo tesseramento e trasferimento Internazionale di calciatori minori stranieri delle Società Dilettantistiche e Società Professionistiche. Resto inteso che le pratiche andranno consegnate e pagate direttamente alla delegazione di competenza come gli anni precedenti. Alleghiamo inoltre tutte le specifiche con le varie eccezioni Visto l importanza di tale comunicazione si prega di leggere attentamente. CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI La FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì enti di diritto privato e pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata dai certificati rilasciati dalle anagrafi comunali. Si ricorda altresì che l art. 27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l esenzione dall imposta di bollo per gli estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozioni Sportive riconosciuti dal CONI. Si allega elenco degli svincolati ex art. 32 bis (di cui costituisce parte integrante) DOMANDE DI SVINCOLO EX ART.32 BIS N.O.I.F. NON PRESE IN ESAME (a fianco del nominativo del richiedente viene indicata la motivazione) Avverso tale decisione la parte interessata può proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti Via G. Allegri 14-00198 Roma - entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul comunicato ufficiale, a mezzo raccomandata - inviando copia del reclamo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla controparte - allegando la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio di copia del reclamo alla controparte - allegando la tassa reclamo di 65,00 se calciatore, 130,00 se società CACCHI MATTEO 04/07/1988 ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento MAZZA MATTEO 30/11/1987 richiesta di svincolo non sottoscritta NIZZI MATTIA 12/04/1986 calciatore svincolato per inattività della società DIVONA MARCO 11/01/1975 calciatore svincolato dalla società il 15/12/2014 NIGRO LUIGI 01/09/1985 richiesta di svincolo non sottoscritta

67 IACHETTA LUCA 18/05/1990 richiesta spedita fuori termine VENTURI LUCA 02/07/1989 calciatore già svincolato in base all art. 108 delle N.O.I.F COSTA MARCO 24/08/1986 calciatore svincolato per inattività della società AGAZZI MATTEO 27/05/1979 ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento SCALMANI MATTEO 07/08/1985 ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento MOGGI LUCA 01/05/1990 calciatore già svincolato in base all art. 108 delle N.O.I.F SAETTI BARALDI ANDREA 19/06/1990 calciatore già svincolato in base all art. 108 delle N.O.I.F DOLCETTI FABIO 23/04/1990 calciatore già svincolato in base all art. 108 delle N.O.I.F TOTARO FRANCESCO 11/04/1985 ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento TINARELLI EMANUELE 11/05/1988 ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento CAMPANI LUCA 29/05/1989 ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento BILZONI MATTEO 01/12/1976 ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento COMENTALE CATELLO 02/11/1984 ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento MERLINI MATTEO 06/08/1987 richiesta spedita fuori termine GIOVANARDI ANDREA 27/09/1989 richiesta spedita fuori termine TOMASSONI OMAR 06/12/1988 richiesta di svincolo non sottoscritta CANADE ALESSANDRO 22/09/1989 calciatore già svincolato in base all art. 109 delle N.O.I.F VOLPI FRANCESCO 24/03/1988 calciatore svincolato per inattività della società MAESTRI MATTEO 19/10/1988 calciatore già svincolato in base all art. 109 delle N.O.I.F PETRUCCI LUCA 30/09/1989 calciatore svincolato dalla società il 14/07/2014 DAL FERRO EMANUELE 20/02/1990 calciatore svincolato dalla società il 04/07/2013 4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE ATTIVITA GIOVANILE. COMUNICAZIONE A TUTTE LE SOCIETA A partire dalla Stagione Sportiva 2015/2016, tutti i regolamenti dei Tornei di Settore Giovanile che NON saranno redatti sui fac simile, pubblicati in allegato al Cu 2 SGS del 08.07.2015,come prescritto dal Settore Giovanile Nazionale, saranno considerati nulli. TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI NOME TORNEO CATEGORIA SOC. ORGANIZ.CE DEL. PROV. PERIODO Simtec Engineering Pulcini Sporting Emilia BO 06.09.15

68 5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 5.1. Comunicazione della Segreteria GLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA RIMARRANNO CHIUSI NEL PERIODO DAL 3 AL 14 AGOSTO 2015 COPPA EMILIA 2^ CATEGORIA OTTAVI DI FINALE ANDATA DOMENICA 30/08/15 RITORNO DOMENICA 06/09/15 QUARTI DI FINALE ANDATA MERCOLEDI 23/09/15 RITORNO MERCOLEDI 07/10/15 SEMIFINALI ANDATA MERCOLEDI 21/10/15 RITORNO MERCOLEDI 04/11/15 FINALI ANDATA MERCOLEDI 18/11/15 RITORNO MERCOLEDI 02/12/15 IBAN REGIONALE PER ISCRIZIONI COPPA PREDIERI 3^ CATEGORIA ANDATA DOMENICA 30/08/15 RITORNO DOMENICA 07/09/15 ANDATA MERCOLEDI 23/09/15 RITORNO MERCOLEDI 07/10/15 ANDATA MERCOLEDI 21/10/15 RITORNO MERCOLEDI 04/11/15 PAGAMENTI BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA AG.3 Intestato a FIGC LND - CRER IT 60 U 05387 02403 000001164493 IBAN PROVINCIALE PER TESSERAMENTI BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA AG.3 Intestato a FIGC LND PROVINCIALE IT 86 G 05387 02403 000001190080

69 SI COMUNICA DI AMMETTERE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA LE SEGUENTI SOCIETA : - POLISPORTIVA VADO MONZUNO - MORDANO BUBANO - MURRI CALCIO 6. ALLEGATI Comunicato ufficiale L.N.D. n 56 del 29.07.2015: cu 67/A FIGC - Nuovo Regolamento AIA Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base Uefa B la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA della L.N.D. e che sarà svolto a MODENA dal 21/09/2015 al 05/12/2015. Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base Uefa B la cui attuazione è affidata all A.I.A.C. e che sarà svolto a PIACENZA (anziché a PARMA per motivi organizzativi vedere cu 23 bis sul sito del Settore Tecnico) dal 28/09/2015 al 12/12/2015. ********** Tesseramento minori stranieri trasferimento internazionale e primo tesseramento Società PROFESSIONISTICHE Tesseramento minori stranieri trasferimento internazionale e primo tesseramento Società DILETTANTISTICHE Modulo eccezioni nuove norme per tesseramento S.G.S. Elenco dei calciatori svincolati in base all Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia liste di svincolo Società) Elenco dei calciatori svincolati in base all Ex Art. 32 bis delle N.O.I.F CU 3 SGS Guida Tornei SGS 2015 2016 CU 4 SGS Tesseramento Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all albo del CP BOLOGNA il 30/07/2015. Il Segretario Il Delegato Giuliano Veronesi Franco Fancelli

70 MODULO ADESIONE AL 22 MEMORIAL F.PARMEGGIANI RISERVATO ALLA CATEGORIA JUNIORES PROVINCIALI E REGIONALI Si avvisano le Società che le gare infrasettimanali si disputeranno alle ore 20.30 salvo accordi fra le società. SOCIETA... Con la presente diamo la nostra adesione al 22 Memorial F.PARMEGGIANI Bologna, lì Timbro e firma... Il presente modulo deve pervenire IMPROROGABILMENTE alla scrivente Delegazione entro il 17 AGOSTO 2015 anche tramite fax 051-3143874.