STATUTO APPROVATO 30.04.2014 ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. ART.1 (Denominazione, sede, comunicazione)



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STATUTO APPROVATO 30.04.2014 ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ART.1 (Denominazione, sede, comunicazione) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: UNITI PER CRESCERE ONLUS con sede in via Giustiniani 3, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, 35128 Padova La denominazione dell associazione, nonché l uso qualsivoglia segno distintivo dell associazione, e qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico dall associazione deve includere la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o l acronimo "ONLUS". ART. 2 (Finalità) L Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l Associazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, nonché della formazione destinata a soggetti di svantaggio fisico, psichico, sociale e familiare. Quale attività connessa ed accessoria, nei limiti della definizione accolta dall articolo 10, comma 5, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l Associazione può svolgere inoltre attività di formazione finalizzata alla preparazione di personale specializzato da utilizzare nel suo ambito per il perseguimento delle finalità statutarie. Allo stesso titolo e negli stessi limiti, l Associazione può svolgere attività di coordinamento, promozione e facilitazione della collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale, Università e altri Enti pubblici e privati, compresi Istituti ed Enti di ricerca, per la realizzazione, il sostegno e lo sviluppo di Centri di "alta specializzazione" per lo studio e la cura delle malattie neurologiche in età pediatrica Le attività dell associazione mirano in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) migliorare la presa in carico dei bambini affetti da una malattia neurologica e delle loro famiglie; b) facilitare i percorsi diagnostico assistenziali; c) migliorare la qualità della vita sia all'interno dell'ospedale che dopo la dimissione; d) promuovere iniziative di beneficenza a sostegno della ricerca nel campo delle malattie del sistema nervoso in età pediatrica.

Finalità specifiche: a) sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale e psicologica, a beneficio dei bambini con patologie neurologiche gravi e invalidanti e delle loro famiglie; b) sostenere con attività di beneficenza il gruppo di neuroscienze pediatriche del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell Università di Padova per quanto riguarda la sua attività di assistenza, ricerca e didattica; c) farsi promotrice di iniziative culturali volte alla sensibilizzazione della prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie neurologiche in età pediatrica; d) essere punto di riferimento per informazioni sui servizi di assistenza medica e riabilitativa, sulla loro sede, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza e per approfondire aspetti particolari riguardanti i benefici che i pazienti con malattie neurologiche possono godere (per esempio la possibilità di accesso e/o promozione di farmaci gratuiti per patologie, aspetti assicurativi, aspetti medico - legali, esenzioni...); e) promuovere la formulazione e l'approvazione di provvedimenti legislativi a favore dei pazienti con malattie neurologiche invalidanti e delle loro famiglie; f) favorire il coordinamento, la promozione e la facilitazione della collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale, Università e altri Enti pubblici e privati, compresi Istituti ed Enti di ricerca, per la realizzazione, il sostegno e lo sviluppo di Centri di "alta specializzazione" per lo studio e la cura delle malattie neurologiche in età pediatrica g) sviluppare rapporti di collaborazione con le Associazioni dei pazienti, gli Ordini dei Medici provinciali e nazionali e le organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali al fine di promuovere l'informazione sulle problematiche delle malattie neurologiche in età pediatrica; h) promuovere iniziative di beneficenza e solidarietà volte al reperimento di fondi necessari all'acquisto di attrezzature di necessità assistenziale i) promuovere iniziative di beneficenza volte al reperimento di fondi da destinarsi a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale nel settore della ricerca, anche al fine i contribuire al finanziamento di borse di ricerca gestite da tali enti j), fornire sostegno per la partecipazione a Corsi e Congressi di aggiornamento scientifico e provvedere all acquisto di riviste e libri necessari alla formazione degli operatori destinati ad operare all interno dell Associazione per il perseguimento delle sue finalità principali; k) promuovere iniziative volte a migliorare la qualità di vita in ospedale dei bambini con malattie neurologiche; l) svolgere attività di sensibilizzazione alla tutela dei diritti civili a beneficio dei pazienti con malattie neurologiche e delle loro famiglie, quali persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3 bis (Divulgazione e trasparenza) L Associazione s impegna a garantire la massima trasparenza sull utilizzazione delle proprie risorse e sullo svolgimento delle proprie attività. L'Associazione, mediante l'impegno sociale di quanti ne condividono i fini e l'utilizzo di ogni tecnologia informativa disponibile, divulgherà i propri obiettivi, le finalità specifiche ed i risultati ottenuti ai propri soci, ai soggetti ed agli organismi pubblici e privati comunque interessati. Le finalità statutarie dell'associazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Veneto. ART. 3 (Soci) 1. Sono ammessi all Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 2. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3. Ci sono quattro categorie di soci: a) fondatori: coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo, che hanno versato una quota iniziale e che corrispondono la quota associativa ordinaria stabilita dal C.D; b) ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal C.D; c) sostenitori: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; d) benemeriti: persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell Associazione. 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. ART. 4 (Diritti e doveri dei soci) 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività prestata a favore dell Associazione, nelle forme e nei limiti concordati con l Associazione. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio) 1. Il socio può recedere dall associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall Associazione. 3. L esclusione è deliberata dall Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. E comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. ART. 6 (Organi sociali) 1. Gli organi dell associazione sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori dei Conti (event.); 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. ART. 7 (Assemblea) 1. L Assemblea è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci. 2. E convocata almeno una volta all anno dal Presidente dell associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori; 3. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 4. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. ART. 8 (Compiti dell Assemblea) L assemblea deve: - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; - fissare l importo della quota sociale annuale; - determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; - approvare l eventuale regolamento interno; - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; - deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto

al suo esame dal Consiglio direttivo. ART. 9 (Validità Assemblee) 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 2. Ogni socio presente può rappresentare per delega un solo altro socio 3. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l Assemblea lo ritenga opportuno). 4. L assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. ART. 10 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario,, componente dell assemblea da questa appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. ART. 11 (Consiglio direttivo) 1. Il consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall assemblea tra i propri componenti. 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all Assemblea; redige e presenta all assemblea il rapporto annuale sull attività dell associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Il consiglio direttivo può indicare al suo interno un vice-presidente, chiamato a rappresentare l Associazione nell attività esterna di ordinaria amministrazione. Esso può inoltre attribuire poteri delegati di ordinaria amministrazione ad altri suoi membri, specificandone l estensione con delibera scritta, che rimane depositata presso l Associazione. Il Consiglio direttivo può delegare uno dei suoi membri alla firma di uno specifico negozio costituente atto di amministrazione straordinaria unicamente dopo aver preso visione ed approvato il testo dell atto negoziale. In mancanza

di delega specifica, la firma di atti negoziali di straordinaria amministrazione, a nome del Consiglio direttivo, è demandata al Presidente. Il compimento di atti di straordinaria amministrazione deve comunque essere previamente deliberato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. La deliberazione sul compimento di atti di straordinaria amministrazione è rimessa all Assemblea se lo richiedono per iscritto tre membri del Consiglio direttivo. 4. Il Consiglio direttivo delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci. ART. 12 (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l Assemblea; convoca l Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. ART. 13 (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: a) quote associative; b) contributi e donazioni; c) lasciti; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000. 2. L associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario) 1. Il rendiconto economico-finanziario dell associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal

presente statuto, depositato presso la sede dell associazione almeno 20 gg. prima dell assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L eventuale scioglimento dell Associazione sarà deciso soltanto dall assemblea con le modalità di cui all art. 9. In caso di scioglimento dell Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dall articolo 10, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 460/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ART. 16 (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.