CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART.



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Pareri resi sul CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10

TITOLO II - Il sistema delle relazioni sindacali art. 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa Come si determina la rappresentatività sindacale in contrattazione decentrata? Secondo quanto previsto dall art. 15 comma 14 dell Accordo Regionale Quadro sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi nonchè delle altre aspettative sindacali del 29.09.2011, anche in sede di contrattazione decentrata, occorre che le OO.SS. che aderiscono all ipotesi d accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% del comparto sulla base della rappresentatività accertata in sede regionale. Il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in sede periferica può definire i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione? La competenza alla definizione dei criteri generali delle metodologie di valutazione basate su precisi indici e standard si attesta, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell art. 4 del vigente CCRL del personale non dirigenziale, al contratto collettivo decentrato integrativo e cioè, per quanto riguarda l Amministrazione regionale, a quello stipulato in sede dipartimentale. Pertanto secondo quanto stabilito al comma 4 lett. b) dello stesso art. 4, in relazione alla materia di che trattasi l ufficio periferico deve curare l applicazione e la gestione della disciplina definita dal comma 3. TITOLO IV - Rapporto di lavoro art. 37 Turnazioni I dipendenti che non sono esonerati dalla turnazione possono fruire dei permessi retribuiti ai sensi della L.104/92? Il C.C.R.L. vigente regolamenta l esonero dalla turnazione per il personale che gode dei permessi retribuiti ai sensi della L.104/92 in modo diverso rispetto al precedente contratto, la cui disciplina, pertanto, seppure non espressamente abrogata, deve ritenersi superata.

In particolare, l art.37 del nuovo contratto contempla, analogamente a numerosi altri contratti collettivi, la possibilità che il personale di che trattasi sia esonerato, su richiesta, dai turni notturni, consentendo dunque il suo inserimento in altri turni. Ciò non comporta l impossibilità di fruire dei permessi retribuiti ai sensi della L.104/92, trattandosi di benefici di legge il cui godimento non può essere precluso. art. 42 Recupero e riposi compensativi Le festività non godute per esigenze di servizio dai dipendenti turnisti possono essere recuperate con riposo compensativo? E da escludere che il personale impegnato in turni in giorni festivi infrasettimanali possa recuperare la festività non goduta, in quanto al dipendente turnista, il cui turno coincida con un giorno festivo infrasettimanale, ivi compresa la festività del santo patrono, spetta l indennità per turno festivo prevista dal comma 3 dell art. 37, che ha per l appunto la finalità di compensare la gravosità dell articolazione del lavoro in turni. Il dipendente non turnista che ha svolto una prestazione lavorativa nella giornata di domenica, può chiedere alternativamente o il pagamento dello straordinario, oppure la fruizione del solo riposo compensativo con conseguente riduzione dell orario settimanale di lavoro in misura corrispondente alle ore effettivamente lavorate? Tenuto conto dell irrinunciabilità del diritto al riposo settimanale, che va comunque garantito, per le ore di lavoro svolte nella giornata di domenica i lavoratori non turnisti possono chiedere alternativamente o il pagamento dello straordinario, senza riduzione del debito orario settimanale (36 ore), oppure la fruizione del solo riposo compensativo con conseguente riduzione dell orario settimanale di lavoro in misura corrispondente alle ore effettivamente lavorate. Al fine di una maggiore chiarezza espositiva si riportano i seguenti esempi pratici (nota Ministero della Giustizia prot. n. 103/689/CD del 15/3/2008): se un dipendente lavora tre ore la domenica e non chiede il pagamento dello straordinario, nella settimana successiva ha diritto ad un giorno di riposo sostitutivo della domenica e dovrà effettuare altre trentatre ore di lavoro; se un dipendente lavora tre ore la domenica e ne chiede il pagamento come straordinario, nella settimana successiva ha diritto ad un giorno di riposo sostitutivo della domenica e dovrà effettuare trentasei ore di lavoro. art. 45 Ferie E possibile monetizzare le ferie non godute da parte di un dipendente perché collocato in malattia fino alla data del pensionamento? Con la sentenza del 20 gennaio 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito che: qualora un lavoratore per ragioni indipendenti dalla sua volontà non

sia stato in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad aver corrisposta un indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute. La suddetta pronuncia, intervenuta su domande vertenti sull interpretazione dell art.7 della direttiva n.2003/88/ce, concernente taluni aspetti dell organizzazione dell orario di lavoro, ha chiarito che il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l intera durata o per una parte del periodo di riferimento e non ha potuto esercitare in concreto questo diritto. art. 47 Permessi retribuiti In quali circostanze possono essere concessi i permessi previsti dall art. 47 comma 2 del CCRL? E cosa si intende per motivi familiari? Il comma 2 dell art. 47 del CCRL del comparto non dirigenziale prescrive che al dipendente che ne faccia richiesta possono essere concessi, per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati, tre giorni di permesso retribuito per evento o n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. L articolo in questione non reca un elencazione esaustiva dei motivi per i quali il dipendente può richiedere i giorni di permesso retribuito, e in particolare non specifica cosa debba intendersi per motivi familiari. Su quest ultimo argomento, poiché il contratto collettivo non ha apportato modifiche rispetto alla precedente disciplina, si ritiene costituisca un utile punto di riferimento l art. 44 della l.r. n. 41/1985, come modificato dall art. 38, comma 3, lettera c) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che prevedeva il congedo straordinario per documentate gravi esigenze familiari. La stessa norma faceva espresso riferimento a coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di primo grado sebbene limitatamente al caso del congedo straordinario per decesso. In assenza di una disciplina contrattuale più dettagliata, compete comunque all Amministrazione, cui si attesta la discrezionalità nella concessione dei permessi, valutare la particolarità dei motivi sui quali si basa l istanza del dipendente ed adottare le conseguenti determinazioni. Tra le motivazioni dei permessi di cui all art.47 del CCRL vigente può rientrare quella relativa alla malattia dei figli? Secondo quanto disposto al comma 2 dell art.47 del CCRL vigente, a domanda del dipendente, nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente e cioè nel rispetto del limite di 45 giorni di cui all art.44 della l.r. n.41/85, come modificato dall art.38 della l.r. n.6/97, possono essere concessi per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati tre giorni di permesso retribuito per evento. La norma contrattuale non reca un elencazione esaustiva dei casi ammessi, limitandosi a prevedere espressamente soltanto alcuni motivi di assenza, affidando pertanto agli uffici il compito di valutare caso per caso e di adottare le conseguenti determinazioni. In assenza di una più puntuale specificazione o di criteri limitativi della portata della norma di che trattasi, non si evince un generico impedimento a far rientrare tra le motivazioni dei permessi di cui all art.47 del CCRL la malattia dei figli. La particolarità

dell evento rappresentato dal dipendente sarà comunque valutata dall Amministrazione interessata cui si attesta la discrezionalità nella concessione dei permessi, anche alla luce di un equo contemperamento tra le esigenze di servizio e di quelle del lavoratore. Tra le motivazioni dei permessi retribuiti previsti dall art. 47 del vigente C.C.R.L. può rientrare la partecipazione dei figli a manifestazioni sportive? La motivazione indicata non può giustificare la concessione del permesso in questione, anche se il citato art. 47 fa riferimento a particolari motivi familiari o personali documentati, a differenza del contratto precedente che al fine della fruizione di tali permessi richiedeva gravi motivi personali o familiari debitamente documentati. Si ritiene infatti che la particolarità della motivazione debba essere valutata prendendo comunque a riferimento la natura dei casi specificati, sia pure solo a titolo esemplificativo, dal comma 2 dell art. 47 del C.C.R.L.; tali fattispecie, sebbene non tutte connesse a situazioni patologiche, sono però caratterizzate da un serio impedimento allo svolgimento dell attività lavorativa, come peraltro si rileva dal tenore dell intero art. 47. Ad un dipendente che ha già fruito di tre giorni di permesso retribuito per assistere un familiare ricoverato in ospedale possono essere concessi ulteriori tre giorni di permesso in relazione alla circostanza che il medesimo familiare successivamente subisce un operazione? Questo nuovo fatto può essere considerato come un altro evento? L art.47 del CCRL prevede che possono essere concessi a domanda - per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati - tre giorni di permesso retribuito per evento senza precisare cosa debba intendersi per evento. In assenza di una diversa specificazione, è da considerare evento ogni fatto, la cui particolarità sarà valutata dall Amministrazione interessata cui si attesta la discrezionalità nella concessione dei permessi, ritenendosi comunque che occorra almeno la soluzione di continuità tra due fatti per poter essere in presenza di due diversi eventi, circostanza che non sembra sussistere nel caso specifico. Qual è la decorrenza dei giorni di permesso per lutto? L art.47 del CCRL prevede, al comma 1, che il dipendente, in caso di lutti per coniuge o convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado, ha diritto di assentarsi nell anno solare per tre giorni per evento, senza precisarne la decorrenza. In assenza di una specifica previsione contrattuale, si ritiene che per le modalità di fruizione di tali permessi possa correttamente farsi riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento recante disposizioni di attuazione dell articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, concernente congedi per eventi e cause particolari adottato dal Ministro per la Solidarietà Sociale di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale e per le Pari Opportunità con il Decreto n.278 del 21 luglio 2000. I permessi retribuiti per eventi particolari quali il decesso del coniuge, di parenti o affini sono disciplinati dai commi 2 e 3 dell art.1 del suddetto Regolamento ove è stabilito, in particolare, che il dipendente deve previamente comunicare al datore di lavoro l evento che dà titolo al permesso - da documentare comunque con la relativa certificazione - e i giorni nei quali esso sarà utilizzato, che i giorni di permesso

devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso ed infine che nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. E possibile applicare l istituto dei permessi retribuiti, disciplinato dall art. 47 del CCRL del comparto non dirigenziale, all assenza dal servizio di un dipendente nominato componente del consiglio di amministrazione di un consorzio interregionale per partecipare alle riunioni dello stesso? La fattispecie rappresentata non è compresa tra le motivazioni per le quali possono essere concessi i permessi retribuiti di cui all art. 47 del CCRL. L incarico in questione appare configurarsi come incarico aggiuntivo soggetto ad autorizzazione ai sensi dell art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e da svolgersi fuori dall orario di lavoro o ricorrendo all istituto delle ferie. art. 49 - Diritto allo studio A quale Amministrazione si attesta la contrattazione collettiva integrativa con la quale, ai sensi del comma 2 dell art.49 del C.C.R.L., potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi? Il riferimento, di cui all art.49 comma 2 del C.C.R.L., alla possibilità che con la contrattazione integrativa siano previste ulteriori tipologie di corsi, è, ad avviso di questa Agenzia, da intendersi alla contrattazione integrativa decentrata presso i singoli Dipartimenti che, ferma restando la competenza del Dipartimento regionale del personale sul controllo del limite del 3% del personale beneficiario dei permessi studio, costituiscono la sede ove può essere correttamente valutata la rispondenza della particolare attività formativa alla specificità dei compiti istituzionali della struttura, sulla base dei criteri generali dettati dalla stessa norma contrattuale che ha definito la durata (almeno annuale) e le finalità (conseguimento di particolari attestati, perfezionamento, acquisizione di specifiche professionalità, formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo) degli ulteriori corsi. I permessi retribuiti di cui al comma 1 dell art.49 del CCRL devono essere concessi secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo esclusivamente per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuola di istruzione primaria (.) e per sostenere i relativi esami o possono essere concessi anche per la mera preparazione degli esami da sostenere? Il testo della norma esclude la possibilità di fruire di tali speciali permessi per la mera preparazione degli esami da sostenere. Il comma 8 dello stesso art.49 specifica che per la concessione dei permessi, i dipendenti devono presentare, prima dell inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l attestato di partecipazione nonché, riguardo agli esami, l attestato di quelli sostenuti anche se con esito negativo.

art. 50 Assenze per malattia Le assenze per malattia disciplinate dal comma 8 dell art. 50 del C.C.R.L. possono essere fruite dal dipendente anche ad ore, oltre che a giorni? Ad avviso di questa Agenzia la formulazione della norma in questione non impedisce, astrattamente, la fruizione della relativa disciplina anche ad ore; tuttavia, si ritiene che ciò debba avvenire previa intesa con l amministrazione e soprattutto ove nulla osti da parte della struttura sanitaria alla ripresa dell attività lavorativa nella medesima giornata, in relazione alla specifica terapia. Per casi differenti da quelli previsti al comma 8 dell art.50 del C.C.R.L., come deve essere considerato il dipendente che usufruisce di permessi orari per terapie che abbia già esaurito i periodi previsti dal comma 2 dell art.47 del C.C.R.L.? Le assenze dal servizio per terapie per i casi differenti da quelli previsti dall art. 50, comma 8, una volta superati i limiti di cui all art.47, comma 2 devono necessariamente rientrare in altre tipologie di assenza disciplinate dal C.C.R.L., quali ad esempio i permessi brevi (art.48) e le assenze per malattia (art.50), sempre che le terapie non possano essere effettuate in orari diversi da quelli d ufficio. In caso di malattia insorta nell arco della giornata lavorativa, durante l orario di servizio, l eventuale parziale prestazione lavorativa effettuata dal dipendente che è stato costretto ad allontanarsi dalla sede di lavoro può essere considerata eccedenza e quindi fruita a titolo di riposo compensativo? E le ore della parziale prestazione lavorativa possono superare la metà del normale orario di servizio giornaliero? Con quali modalità l eventuale riposo compensativo deve essere fruito? Il comma 11 dell art.50 del CCRL, che disciplina il caso della malattia insorta nell arco della giornata lavorativa durante l orario di servizio e per la quale il dipendente ha lasciato la sede di lavoro, non stabilisce dei limiti al numero delle ore lavorate nella giornata della parziale prestazione lavorativa. Pertanto, laddove il certificato medico decorra da quella giornata e la stessa sia quindi considerata assenza per malattia, tutte le ore lavorate devono essere considerate eccedenza della prestazione di lavoro ordinario e di conseguenza possono essere fruite a titolo di riposo compensativo di pari entità, anche ove, eventualmente, l ammontare di tali ore corrisponda all intera giornata lavorativa. Il riposo compensativo deve essere concesso previa relativa istanza del dipendente e le modalità di fruizione, in assenza di una specifica previsione contrattuale, attengono all organizzazione interna dell ufficio. La normativa sulle aspettative per infermità prevista dal precedente contratto, seppure non espressamente abrogata dall attuale contratto collettivo è da considerare ancora vigente? La precedente normativa sulle aspettative per infermità, seppure non espressamente abrogata dal contratto collettivo, è da considerare superata dalla disciplina delle assenze per malattia introdotta dal vigente CCRL, basata sul principio della conservazione del posto per il periodo di tempo stabilito dal citato art.50. A questo

riguardo si precisa che, proprio in relazione al carattere innovativo della normativa contrattuale, nel computo dei diciotto mesi non vanno compresi i periodi di assenza per motivi di salute e di aspettativa per infermità fruiti dal dipendente prima dell entrata in vigore del CCRL. Si precisa, ulteriormente, che le assenze per malattia devono essere riferite tutte all art.50 del contratto collettivo, poiché i permessi retribuiti di cui all art.47 riguardano altre assenze, tra le quali quelle per visite mediche specialistiche o esami clinici. Nei casi di terapie ordinarie non rientranti nei casi previsti dall art. 50, comma 8 (terapie salvavita) a quale istituto contrattuale si può fare riferimento? Possono rientrare nei permessi retribuiti di cui all art. 47 fino alla concorrenza del limite di cui al comma 2 dello stesso articolo; superato detto limite, le assenze per terapie non rientranti nei casi previsti dall art.50, comma 8 dovranno essere giustificate facendo ricorso a permessi brevi (art. 48) o a ferie. I periodi nei quali i dipendenti sono dichiarati temporaneamente non idonei a qualsiasi proficuo lavoro vanno inclusi nel computo del periodo di conservazione del posto? Il comma 8 dell art. 50 del CCRL stabilisce quali sono le assenze per malattia che devono essere escluse dal computo del periodo di comporto. Nulla è previsto riguardo ai periodi nei quali i dipendenti sono dichiarati temporaneamente non idonei a qualsiasi proficuo lavoro. In assenza di una espressa previsione contrattuale, si ritiene che i suddetti periodi non possano essere esclusi dal computo del periodo di conservazione del posto. Spetta l indennità sostitutiva del preavviso quando è il dipendente stesso a chiedere l accertamento delle proprie condizioni di salute ai sensi del comma 3 dell art. 50? Il comma 4 dell art. 50 del C.C.R.L. 2002-2005 prevede che l Amministrazione può procedere a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l indennità sostitutiva del preavviso in due casi: il primo ricorre quando sono stati superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il secondo quando a seguito dell accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Il secondo caso indicato dalla citata norma contrattuale ricollega pertanto la corresponsione dell indennità in questione all accertamento delle condizioni di salute disposto ai sensi del comma 3 che può avvenire, secondo quanto previsto dal CCRL, anche su richiesta del dipendente; il ricorrere di tale circostanza non può costituire di per sé un motivo per escludere il riconoscimento del diritto all indennità di che trattasi. Inoltre l indennità sostitutiva del preavviso spetta anche a coloro i quali è stata riconosciuta la pensione di inabilità di cui all art. 2, comma 12 della l. n. 335/1995, come è stato chiarito dal Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l analisi dei costi del lavoro pubblico con la nota n. 130869 del 21.11.2002 in cui è riportato anche l indirizzo manifestato dal Consiglio di Stato circa la diversa finalità dell indennità di preavviso e del trattamento pensionistico, destinati, rispettivamente, l una a compensare l interruzione traumatica del rapporto di lavoro, l altro a consentire al lavoratore inabile di provvedere nel tempo al sostentamento proprio e della famiglia.

art. 52 Aspettative Al dipendente che non abbia esaurito i periodi di congedo straordinario di cui al comma 1 dell art.52 del C.C.R.L. possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione? L istituto dell aspettativa senza assegni è applicabile anche al dipendente che non abbia esaurito i periodi richiamati al comma 1 dell art.52 del C.C.R.L., come ad esempio nei seguenti casi: qualora il dipendente abbia già usufruito del numero massimo di giornate di assenze previste per particolari motivi familiari; qualora l istanza del dipendente sia riferita ad un periodo di tempo eccedente i limiti previsti dall art.47 del C.C.R.L.. art. 53 Altre aspettative Il dipendente contrattualizzato a tempo determinato in applicazione dell art.15 comma 2 della legge regionale n.3/2005 può beneficiare dell istituto dell aspettativa per corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 2 dell art.53 del C.C.R.L.? Poiché il comma 2 dell art. 53 del C.C.R.L. disciplina l aspettativa per motivi di studio senza assegni riferendola ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in ragione della natura dell assenza che presuppone un certo periodo di tempo per la sua fruizione che mal si concilia con rapporti di lavoro a termine, si ritiene che l istituto di cui sopra non possa applicarsi al dipendente a tempo determinato. art. 56 Congedi dei genitori Il diritto a percepire l intera retribuzione nel limite di trenta giorni previsti dal comma 2 lettera c) dell art.56 del C.C.R.L. va riconosciuto per anno solare per ciascun figlio di età compresa tra 0 ed 8 anni? Il diritto a percepire l intera retribuzione spetta soltanto per i primi trenta giorni di assenza, anche in presenza di più figli di età inferiore ad otto anni nel rispetto dei limiti temporali previsti dal d.lgs. n.151/2001. Quanti giorni di astensione dal lavoro spettano al genitore per la malattia del figlio di età non superiore a 3 anni e qual è il trattamento economico previsto per tali giorni di assenza? Come stabilito dal comma 1 dell art. 47 del d.lgs. n.151/2001 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L art. 56 comma 2 lett. d) del C.C.R.L. riconosce alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri per

ciascun anno di età del bambino, cinque giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c) dello stesso comma 2. Quanti giorni di astensione dal lavoro spettano al genitore per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni e qual è il trattamento economico previsto per tali giorni di assenza? Secondo quanto disposto dall art.47 del decreto legislativo n.151/2001 e successive modifiche ed integrazioni, richiamato dall art.56 del vigente CCRL per quanto non espressamente previsto dallo stesso in materia di tutela della maternità, a ciascun genitore, alternativamente, è garantito il diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi all anno per la malattia di ogni figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Tali giorni non sono retribuiti ma sono computati nell'anzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del trattamento di quiescenza. Qualora nel corso di un anno il genitore non usufruisca, per la malattia del figlio di età inferiore a tre anni, dei giorni di assenza retribuita previsti dalla lettera d) dell art.56, i giorni non utilizzati possono essere cumulati? I giorni di assenza retribuita per malattia del figlio di età inferiore a tre anni non fruiti nel corso dell anno solare non sono cumulabili. In quali casi il dipendente può avvalersi dell autocertificazione prevista dalla lettera g) dell art.56 del C.C.R.L.? L autocertificazione prevista da tale norma è da intendersi come dichiarazione del dipendente, resa sotto la propria personale responsabilità, del caso eccezionale, imprevisto ed imprevedibile che abbia reso impossibile la presentazione dell istanza di fruizione del congedo parentale entro il ridotto termine di quarantotto ore indicato dal primo periodo della stessa lettera g). Come devono essere computati il sabato e la domenica nel caso di fruizione frazionata del congedo parentale? 1. Nell ipotesi in cui il dipendente, dopo avere usufruito di giorni di congedo parentale fino al venerdi torni al lavoro il lunedi successivo, non vanno conteggiati come congedo parentale il sabato e la domenica. 2. Nell ipotesi in cui il dipendente, dopo aver fruito di congedo parentale dal lunedi al venerdi, fruisca immediatamente dopo di ferie (o altri congedi o permessi) alle quali segua l effettiva ripresa dell attività lavorativa, le giornate festive e i sabati ricadenti tra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie (o altro congedo o permesso) non vanno computati come congedo parentale. 3. Viceversa, quando si susseguono, senza effettiva ripresa dell attività lavorativa, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie (o altro congedo o permesso) e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo e immediatamente prima del successivo vanno conteggiati come giorni di congedo parentale. Si fa presente che tale orientamento tiene conto di quanto precisato dall I.N.P.S. nel messaggio n. 283790 del 25.10.2006.

L astensione facoltativa dal lavoro disciplinata alla lettera c) del 2 comma dell art.56 del C.C.R.L. deve intendersi fruibile dai genitori solo alternativamente? Secondo quanto espressamente previsto dal comma 1 dell art.56 del C.C.R.L. 2002/2005 del comparto non dirigenziale, al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. n.151/2001 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art.56 ai fini del trattamento economico. Il D.Lgs. n.151/2001 disciplina i congedi connessi alla maternità e paternità disponendo, al comma 2 dell art.1, che sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi ( ). In particolare, il comma 1 dell art.32 prevede che Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dallo stesso articolo; tale norma sancisce il diritto per i genitori di fruire del congedo parentale anche contemporaneamente, così come chiarito pure dalla circolare dell INPS n.109 del 6 giugno 2000. Pertanto, l astensione facoltativa dal lavoro disciplinata alla lettera c) dell art.56 del C.C.R.L. deve intendersi fruibile dai genitori anche contemporaneamente, in armonia con la richiamata normativa statale. Si specifica, ulteriormente, che ai fini del trattamento economico del periodo di astensione facoltativa il comma 2 lett.c) dell art.56 del C.C.R.L. prevede che per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri i primi trenta giorni di assenza per anno solare ( ) non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti. Il contratto collettivo, dunque, limita il beneficio dell intera retribuzione ai primi trenta giorni di assenza complessivamente, anche se utilizzati da entrambi i genitori alternativamente o contemporaneamente. Il riconoscimento del beneficio dell astensione facoltativa prevista dalla lettera c) dell art. 56 è estensibile al genitore adottivo? Nulla osta all applicazione della citata norma contrattuale in quanto, benché la richiamata lettera c) citi soltanto l art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, recante la disciplina del congedo parentale, e non anche l art. 36 che estende il congedo parentale ai casi di adozione (nazionale e internazionale) e di affidamento, non pare immaginabile che il contratto collettivo abbia inteso escludere dal beneficio economico il genitore adottivo, anche considerando che il citato art. 36 del d.lgs. n. 151/2001 riconosce pure al genitore adottivo il diritto all indennità di cui all art. 34, comma 1, modificando soltanto i margini temporali di riferimento. E riconoscibile il congedo parentale ad un dipendente a cui è stato temporaneamente affidato un minore? In che misura può beneficiare del congedo? Nulla osta a che il dipendente temporaneamente affidatario di un minore possa usufruire del congedo parentale, peraltro previsto dal d.lgs. 151/2001, ai sensi dell art. 56 del CCRL.

Relativamente al numero dei giorni di permesso spettanti a titolo di congedo parentale, si ritiene che lo stesso debba essere rapportato alla durata dell affidamento. TITOLO V - Trattamento economico art. 91 Il piano di lavoro Si deve procedere alla remunerazione della partecipazione al piano di lavoro in ogni caso, a prescindere dall esito della valutazione individuale, ed erogare l intero compenso previsto per la partecipazione al piano di lavoro? Per poter apprezzare correttamente il ruolo della valutazione del personale e la sua incidenza sugli istituti di incentivazione economica, sembra utile richiamare in modo organico l insieme delle disposizioni del CCRL del comparto non dirigenziale che assumono un rilievo determinante nella specifica materia. A tal fine possiamo citare: a) l art. 4, comma 1, secondo il quale la sottoscrizione dei contratti decentrati è rivolta ad incrementare la produttività e la qualità del servizio e sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa ; b) l art. 4, comma 3, che affida al contratto decentrato il compito di regolare i sistemi di incentivazione del personale in servizio.sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio nonché i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ; c) l art. 91, comma 2, che individua gli obiettivi qualitativi del piano di lavoro, rivolti al miglioramento dei servizi; d) l art. 91, comma 3, secondo il quale per valorizzare la qualità e le professionalità del personale partecipante al piano, le valutazioni finali per ciascun dipendente devono tener conto di una serie di indicatori molto significativi sul piano meritocratico (competenze specialistiche, capacità gestionali, grado di influenza sui risultati aziendali, capacità di promuovere innovazioni, rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti ecc.); e) l art. 92, che prevede la individuazione di parametri per la determinazione del compenso individuale ai singoli lavoratori; detti parametri, secondo l allegato L sono previsti nella loro entità massima, affidando alla valutazione del dirigente la concreta attribuzione ai singoli ( saranno attribuiti a seguito della valutazione del responsabile del piano ). Sulla base delle clausole contrattuali sopra citate, appare evidente la coerente finalità delle medesime clausole rivolte a sollecitare l interesse dei datori di lavoro per la individuazione di modelli di incentivazione fondati sui risultati di gestione e sulla partecipazione qualitativa e quantitativa dei singoli lavoratori. Questo modello è, peraltro, comune a tutte le discipline contrattuali dei lavoratori dei comparti pubblici nazionali in quanto rispettoso anche delle specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n.165 del 2001 e nella L.R. n.10/2000. In pratica questo modello richiede, oltre ad una seria programmazione delle attività e ad una incisiva organizzazione dei servizi, anche un modello di valutazione credibile, condiviso ed efficace.

Il CCRL, in perfetta coerenza con le analoghe discipline del contratti collettivi nazionali, ha ritenuto di affidare la concreta definizione dei modelli di valutazione alla sede della contrattazione decentrata in quanto i criteri e il relativo procedimento sono strettamente collegati alle seguenti situazioni: le effettive condizioni organizzative delle strutture in cui deve essere applicato; la consistenza qualitativa e quantitativa del personale in servizio; la complessità dei processi decisionali; il grado di conflittualità interna; la natura dei rapporti con la utenza interna ed esterna. E evidente che tutte queste particolarità ambientali possono essere meglio apprezzate se le scelte e le regole vengono definite in una sede più prossima ai luoghi di lavoro e alle persone che sono chiamate ad operarvi, sia pure con distinti ruoli (intendiamo riferirci ai dirigenti e ai dipendenti). Questo decentramento del livello regolativo può, indubbiamente, comportare che nelle diverse sedi possano essere adottate soluzioni diversificate; ciò non significa, comunque, che la diversità implichi necessariamente una disparità di trattamento tra lavoratori. Infatti i modelli di valutazione, secondo la diffusa esperienza sia nel privato che nel pubblico, possono essere utili ed efficaci anche se fondati su criteri e comportamenti diversificati; l importante è che siano ritenuti utili per il conseguimento della comune finalità che riguarda la valutazione dell apporto partecipativo dei lavoratori ai risultati preventivamente fissati dalla dirigenza. In ogni caso una certa omogeneità delle soluzioni decentrate può essere assicurata, ove le parti negoziali (e in modo particolare, la parte datoriale) sappiano dare coerente attuazione alla disciplina del comma 3 dell art. 91, che individua ben nove indicatori che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini delle valutazioni finali di ogni dipendente tra cui fondamentale appare il rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti. art. 92 Parametri remunerativi per la partecipazione al piano di lavoro e indennità Il trattamento accessorio del personale del comparto in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione deve essere decurtato in relazione alle assenze? A seguito dell Accordo del 25.05.2007 anche agli uffici di diretta collaborazione si applica la disposizione di cui al comma 3 dell art. 92 del CCRL 2002-2005. Nei casi di infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è escluso il compenso per la partecipazione al piano di lavoro? Come stabilito ai commi 1 e 2 dell art. 51 del vigente CCRL, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto, per il relativo periodo di conservazione del posto, all intera retribuzione di cui all art. 50 comma 7, lettera a), cioè al trattamento economico relativo ai primi 9 mesi di assenza per malattia. Tale trattamento consiste nella intera retribuzione fissa mensile, con esclusione del compenso per la prestazione professionale individuale di cui al successivo art. 94 ( ). Non è prevista invece

l esclusione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro, da corrispondere pertanto senza operare alcuna decurtazione. Le assenze fruite ai sensi della legge n. 104/92 sono incluse tra quelle che l art. 92 comma 3 prevede non comportano la decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro? Le assenze fruite ai sensi della legge n. 104/92 non sono comprese tra quelle elencate nell art. 92, comma 3 e pertanto comportano la decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro. Tali assenze peraltro godono di particolari prerogative proprio in virtù della specialità della normativa di che trattasi e della rilevanza degli interessi da essa tutelati. Esse, infatti, per espressa previsione dell art. 47, comma 6, non sono computate ai fini del raggiungimento dei limiti temporali di cui ai precedenti commi dello stesso art. 47 e non riducono le ferie. L assenza dal servizio per testimonianza in giudizio può rientrare tra le assenze dal servizio elencate al 3 comma dell art. 92 del CCRL del comparto non dirigenziale che non comportano decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro? L assenza dal servizio per testimonianza in giudizio per fatti non di ufficio è espressamente indicata tra le motivazioni per le quali è possibile usufruire dei permessi retribuiti previsti dall art. 47 del CCRL e soggiace pertanto alla disciplina prevista per tali permessi, con conseguente decurtazione del compenso di che trattasi. All assenza del dipendente per donazione di sangue si applica la decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro prevista dal comma 3 dell art. 92 del C.C.R.L.? L assenza connessa alla donazione di sangue, in quanto equiparabile secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 18/02/1992 n. 52) all assenza per malattia, non rientra tra le assenze che comportano la decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro, ai sensi dell art. 92 del CCRL. E possibile erogare il compenso per la partecipazione al piano di lavoro a dirigenti sindacali che hanno usufruito di permesso sindacale per l intero anno lavorativo? Il comma 3 dell articolo 92 del CCRL dispone che il compenso per la partecipazione al piano di lavoro deve essere decurtato in relazione alle assenze dal servizio effettuate dal dipendente tranne che per alcune tipologie di assenze espressamente individuate dalla stessa norma, tra le quali quelle per permessi sindacali senza specificare, al riguardo, limiti temporali. Pertanto la disciplina contrattuale consente l erogazione del compenso anche in caso di assenza protrattasi per l intero anno. L assenza per interdizione per gravidanza a rischio comporta la decurtazione del compenso relativo alla partecipazione al piano di lavoro di cui al comma 3 dell art. 92 del vigente CCRL?

L interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza disposta, per gravi complicanze, dal servizio Ispettivo del Lavoro ai sensi dell art. 17 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 151/2001, determina di fatto il prolungamento del periodo di astensione obbligatoria di cui all art. 16. dello stesso Decreto legislativo. Pertanto, poiché l assenza per interdizione nel caso di gravidanza a rischio è equiparabile al periodo di astensione obbligatoria per maternità, la stessa non comporta decurtazione del compenso relativo alla partecipazione al piano di lavoro.all istituto delle ferie. artt. 102-105 - Indennità di mensa L indennità di mensa prevista dall art. 105 del CCRL del comparto non dirigenziale spetta anche al personale che effettua il rientro pomeridiano per recuperare il debito orario? Le condizioni di attribuzione dei buoni pasto sono quelle previste dall art. 104 ai commi 2 e 3 che non contemplano il caso del rientro per recupero orario. Una diversa interpretazione, che estendesse tale attribuzione a casi non previsti dai suddetti commi, non sarebbe possibile, in quanto comporterebbe un costo contrattuale non evidenziato in sede di giudizio di certificazione del C.C.R.L.. I dipendenti che effettuano una prestazione di lavoro dopo l orario ordinario per partecipare ad un progetto obiettivo acquisiscono il diritto all indennità di mensa? Il comma 3 dell art. 104 del C.C.R.L. 2002/2005 del comparto non dirigenziale, che indica le modalità per l erogazione dell indennità di mensa, prevede l attribuzione del buono pasto anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, nelle modalità in esso indicate, una prestazione di lavoro straordinario. Tenuto conto che il progetto obiettivo è uno strumento gestionale che si realizza al di fuori dell orario ordinario di lavoro, come specificato dal comma 1 dell art. 93 del C.C.R.L., la sopra richiamata disposizione di cui all art. 104 comprende, ad avviso di questa Agenzia, anche la prestazione di lavoro per progetto obiettivo al fine della corresponsione dell indennità in questione.all istituto delle ferie. Titolo VI art. 107 Commissioni paritetiche per le controversie inerenti il FAMP La Commissione Paritetica prevista dall art. 107 del CCRL può riesaminare e apportare variazioni ai punteggi assegnati dai dirigenti in sede di valutazione del personale? Il riesame dei punteggi assegnati non è un compito di pertinenza della Commissione paritetica prevista dall art.107 del C.C.R.L., alla quale possono invece essere rimesse,

conformemente a quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, le questioni concernenti i criteri generali relativi alla valutazione del personale. ALLEGATO A Criteri per l individuazione dei profili professionali a regime Ai funzionari direttivi laureati in ingegneria o in architettura che hanno avuto accesso alla categoria D dall interno, possono essere attribuiti incarichi di tipo professionale propri dell attività dell ingegnere o dell architetto, secondo quanto contemplato dai rispettivi ordinamenti professionali? L Allegato A al CCRL 2002/2005 del personale del comparto non dirigenziale, recante i criteri per l individuazione dei profili professionali a regime, relativamente alla categoria D indica, a titolo esemplificativo, come appartenenti alla suddetta categoria, i profili identificabili nelle figure professionali di agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato ( ). Lo stesso allegato prevede altresì, quale titolo di studio per l accesso alla categoria D il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. In relazione a quanto previsto dal contratto collettivo si ritiene che i funzionari direttivi laureati in ingegneria o in architettura possono svolgere attività per le quali non sia espressamente richiesta dalla legge un abilitazione professionale, che rappresenta il requisito necessario per lo svolgimento delle attività professionali riservate ad ingegneri o architetti appartenenti ai relativi ordinamenti professionali. ALLEGATO M Elenco delle indennità erogabili Le indennità di cui all Allegato M devono essere erogate in rapporto alla presenza effettiva in servizio? Tutte le indennità di cui all allegato M vanno corrisposte senza decurtazione per le assenze effettuate, fatta eccezione per le indennità espressamente previste come giornaliere. L indennità di tutela e vigilanza può essere attribuita ad un dipendente che non è in condizione di assicurare lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria in modo continuativo? Si ritiene che se il dipendente non è in condizione di assicurare lo svolgimento delle funzioni di U.P.G. in modo continuativo, l indennità di tutela e vigilanza possa essere corrisposta solo rapportandola al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria.

Il contratto collettivo vigente riconosce l indennità di ufficiale rogante? Tenuto conto che il contratto collettivo non richiama, sulla materia di che trattasi, alcun altra normativa, si ritiene che l elencazione di cui all allegato M debba considerarsi esaustiva delle indennità erogabili al personale del comparto non dirigenziale. Non ricorrono pertanto i presupposti per potere considerare vigente l indennità legale prevista dal D.P.Reg. n. 26/99. L indennità di disagio prevista dall allegato M del CCRL può essere riconosciuta ai dipendenti che risiedono in Comuni diversi dalla sede di lavoro ad essi assegnata, quando il Comune di residenza non è collegato con la sede di lavoro con mezzi pubblici in orari utili all espletamento del servizio? La fattispecie descritta non sembra integrare quella prevista dall allegato M del CCRL, in quanto l indennità in questione deve intendersi erogabile nei casi in cui il personale viene dislocato temporaneamente in sedi diverse da quella di servizio e per il periodo di non residenza, come ad esempio nel caso di assegnazione alle isole minori o ad altre sedi ugualmente disagiate in quanto distanti dal luogo ove si presta abitualmente servizio, permanendo per il dipendente, al fine di assolvere al dovere di garantire l effettiva e soddisfacente prestazione lavorativa, il dovere di stabilire quale sua dimora il luogo in cui si trova l ufficio, che può essere diversa dalla residenza anagrafica. Quali sono i criteri per la corresponsione dell indennità informatica? L attribuzione dell indennità informatica spetta, secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale contenuta al punto 7) dell Allegato M al vigente CCRL, ai soggetti assegnati ad un centro formalmente costituito o ad un sistema informativo elettronico, cioè ad insieme di servizi comprendenti la fase di programmazione - acquisizione ed elaborazione di dati -, e quella relativa alla realizzazione registrazione o controllo di sistemi informativi. Oltre alla formale assegnazione ad una struttura che presenti le suddette caratteristiche, occorre che il dipendente svolga compiti informatici che possano essere individuati nell ambito delle attività previste dal contratto. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l erogazione dell indennità in discorso e in merito alla graduazione della stessa in relazione alle mansioni svolte nell ambito di un sistema informativo elettronico che abbia le caratteristiche definite dal CCRL si attestano alla competenza del datore di lavoro e della contrattazione aziendale. A questo riguardo, comunque, si ritiene che non possano essere considerate le mere attività di acquisizione, elaborazione o registrazione di dati in quanto, diversamente operando, ad avviso di questa Agenzia si ripristinerebbe di fatto la soppressa indennità video, per la quale era sufficiente l utilizzo del computer, oggi divenuto diffuso, per elaborazioni di supporto alla propria attività lavorativa.