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COMUNE DI CUNEO N. 102 registro deliberazione Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 22 Ottobre 2012 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA PER L ANNO 2012 INTRODUZIONE DELL ALIQUOTA AGEVOLATA IN FAVORE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI E COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA INDIVISA - L anno Duemiladodici addì Ventidue del mese di Ottobre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: BORGNA FEDERICO TASSONE GIUSEPPE AMBROSINO ERIO (assente) ARNAUDO ENRICO ARNEODO GIANCARLO BERTONE MARCO (assente) BONGIOVANNI VALTER CASALINO FEDERICO CERATTO ROBERTO (assente) CERUTTI GIOVANNI CLERICO CRISTINA COLLIDA ENRICO DI VICO MARIO (assente) ENRICI SILVANO FALCO SILVIO FORNASERI CARLO GARELLI PIERLUIGI MARIA GIRAUDO DOMENICO ISAIA GIANCARLO ISOARDI MANUELE LAURIA GIUSEPPE (assente) LERDA GUIDO MANASSERO PATRIZIA (ass. giustificato) NOTO CARMELO OLIVERO PAOLA PELLEGRINO LUCA PELLEGRINO VINCENZO (assente) PITTARI ANTONINO ROCCO ROMEO PAOLO ROSSO EMILIANO PAOLO SACCHETTO CLAUDIO (assente) VALMAGGIA ALBERTO (assente) VERNETTI MARCO Sono presenti gli Assessori Signori: SERALE LUCA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO VALTER, GIORDANO FRANCA, ROSEO GABRIELLA, SPEDALE ALESSANDRO. Assiste il Segretario Generale PANDIANI PIETRO. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. TASSONE GIUSEPPE dispone la trattazione dell argomento in oggetto indicato iscritto all ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli artt. 8, 9 e 14. Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, in particolare: anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta Municipale Propria, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; rinvia l'applicazione a regime dell'imposta Municipale Propria al 2015; estende il presupposto al possesso di qualunque immobile ivi compresi quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; modifica i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali al fine della determinazione della base imponibile; stabilisce l aliquota base, le aliquote ridotte e le detrazioni d imposta. Visti gli articoli del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell Imposta Comunale sugli Immobili, ai quali viene fatto rinvio per espressa previsione di legge. Visto l art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce del comma 6 dell art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 così come modificato dall art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Viste le abrogazioni apportate dal comma 14 dell art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. Visto l art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all istituzione e all ordinamento dei tributi. Visti i commi 6 7 8 e 9 dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l aliquota base e le aliquote ridotte dell Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati. Visto il comma 169 dell art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 1

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell Interno del 2 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 ottobre c.a. Vista la propria Deliberazione n. 22 del 19/03/2012 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria. Viste le successive Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 17/09/2012 e n. 101 del 22/10/2012 che provvedono a modificare ed integrare il Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria con decorrenza 1 gennaio 2012. Vista la propria Deliberazione n. 23 del 19/03/2012 con la quale venivano approvate le aliquote ai fini dell Imposta Municipale Propria per l anno 2012. Considerato che occorre provvedere ad integrare la Deliberazione di cui sopra alla luce della nuova normativa e delle modifiche apportate al Regolamento sopra citato. Considerato che, in base alla Deliberazione n. 23 del 19/03/2012, le aliquote per l anno 2012 risultano essere le seguenti: A - Aliquota base: 0,81 per cento per tutte le fattispecie imponibili tranne quelle individuate ai successivi punti B, C, D, E ed F; B - Aliquota 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. C - Aliquota 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; D - Aliquota 0,40 per cento per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998. E - Aliquota 1,06 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, classificate o classificabili nella categoria catastale A, con esclusione della categoria A/10, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni. Ritenuto opportuno prevedere l istituzione di un aliquota agevolata per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Cuneo, nonché alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune di Cuneo, allo scopo di avvicinare il trattamento tributario di tale fattispecie a quello delle abitazioni principali. Visto l art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012 il quale stabilisce che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Vista l equiparazione effettuata tramite l art. 5, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria, sulla base della quale si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze, come definite nel suddetto 2

Regolamento, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Preso atto delle detrazioni stabilite dall art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 che vengono così riassunte: A) Detrazione per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: Euro 200,00; B) Maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La suddetta detrazione, ad esclusione della maggiorazione, si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Visto l art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267. Visto il comma 15 dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 secondo il quale A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco della direzione del Settore Tributi, espresso ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla deliberazione precedente; Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall aula il Consigliere Noto Carmelo, sono pertanto presenti n. 23 componenti; Presenti in aula n. 23 Non partecipano alla votazione n. 0 Presenti all apertura della votazione n. 23 (espressa con voto elettronico) Astenuto n. 1 Bongiovanni Valter (LEGA NORD) Votanti n. 22 Voti favorevoli n. 20 Voti contrari n. 2 Romeo Paolo (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI); Garelli Pierluigi (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO) 3

DELIBERA 1) di integrare, ai fini dell applicazione della Imposta Municipale Propria per l anno 2012, la Deliberazione n. 23 del 19/03/2012 con l introduzione della seguente aliquota ridotta: Aliquota 0,40 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Cuneo nonché appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune di Cuneo. 2) di confermare le aliquote dell Imposta Municipale Propria nelle misure deliberate per l anno 2012, così riepilogate nell allegato A formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3) di dare atto che il Responsabile dell esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. ************** Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,35. **************.. O M I S S I S 4

Verbale fatto e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Dr. Giuseppe Tassone IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Pietro Pandiani RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune ai sensi dell art. 124 del Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 29-10-2012 al 13-11-2012. Cuneo, lì 29-10-2012 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Pietro Pandiani Per copia conforme all originale. Cuneo, lì 29-10-2012 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Pietro Pandiani 5