CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 15 LUGLIO 2016

Documenti analoghi
ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 4/2016

LA LAVORATRICE MADRE HA DIRITTO A RIENTRARE AL LAVORO NELLA MEDESIMA UNITA PRODUTTIVA OVE ERA OCCUPATA PRIMA DELL ASTENSIONE PER MATERNITA.

Oggi parliamo di TAR DEL LAZIO SENTENZA N DEL 2 DICEMBRE 2010 N 41/2010 COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2010

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 20 SETTEMBRE 2016

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 1 DICEMBRE 2010

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N.1072 DEL 25 GENNAIO 2011

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 1 LUGLIO 2013

L INPS RENDE NOTI, PER L ANNO 2013, I MINIMALI ED I MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE.

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 6/2016

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 25 GIUGNO 2013

MINISTERO DEGLI INTERNI CIRCOLARE N DEL 13 MAGGIO 2011.

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 16 NOVEMBRE 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ARTICOLO 23 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 35 DEL 4 APRILE 2012

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 80/E DEL 24 LUGLIO 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 13 GIUGNO 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL DIPENDENTE CHE VIOLA I DOVERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEI COMPORTAMENTI EXTRALAVORATIVI.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 12 LUGLIO 2012

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 27 OTTOBRE 2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 4 SETTEMBRE 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Oggi parliamo di N 15/2011

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 3 GIUGNO 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 18 ottobre 2016, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 16 SETTEMBRE 2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 24 FEBBRAIO 2012

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N DEL 9 NOVEMBRE 2010

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 2 OTTOBRE 2013

MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 35 DEL 8 OTTOBRE 2010

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 6 SETTEMBRE 2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE ATTUATO A SEGUITO DI UNA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

DAL 1 GIUGNO 2013 I DATORI DI LAVORO, FINO A 10 DIPENDENTI, DOVRANNO EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SECONDO I NUOVI STANDARD.

VALIDITA DEL RUOLO ANCHE IN PRESENZA DI OMESSO INVITO DELL AMMINISTRAZIONE AL CONTRIBUENTE DI FORNIRE CHIARIMENTI.

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 19 LUGLIO 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 8/2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 1 DICEMBRE 2010

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 25 SETTEMBRE 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 2/2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 3/2016

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N DEL 29 DICEMBRE 2010

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA N DEL 8 FEBBRAIO 2011

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 13 FEBBRAIO 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE PENALE- SENTENZA N. 662 DEL 13 GENNAIO 2011

Oggi parliamo di N 21/2010

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 7 OTTOBRE 2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Oggi parliamo di. INPS MESSAGGIO N DEL 17 DICEMBRE 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Oggi parliamo di. N 36/2012 COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2012

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE E IMPUGNABILE SOLO PER VIZI PROPRI.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 11 MAGGIO 2011.

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N DEL 24 APRILE 2013.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 24 AGOSTO 2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 7/2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 24 MAGGIO 2012

L INPS FA PARTIRE LE VERIFICHE SUGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITA 2008 E 2009.

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Soppressione posto di lavoro e licenziamento individuale

Transcript:

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario RAFFAELLO RUSSO SPENA del CPO di Napoli N 28/2016 Napoli 5 Settembre 2016 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI LUGLIO 2016 E stato reso noto l indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Luglio 2016. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Luglio 2016 è pari a 0,945093 e l indice Istat è 100,00. ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA COMMINATO ALLA DIPENDENTE CHE SI APPROPRIA DI BENI AZIENDALI (DI MODESTO VALORE) AL FINE DI CONSUMARE UN PRANZO VELOCE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 14575 DEL 15 LUGLIO 2016 La Corte di Cassazione, sentenza n 14575 del 15 luglio 2016, ha statuito che il licenziamento della dipendente che si appropria di beni aziendali di modesto valore è da ritenersi illegittimo non potendosi configurare, in tal caso, una lesione del vincolo fiduciario tale da giustificare il recesso per giusta causa. Nel caso in disamina, una dipendente, in servizio presso un supermercato, veniva licenziata, per giusta causa, in quanto pizzicata a consumare generi alimentari (nello specifico un panino all'olio con del salmone affumicato ed una 1

bottiglia di Gatorade) prelevati, senza autorizzazione, dal reparto alimentare dello stesso esercizio commerciale. Soccombente in Appello, dopo il pieno soddisfo in I grado, la subordinata ricorreva in Cassazione. Orbene, gli Ermellini, nel ribaltare nuovamente il deliberato, hanno evidenziato che l'aver sottratto beni alimentari di modesto valore, al fine di consumare un pranzo veloce, non può costituire giusta causa di licenziamento, a maggior ragione nel caso di una lavoratrice che non si è mai resa di comportamenti negligenti nel corso di svariati anni di servizio. Pertanto, atteso che nel caso de quo, il valore dei beni sottratti al datore di lavoro era di modestissima entità, e che la lavoratrice aveva consumato il pranzo davanti ad altri lavoratori, palesando una chiara volontà di non occultare il fatto, i Giudici di Piazza Cavour hanno cassato la sentenza rinviando gli atti alla Corte territoriale per un nuovo deliberato. ANCHE DURANTE IL PERMESSO SINDACALE IL LAVORATORE GODE DELLA PROTEZIONE ASSICURATIVA INAIL IN PRESENZA DI FATTI AVVENUTI IN OCCASIONE DI LAVORO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 13882 DEL 7 LUGLIO 2016 La Corte di Cassazione, sentenza n 13882 del 7 luglio 2016, ha statuito che la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi ad una riunione sindacale, deve ritenersi riferibile al lavoro; parimenti, le lesioni riportate in conseguenza di incidente stradale costituiscono infortunio in itinere, avvenuto in occasione del lavoro. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catanzaro, accoglieva l'appello proposto dall'inail avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che, ex adverso, aveva accolto la domanda di un lavoratore tesa al riconoscimento della indennizzabilità di un grave infortunio avvenuto per incidente stradale, occorso mentre si trovava in permesso sindacale retribuito per partecipare ad una riunione relativa all'organizzazione aziendale, nella sua veste di membro del direttivo. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore. Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sul presupposto che la riunione fosse stata promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede, 2

ed avesse ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa. Pertanto, hanno continuato gli Ermellini, la partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa, non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa. Ne consegue che la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi alla stessa riunione dal cantiere dove egli alloggiava, e viceversa, deve ritenersi riferibile al lavoro; e che le lesioni riportate in conseguenza dell'incidente stradale costituiscano infortunio in itinere, avvenuto in occasione del lavoro; e siano pertanto indennizzabili ai sensi della disciplina dell'art.12 del d.lgs. 38/2000 il quale esclude la protezione assicurativa dell'infortunio che avvenga sul normale percorso che ricollega al lavoro, nel solo caso "di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate". NESSUNA RESPONSABILITA AL COMMERCIALISTA CHE NON REGISTRA LE FATTURE SE QUESTE NON GLI SONO STATE CONSEGNATE DAL CLIENTE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 12463 DEL 16 GIUGNO 2016 La Corte di Cassazione, sentenza n. 12463 del 16 giugno 2016, ha statuito che il Commercialista non è responsabile per la mancata rilevazione contabile di documentazione mai prodottagli dal cliente, non essendo a lui attribuibile un autonoma attivazione finalizzata a reperire voci di spesa da annotare nelle scritture contabili. Nel caso in specie, un commercialista era stato chiamato in causa dal titolare di una Ditta, sua cliente, per la mancata registrazione di alcune voci di costo, per la tardiva registrazione di un contratto di locazione, e per l annotazione solo parziale di consumi elettrici e per altre questioni concernenti la contabilità aziendale. Tutte queste irregolarità, secondo l imprenditore, avevano causato l emissione da parte dell Amministrazione finanziaria di un accertamento induttivo. Da qui l instaurazione del giudizio volto all ottenimento di un risarcimento danni da parte dell imprenditore. 3

I Giudici del merito accoglievano solo parzialmente la domanda avanzata dall imprenditore, ritenendo che lo stesso non avesse provato la responsabilità del professionista per la maggior parte degli addebiti; veniva inoltre condannato al pagamento degli onorari professionali arretrati non corrisposti negli anni. In particolare, la Corte d Appello evidenziava che per sussistere una responsabilità del convenuto fosse necessaria la dimostrazione che l accertamento fiscale avrebbe dato esito diverso e/o, comunque, la dimostrazione che se il professionista avesse mantenuto le condotte asseritamente dovute sarebbe stato evitato con certezza o ragionevole grado di probabilità l accertamento induttivo e il conseguente recupero d imposte, sanzioni ed interessi; mentre dalla documentazione agli atti, al contrario, sarebbe emerso, invece, l esatto contrario, dato che dal processo di constatazione risultavano evidenziate circostanze estranee all attività del (omissis) integranti di per sé i presupposti dell accertamento induttivo. Da qui il ricorso per Cassazione. Orbene, i Giudici del Palazzaccio, con la sentenza de qua, nell affermare il principio di diritto secondo il quale il Commercialista non è tenuto a procurarsi la documentazione contabile da riportare nelle scritture contabili, si sono soffermati sulla natura contrattuale del rapporto esistente tra professionista e cliente. Precisamente, gli Ermellini hanno affermato che il rapporto tra il Commercialista ed il cliente si configura come contratto col quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua prestazione al secondo, il quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l incarico. Quindi, ha fatto bene la Corte d Appello a sostenere che il Commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture. Infine, i Giudici delle leggi, in merito alla asserita responsabilità del Commercialista, hanno rilevato come spetta al danneggiato fornire la prova sia dell esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all inadempimento) del debitore. Insomma, 4

spetta al cliente provare che vi sia il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata e il danno. (id: emissione accertamento tributario). Tale prova non è stata invece fornita dalla parte attrice. Per tutto quanto sopra il ricorso è stato respinto con condanna delle spese processuali del giudizio di legittimità a carico dell azienda. NON E CONFIGURABILE IL CONCORSO FRA L EMITTENTE E L UTILIZZATORE DI FATTURE FALSE. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 35459 DEL 24 AGOSTO 2016 La Corte di Cassazione Sezione Penale -, sentenza n 35459 del 24 agosto 2016, ha statuito che il risparmio d imposta realizzato per il tramite dell emissione di fatture false è riferibile unicamente all utilizzatore, con esclusione, per espressa previsione normativa, del concorso tra quest ultimo e l'emittente delle fatture stesse. I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, hanno accolto in toto il ricorso di un imputato nell'ambito del reato di emissione di fatture false, chiarendo, inequivocabilmente, che non si tratta mai di un illecito plurisoggettivo, come sancito dal D.Lgs 74/2000 ex art.9, in deroga alle disposizioni del Codice Penale, l emittente di fatture per operazioni inesistenti e il relativo utilizzatore non sono punibili a titolo di concorso tra loro. Inoltre, ai fini del calcolo per il sequestro preventivo occorre quantificare il profitto del reato e, poiché le posizioni di chi emette i documenti e di chi li utilizza sono autonome, non può trovare applicazione il principio solidaristico, secondo cui vi è riparto tra i correi del profitto conseguito. Ciò poiché, secondo la S.C., l emissione delle fatture per operazioni inesistenti è funzionale all evasione di terzi, in quanto solo per questi ha rilevanza l imposta evasa, ex adverso, per l emittente il profitto è rappresentato dal solo compenso per eseguire il delitto e non dall imposta risparmiata dagli utilizzatori. Pertanto, nel caso di specie, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore del profitto conseguito dall'utilizzatore. 5

IL REQUISITO DIMENSIONALE, AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLA TUTELA REALE OVVERO OBBLIGATORIA, DEVE ESSERE DIMOSTRATO DAL DATORE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 14767 DEL 19 LUGLIO 2016 La Corte di Cassazione, sentenza n 14767 del 19 luglio 2016, ha ribadito il consolidato orientamento circa la ripartizione dell onere della prova in merito al requisito dimensionale dell azienda, in seguito ad un licenziamento illegittimo. Nel caso in commento, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso della lavoratrice che aveva eccepito la sussistenza del requisito dimensionale ai fini della tutela reale, avendo l azienda in occasione di un licenziamento per GMO attivato la procedura di conciliazione di cui all art. 1, comma 40, Legge 92/2012. Contestualmente, veniva ritenuto eccessivo, e quindi illegittimo, il licenziamento per giusta causa, più correttamente riconducibile il fatto contestato a sanzioni di tipo conservativo. Nel caso de quo, gli Ermellini, hanno richiamato il precedente di cui alle Sezioni Unite, sentenza n. 141 del 10/01/2006, secondo cui ad un licenziamento dichiarato invalido, in ordine alla sussistenza della tutela obbligatoria o reale, l onere della prova deve essere così ripartito: il lavoratore deve esclusivamente dimostrare l esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l illegittimità del licenziamento, mentre il datore di lavoro deve dimostrare il requisito dimensionale. Diversamente, sarebbe troppo gravoso per il lavoratore non disponendo di dati propri dell azienda, quale il numero degli addetti. In conclusione, secondo i Supremi Giudici, pur sull errato presupposto che il requisito dimensionale dovesse essere provato dalla lavoratrice, il fatto dimostrato con richiamo ad una procedura di conciliazione riservata alle sole aziende rientranti nella tutela reale, rendeva superflui gli atri motivi e mezzi istruttori invocati dalla controparte. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO 6

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo. Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro 7