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Transcript:

Raccolta della giurisprudenza SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 gennaio 2014 * «Libera circolazione delle merci Articolo 34 TFUE Restrizioni quantitative all importazione Misure di effetto equivalente Commercializzazione di oggetti in metalli preziosi Punzonatura Requisiti imposti dalla normativa dello Stato membro d importazione» Nella causa C-481/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania), con decisione del 27 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2012, nel procedimento UAB «Juvelta» contro VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai», LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: N. Wahl cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la UAB «Juvelta», da A. Astauskienė, advokatė; per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da A. Steiblytė e G. Wilms, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente IT * Lingua processuale: il lituano. ECLI:EU:C:2014:11 1

Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 34 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che oppone la UAB «Juvelta» (in prosieguo: la «Juvelta») al VĮ Lietuvos prabavimo rūmai (Ufficio lituano del saggio dei metalli preziosi; in prosieguo: l «Ufficio del saggio») in merito alla decisione di quest ultimo che ingiunge alla Juvelta di far marchiare in un ufficio pubblico indipendente autorizzato, con punzoni conformi ai requisiti della normativa lituana, gli oggetti in oro che commercializza. Contesto normativo 3 Ai sensi dell articolo 3, comma 21, della legge della Repubblica di Lituania sul controllo dei metalli preziosi e delle pietre preziose (Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo la «legge sul controllo»), la punzonatura nazionale del VĮ Lietuvos prabavimo rūmai è una punzonatura definita dagli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e dalla Repubblica di Turchia, che attesta che gli oggetti recanti tale punzonatura sono stati controllati e punzonati da un Ufficio del saggio indipendente autorizzato dallo Stato interessato e sono conformi al titolo espresso in cifre arabe nella punzonatura che indica il tenore in metalli preziosi espresso in millesimi del peso della lega. 4 A norma dell articolo 17, primo comma, di tale legge, agli oggetti in metalli preziosi e alle pietre preziose importati in Lituania deve essere apposta la punzonatura nazionale di tale Stato da parte del VĮ Lietuvos prabavimo rūmai. 5 L articolo 17, secondo comma, punto 2), della citata legge dispone che gli oggetti in metalli preziosi e le pietre preziose importati da un altro Stato, ossia uno Stato del SEE o la Repubblica di Turchia, in cui la loro immissione sul mercato sia autorizzata, possono essere commercializzati privi della punzonatura del VĮ Lietuvos prabavimo rūmai o privi del certificato di qualità qualora tali oggetti siano stati controllati e marchiati con la punzonatura di un Ufficio del saggio indipendente autorizzato da tale Stato e rechino il marchio di responsabilità obbligatorio, registrato in tale stesso Stato ed apposto in occasione della loro fabbricazione. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 6 La Juvelta è una società che esercita, in particolare, un attività di commercio al dettaglio di articoli di gioielleria in metalli preziosi. 7 In esito ad un ispezione, gli agenti del VĮ Lietuvos prabavimo rūmai accertavano che una parte (355 pezzi) degli oggetti in oro controllati non era conforme ai requisiti dell articolo 17, secondo comma, punto 2), della legge sul controllo. 8 Con il verbale d ispezione n. 04-13-41 del 15 marzo 2011, in cui sono stati registrati i risultati di tale ispezione, il VĮ Lietuvos prabavimo rūmai ingiungeva alla Juvelta di apporre agli oggetti in oro che commercializzava, in un Ufficio del saggio pubblico indipendente autorizzato, punzonature conformi ai requisiti della normativa lituana. 9 Dal verbale risulta che gli oggetti in questione erano stati punzonati da un Ufficio del saggio indipendente autorizzato dalla Repubblica di Polonia, ma che, secondo il VĮ Lietuvos prabavimo rūmai, tale punzonatura non era conforme ai requisiti stabiliti dall articolo 17, secondo comma, 2 ECLI:EU:C:2014:11

punto 2), della legge sul controllo, in combinato disposto con l articolo 3, comma 21, di tale legge, poiché la cifra araba «3» sul punzone non indicava il tenore del metallo prezioso designato espresso in millesimi del peso della lega. 10 In proposito, il giudice del rinvio osserva che è pacifico che nella Repubblica di Polonia la cifra «3» su tale punzone è destinata a marchiare gli oggetti in metallo prezioso aventi il titolo, espresso in millesimi del peso della lega, pari a 585. 11 Tale giudice informa inoltre che la Juvelta ha proceduto ad una marchiatura supplementare degli oggetti interessati apponendovi la menzione «585», destinata ad indicare il titolo di tali oggetti in una forma comprensibile ai consumatori lituani. 12 La Juvelta presentava ricorso avverso tale verbale presso il direttore del VĮ Lietuvos prabavimo rūmai, il quale, con decisione del 15 aprile 2011, n. 1.5-264, lo respingeva, confermando la validità del citato verbale. La Juvelta chiedeva l annullamento di quest ultimo e di tale decisione dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas, che respingeva la domanda con sentenza del 18 agosto 2011. 13 La Juvelta impugnava tale sentenza presso il giudice del rinvio. 14 In tale contesto, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti: «1) Se l articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta disposizioni nazionali in forza delle quali, ai fini della vendita, sul mercato di uno Stato membro dell Unione europea, di oggetti in oro importati da un altro Stato membro, la cui immissione sul mercato di tale Stato membro (di esportazione) è consentita, tali oggetti devono essere punzonati con un marchio apposto da un Ufficio del saggio indipendente, autorizzato da uno Stato membro, che confermi che l oggetto che lo reca impresso è stato controllato da detto ufficio, e in cui sia specificata l informazione, comprensibile per i consumatori dello Stato membro di importazione, relativa al titolo, laddove tale informazione sul titolo sia fornita in un marchio o contrassegno separato e supplementare, impresso sul medesimo oggetto in oro. 2) Se, per rispondere alla prima questione, sia rilevante che, come accade nella fattispecie in esame, la marchiatura supplementare relativa al titolo degli oggetti in oro figurante sugli oggetti e comprensibile per i consumatori dello Stato membro di importazione (ad esempio una marchiatura con le tre cifre arabe 585 ) non sia stata effettuata da un Ifficio del saggio indipendente autorizzato da uno Stato membro dell Unione europea, ma le informazioni fornite in tale marchiatura corrispondano, quanto al loro contenuto, alle informazioni specificate nel marchio, impresso sul medesimo articolo, dell Ufficio del saggio indipendente autorizzato dallo Stato membro di esportazione (ad esempio, il marchio dello Stato membro di esportazione recante la cifra araba 3 connota specificamente, secondo le disposizioni di legge di tale Stato, un titolo di 585)». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 15 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella del procedimento principale, in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo ECLI:EU:C:2014:11 3

Stato membro, debbano, quando le indicazioni relative al titolo di tali oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest ultimo Stato membro, mediante un punzone che confermi che detti oggetti sono stati controllati e che indichi il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni. 16 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ogni normativa commerciale degli Stati membri idonea ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell ambito dell Unione deve essere considerata come una misura d effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell articolo 34 TFUE (v., in particolare, sentenze dell 11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, Racc. pag. 837, punto 5, e del 2 dicembre 2010, Ker-Optika, C-108/09, Racc. pag. I-12213, punto 47). 17 Pertanto, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall articolo 34 TFUE, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (v. sentenze del 22 giugno 1982, Robertson e a., 220/81, Racc. pag. 2349, punto 9; del 15 settembre 1994, Houtwipper, C-293/93, Racc. pag. I-4249, punto 11, nonché del 21 giugno 2001, Commissione/Irlanda, C-30/99, Racc. pag. I-4619, punto 26). 18 A questo proposito, la Corte ha già dichiarato che una disciplina nazionale che prescrive che oggetti in metalli preziosi importati da altri Stati membri, dove sono legalmente posti in vendita e punzonati conformemente alla normativa di detti Stati, siano assoggettati a una nuova punzonatura nello Stato membro di importazione produce l effetto di rendere le importazioni più difficili e costose (v., in questo senso, citate sentenze Robertson e a., punto 10; Houtwipper, punto 13, nonché Commissione/Irlanda, punto 27). 19 Tale situazione ricorre nel caso della normativa oggetto del procedimento principale. In forza di quest ultima, infatti, oggetti in metalli preziosi e pietre preziose marchiati con un punzone recante indicazioni difformi dalle prescrizioni di detta normativa possono essere commercializzati in Lituania solo dopo essere stati nuovamente punzonati in tale Stato membro. 20 Di conseguenza, una normativa siffatta costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all importazione, vietata dall articolo 34 TFUE. 21 Quanto alla possibilità di giustificare una misura di questo genere, la Corte ha già statuito che l obbligo dell importatore di fare apporre sugli oggetti in metalli preziosi una punzonatura indicante il titolo è in linea di principio atto ad assicurare una tutela efficace dei consumatori ed a promuovere la lealtà delle transazioni commerciali (v. citate sentenze Robertson e a., punto 11; Houtwipper, punto 14, nonché Commissione/Irlanda, punto 29). 22 Tuttavia, in questo contesto, la Corte ha altresì statuito che uno Stato membro non può imporre una nuova punzonatura a prodotti importati da un altro Stato membro, dove sono stati legalmente messi in commercio e punzonati conformemente alla normativa di tale Stato, qualora le indicazioni fornite dal primo punzone, quale che ne sia la forma, siano equivalenti a quelle prescritte dallo Stato membro di importazione e comprensibili per i consumatori di quest ultimo (v. citate sentenze Robertson e a., punto 12; Houtwipper, punto 15, nonché Commissione/Irlanda, punti 30 e 69). 4 ECLI:EU:C:2014:11

23 Per stabilire se un indicazione di titolo non contemplata dalla disciplina di uno Stato membro fornisca informazioni equivalenti e comprensibili al consumatore di tale Stato, si deve prendere in considerazione l aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in questo senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 32). 24 Occorre rilevare che nella controversia di cui è investito il giudice del rinvio risulta pacifico che gli oggetti al centro del procedimento principale sono stati punzonati da un Ufficio del saggio indipendente autorizzato dalla Repubblica di Polonia, in conformità alla normativa di tale Stato. 25 Il giudice del rinvio informa che non è contestata neppure la circostanza che la punzonatura apposta su tali oggetti precisa il loro titolo mediante la menzione della cifra «3» e che, in Polonia, tale menzione è destinata a contraddistinguere gli oggetti in metalli preziosi caratterizzati da un titolo, espresso in millesimi del peso della lega, pari a 585. 26 Ne consegue che, limitatamente agli oggetti in metalli preziosi punzonati in Polonia, l indicazione espressa dalla suddetta menzione è equivalente a quella fornita dalla menzione «585», figurante sulla punzonatura apposta da un Ufficio del saggio pubblico indipendente autorizzato in Lituania, in conformità della normativa di quest ultimo Stato. 27 Alla luce di ciò, è necessario altresì verificare se la menzione della cifra «3» che figura nelle punzonature apposte sugli oggetti controversi nel procedimento principale trasmetta un indicazione comprensibile per un consumatore lituano medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. 28 A questo proposito occorre dichiarare che è verosimile che tale menzione non sia intelligibile per un siffatto consumatore, dal momento che questi, in linea di principio, non è tenuto a conoscere il sistema polacco di indicazione dei titoli di oggetti in metalli preziosi. 29 Tuttavia, sebbene gli effetti restrittivi della normativa in causa nel procedimento principale possano quindi risultare giustificati dalla finalità di garantire un efficace tutela dei consumatori lituani fornendogli indicazioni comprensibili sul titolo degli oggetti in metalli preziosi importati in Lituania, siffatta giustificazione è ammissibile unicamente a condizione che tale normativa sia proporzionata all obiettivo che persegue, ossia se essa sia idonea al raggiungimento di tale obiettivo senza però eccedere quanto necessario per conseguirlo. 30 Pertanto, è necessario esaminare se tale obiettivo possa essere realizzato applicando misure che restringono gli scambi di oggetti in metalli preziosi all interno dell Unione in misura minore rispetto all obbligo di apporre una nuova punzonatura nello Stato membro d importazione, previsto dalla suddetta normativa. 31 In proposito va ricordato che, come ha spiegato il giudice del rinvio, per esprimere il titolo degli oggetti controversi nel procedimento principale in una forma comprensibile per i consumatori lituani, la Juvelta ha proceduto ad una marchiatura supplementare di tali oggetti, incidendo su di essi la menzione «585», numero che corrisponde al titolo di detti oggetti espresso in millesimi del peso della lega. 32 Orbene, si constata che una marchiatura di questo genere è idonea a conseguire l obiettivo perseguito dalla normativa del procedimento principale e costituisce una misura che restringe la circolazione degli oggetti in metalli preziosi all interno dell Unione in maniera minore rispetto alla nuova punzonatura prescritta da tale normativa, a condizione che le indicazioni che tale marchiatura fornisce corrispondano a quelle che figurano nella punzonatura apposta agli oggetti interessati da un organismo di controllo indipendente autorizzato dallo Stato membro di esportazione di tali oggetti. ECLI:EU:C:2014:11 5

33 In aggiunta, si rileva che, oltre ad una marchiatura supplementare come quella di cui al procedimento principale, per garantire un efficace tutela dei consumatori altre misure potrebbero costituire provvedimenti sufficienti, quali la presenza obbligatoria nel luogo di commercializzazione di oggetti in metalli preziosi provenienti da altri Stati membri, di tavole di corrispondenza approvate da un organismo di controllo indipendente dello Stato membro d importazione che informino i consumatori sui punzoni relativi al titolo degli altri Stati membri e sulla loro equivalenza nel citato Stato membro, oppure l obbligo di apporre su detti oggetti un etichetta recante il complesso delle indicazioni richieste dalla normativa di tale Stato membro. 34 Pertanto, occorre rispondere alla prima questione che l articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella del procedimento principale, in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo Stato membro, devono, quando le indicazioni relative al titolo di detti oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest ultimo Stato membro, mediante un punzone che conferma che detti oggetti sono stati controllati e che indica il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni. Sulla seconda questione 35 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la circostanza che una marchiatura supplementare di oggetti in metalli preziosi importati, destinata a fornire indicazioni sul titolo di questi oggetti in una forma comprensibile per i consumatori dello Stato membro d importazione, non sia stata apposta da un organismo di controllo indipendente autorizzato da uno Stato membro, incida sulla risposta apportata alla prima questione. 36 A questo proposito, occorre rilevare che, dato che agli oggetti controversi nel procedimento principale la marchiatura supplementare è stata apposta solo in qualità di complemento ad una punzonatura indicante il titolo apposta da un Ufficio del saggio indipendente autorizzato dallo Stato membro esportatore, nella specie la Repubblica di Polonia, la funzione di garanzia di tale punzonatura è soddisfatta (v., in questo senso, sentenza Houtwipper, cit., punto 19). 37 La situazione del procedimento principale va infatti distinta da quella di oggetti in metalli preziosi che siano punzonati dai produttori stessi nello Stato membro d esportazione. Quest ultima situazione può dare origine a frodi che in assenza di una normativa dell Unione devono essere fronteggiate dagli Stati membri i quali dispongono di un ampio margine discrezionale prendendo le misure che reputano adeguate a questo fine (v., in questo senso, sentenza Houtwipper, cit., punti da 20 a 22). 38 Ciò premesso, le indicazioni fornite da una marchiatura supplementare come quella del procedimento principale devono in ogni caso corrispondere a quelle che figurano nella punzonatura apposta sugli oggetti in questione da un organismo di controllo indipendente autorizzato dallo Stato membro d esportazione. 39 Orbene, come emerge dalla decisione di rinvio, nonché dai punti 25 e 26 della presente sentenza, tale ipotesi ricorre nel procedimento principale. 40 Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione che la circostanza che una marchiatura supplementare di oggetti in metalli preziosi importati, destinata a fornire indicazioni sul titolo di questi oggetti in una forma comprensibile per i consumatori dello Stato membro d importazione, non sia stata apposta da un organismo di controllo indipendente autorizzato da uno Stato membro, non incide sulla risposta apportata alla prima questione, quando su tali oggetti sia stata preliminarmente 6 ECLI:EU:C:2014:11

apposta una punzonatura relativa al titolo da parte di un Ufficio del saggio indipendente autorizzato dallo Stato membro d esportazione e le indicazioni che tale marchiatura fornisce siano conformi a quelle che figurano in detta punzonatura. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo Stato membro, devono, quando le indicazioni relative al titolo di tali oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest ultimo Stato membro, mediante un punzone che conferma che detti oggetti sono stati controllati e che indica il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni. 2) La circostanza che una marchiatura supplementare di oggetti in metalli preziosi importati, destinata a fornire indicazioni sul titolo di questi oggetti in una forma comprensibile per i consumatori dello Stato membro d importazione, non sia stata apposta da un organismo di controllo indipendente autorizzato da uno Stato membro, non incide sulla risposta apportata alla prima questione, quando su tali oggetti sia stata preliminarmente apposta una punzonatura relativa al titolo da parte di un Ufficio del saggio dei metalli preziosi indipendente autorizzato dallo Stato membro d esportazione e le indicazioni che tale marchiatura fornisce siano conformi a quelle che figurano in detta punzonatura. Firme ECLI:EU:C:2014:11 7