STATUTO de LA BANDA. TITOLO I Denominazione e sede Articolo 1

Documenti analoghi
TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GArBo Giovani Architetti Bologna

FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO TITOLO I. Denominazione sede durata. un associazione che assume la denominazione di Amici del Castelli. L associazione ha durata illimitata

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Statuto STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE Educazione Permanente

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVImento è vita TITOLO I Denominazione sede Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Portammare

Statuto dell'associazione Culturale di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA SOLEMAREVENTO

STATUTO. Art Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAN VITO- SAN VITO AL TAGLIAMENTO TITOLO I TITOLO II

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE - QUATTROQUARTI

JOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU

STATUTO DELLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "COMPAGNIA DELLE ACQUE CORRENTI

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIAP Associazione Italiana Allenatori Portieri di Calcio

STATUTO YUKI TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE

FACSIMILE DI STATUTO LFA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DREAMPUZZLE" TITOLO I Denominazione sede

STATUTO Progetto Ritmica Romagna A.s.d.

STATUTO Associazione QB Quanto Basta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. MUOVERSI LIBERAlaMENTE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIGOR CALCIO FEMMINILE

STATUTO SOCIETARIO ASSOCIAZIONE: CIRCOLO FOTOGRAFICO SANTA VIOLA

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

Statuto dell Associazione sportiva dilettantistica A.S.D.

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Arcieri della Gorgona

2 a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all approvazione e modifica delle norme dello

STATUTO SOCIALE Atto registrato il 16/04/15 presso la Direzione provinciale dell Agenzia delle Entrate di Bari, nr.3345 serie 3)

"Choronde Progetto Educativo"

STATUTO ITACA ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE E L APPLICAZIONE DELLA PSICOANALISI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLTRETUTTO 97

CALCIO A 5 SAN DANIELE

STATUTO COMITATO NAZIONALE PER L INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX IN ITALIA

UNIONE ITALIANA SPORTPERTUTTI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TECHNE ARTI E SCIENZE

ATTO COSTITUTIVO. In Castelfiorentino Via L. Ballerini 30 si sono riuniti il giorno 19/10/2006

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUBA EDUCATORS INTERNATIONAL DIVING ITALIA"

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLA GROSSA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENSEMBLE A.S.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAINTBALL VOLPEDO A.S.D.

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO * STATUTO SOCIALE *

Statuto dell Associazione PRENDIAMOCI CURA

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

STATUTO TITOLO I TITOLO II

STATUTO GRUPPO CICLOTURISTICO VELO SPORT CONSELICE A.S.D. (in vigore dal 19/12/2009) TITOLO I Denominazione sede

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHORONDE STATUTO

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica N.E.K.A (North East Kitesurf Association) TITOLO I

STATUTO DELL' ARCHERYMEDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. TITOLO I Denominazione sede

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO TITOLO I Art. 1 (Denominazione e sede) Art. 2 (Scopi e Finalità)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Toscana Ciclismo - Mario Buti. TITOLO I Denominazione - sede. Articolo 1

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLO ARCI I BEVITORI LONGEVI. Art. 1 Denominazione - Sede

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA [KITE LIFE GRADO]

STATUTO SCUDERIA FERRARI CLUB ABANO TERME

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO ASSOCIAZIONE TITOLO I Denominazione Sede TITOLO II Scopo Oggetto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI EMILIA ROMAGNA A.M.R.E.R. Versione approvata dall Assemblea dei Soci in data 19 aprile 2009

A.S.D. Academy Sub Brescia

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TUTTINSIEME ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E VOLONTARI PER L INTEGRAZIONE

LABORATORIO CIRENAICA. Associazione di Promozione Sociale ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

culturale Noi Donne Insieme con sede in Bologna, via Decumana n. 52/a.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE PER LA CANAPICOLTURA NELLA REGIONE TOSCANA

Associazione U.V.a.P.Ass.A. STATUTO DELL ASSOCIAZIONE U.V.a.P.Ass.A. (Unione Volontari al Pratello Associazione d Aiuto)

Atto Costitutivo Associazione Teatrando

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Passi di Pace" TITOLO I Denominazione sede

Statuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ZARLOT

STATUTO. North East Watersports Association Associazione Sportiva Dilettantistica (N.E.W.A a.s.d.)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FATTO A MANO PER DARE UNA MANO

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 1

Statuto STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)

Statuto dell'associazione Culturale Luna Padova

STATUTO DI ASSOCIAZIONE TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VITA DA CANI

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Passi di Pace" TITOLO I Denominazione sede

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Battaglione Estense. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione di Promozione Sociale

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività

STATUTO. Art. 1 - Denominazione - Sede

STATUTO. Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in

Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Vicentino Palladio. Statuto. Titolo I Costituzione Denominazione Sede

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DELLA'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIRBERGAMO

STATUTO TITOLO I. Denominazione - sede ART. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIALE E CULTURALE NUTRI MEDIA. TITOLO I Denominazione e Sede

STATUTO ASSOCIATIVO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

Camperisti senza Frontiere

Transcript:

TITOLO I Denominazione e sede Articolo 1 STATUTO de LA BANDA È costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana l'associazione "La Banda", operante nel settore culturale, editoriale, antimafia. L'associazione ha sede legale in Bologna via De Coltelli 26 e ha durata illimitata. TITOLO II Scopo Articolo 2 L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera con la finalità di: a) far conoscere e applicare i valori fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione Universale dei diritti umani; b) promuovere i diritti e le libertà fondamentali dell uomo, il benessere e lo sviluppo sociale e individuale, con particolare attenzione alla tutela della dignità delle persone svantaggiate; c) offrire spazi di discussione, momenti di aggregazione sociale, anche in forma di spettacolo e attività ricreativa; d) organizzare iniziative di recupero della memoria storica e di costruzione di una cultura dei beni comuni come patrimonio della comunità; e) organizzare iniziative di studio, formazione e informazione per sostenere la partecipazione attiva e consapevole delle persone alla vita delle comunità; f) promuovere la libera informazione anche mediante la pubblicazione e la diffusione di materiale giornalistico e d'inchiesta, utilizzando tutti gli strumenti mediatici a disposizione; g) valorizzare e riutilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata. TITOLO III Soci Articolo 3 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Articolo 4 Chi vuole essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una domanda al Consiglio direttivo, nella quale si impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi ne ha la responsabilità genitoriale. La domanda di ammissione deve essere approvata dal Consiglio direttivo. Una volta approvata la domanda, il candidato è tenuto al versamento della quota associativa. Dopo il versamento l'iscrizione verrà registrata nel libro soci. Articolo 5 Diritti dei soci La qualifica di socio dà diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in 1

tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina del Consiglio direttivo dell'associazione; c) a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche, associazioni ed Enti, il diritto di voto e di accesso alle cariche associative è riconosciuto in capo al loro legale rappresentante o mandatario munito di delega. Articolo 6 Doveri dei soci I soci sono tenuti: a) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; b) al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione ai programmi di attività. Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo. Per quota sociale si intende un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Articolo 7 Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per: a) recesso; b) mancato pagamento della quota sociale annuale; c) per decesso o estinzione della persona giuridica, dell'associazione o dell'ente; d) esclusione. Articolo 8 Dimissioni Le dimissionida socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. Articolo 9 Esclusione L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio: a) che vìoli le disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione. Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato alla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Articolo 10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e mail. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. TITOLO IV Risorse economiche Articolo 11 Risorse economiche L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote associative e contributi degli associati; b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e 2

documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo, anche di natura commerciale. Articolo 12 Fondo comune Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Articolo 13 Esercizio sociale L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. ll rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. TITOLO V Organi dell Associazione Articolo 14 Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea degli associati; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. Tutte le cariche sono gratuite. Articolo 15 Assemblee L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione. All'attuazione delle decisioni a essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi ai singoli soci mediante e mail o altro strumento idoneo almeno venti giorni prima della riunione, con indicazione dell ordine del giorno, del luogo, della data e dell orario della prima e della seconda convocazione. Nelle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo un associato. In prima convocazione l assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente 3

costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all ordine del giorno. L assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dal Presidente. Articolo 16 Assemblea ordinaria L assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) ratifica la proposta del Consiglio direttivo uscente relativa ai membri del nuovo Consiglio direttivo; c) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell esercizio sociale. L assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Articolo 17 Assemblea straordinaria L assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti degli associati per la delibera di scioglimento dell Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Articolo 18 Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri scelti fra i soci maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e possono essere nominati nuovamente. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione. Spetta, pertanto al Consiglio a titolo esemplificativo: a) curare l esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio; c) predisporre i regolamenti interni; d) 4

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all attività sociale; e) deliberare circa l ammissione e l esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per l'amministrazione dell Associazione non spettanti all'assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri; i) vigilare sul funzionamento di tutte le attività sociali. In mancanza di uno o più componenti o in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il consiglio può sostituirli proponendo all'assemblea un altro socio. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica dovranno convocare entro 20 giorni l'assemblea perchè provveda alla nomina di un nuovo Consiglio. Articolo 19 Presidente Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale e la firma dell Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica alla stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Articolo 20 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell Associazione, con particolare riferimento al bilancio. Tali documenti sociali, conservati presso il luogo di residenza del Presidente dell'associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. TITOLO VI Disposizioni finali Articolo 21 Scioglimento Lo scioglimento dell Associazione viene deliberato dall assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell attività associativa, fatta salva l'eventuale diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 22 Clausola compromissoria Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e un organo dell'associazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità, con arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro sessanta giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di proroga. Sede dell'arbitrato sarà Bologna. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di 5

accordo entro trenta giorni (decorrenti dalla richesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna. Sia l'associazione che il socio danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art.1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione. Articolo 23 Norma finale Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. 6