DELIBERA DL/005/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx/ VODAFONE OMNITEL xxx - TELETU / TELECOM ITALIA xxx



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Transcript:

DELIBERA DL/005/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx/ VODAFONE OMNITEL xxx - TELETU / TELECOM ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio ) del 19 gennaio 2015; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori); VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO l Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AgCom ), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche; VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010; VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il Regolamento ); VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481 e l Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, Regolamento indennizzi ); VISTA l istanza pervenuta in data 5.09.2013, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/542/2013, con cui la xxx ha chiesto l intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Telecom Italia xxx (di seguito, per brevità, TELECOM ) e nei confronti della VODAFONE OMNITEL xxx - TELETU(di seguito per brevità TELE TU ) 1

VISTA la nota del 01/10/2013 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del Regolamento, l avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie; VISTI gli atti e i documenti presentati dalle parti; ATTESA l assenza delle parti all udienza di discussione; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento. 1.a. L istante, all esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue: Nel mese di ottobre 2012 l istante ha perfezionato una proposta di abbonamento con TELETU a mezzo registrazione vocale, con contestuale richiesta di migrazione delle linee xxxxxx221 xxxxxx263 xxxxxx846 xxxxxx640, collegate all attività commerciale dell azienda, avente ad oggetto telefonia fissa voce e ADSL; A decorrere dal 25.10.2012 le evidenziate linee telefoniche dell utente e il servizio internet rimanevano isolati al punto che, nella successiva data del 28.11.2012, il cliente richiedeva il rientro delle quattro linee telefoniche in TELECOM Il solo servizio voce per tutte e quattro le linee veniva riattivato con TELECOM con decorrenza 24.12.2012, mentre il servizio internet con decorrenza 16.01.2013 Successivamente la società istante veniva a conoscenza che la linea telefonica xxxxxx852 era migrata in TELETU senza che vi fosse un autorizzazione in tal senso, stante la mancata contrattualizzazione della stessa da parte dell utente, risultando alla data di presentazione dell istanza di definizione rientrata in TELECOM nel mese di marzo 2013. Per tali motivi la società istante contesta la sospensione del servizio voce ed internet, la mancata migrazione dell utenza verso il gestore recipient e l attivazione di un servizio non autorizzato, evidenziando infine che ad entrambi i gestori venne inviato il medesimo reclamo a mezzo raccomandata a/r in data 20.12.2012, senza risposte da parte di alcuno; con l istanza di conciliazione, l istante chiedeva: 1) Indennizzo per isolamento delle quattro linee voce e fax per 1.500,00 (75gg. di isolamento per 5,00 al giorno su quattro linee); 2) Indennizzo per isolamento del servizio ADSL per 75 gg. consecutivi per 375,00; 3) Indennizzo per mancata riposta ai reclami per 300,00; 4) storno delle fatture TELETU relative al periodo Novembre 2012 gennaio 2013, in quanto relativo a periodo di servizio non fruito; all udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l istante richiedeva ad entrambi i gestori un indennizzo omnicomprensivo di 2.275,00, richiesta non accordata, determinando l esito negativo del tentativo di conciliazione; con l istanza di definizione, l istante chiedeva: 1) Ai sensi dell art. 7 comma 1 All. B alla delibera n. 124/10/CONS in solido alle società TELETU e TELECOM di indennizzare la mancata migrazione delle quattro linee di telefonia fissa ed internet per un totale di 600,00; 2) Ai sensi dell art. 6 comma 1 All. B alla delibera n. 124/10/CONS in solido alle società TELETU e 2

TELECOM di indennizzare l isolamento delle quattro linee fisse ed internet per un totale di 1.605,00; 3) per la mancata risposta ai reclami da parte di entrambi i gestori, ai sensi dell art. 12 comma 1 All. B alla delibera n. 124/10/CONS chiedeva l importo di 300,00 per ciascun operatore; 4) Ai sensi dell art. 8 rubricato come indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti un indennizzo di 750,00 (per 150 gg di attivazione con TELETU non autorizzata della linea xxxxxx852) oltre allo storno dell insoluto generato su tale linea; 5) lo storno di eventuali insoluti generati da TELETU; 6) il riconoscimento delle spese di procedura quantificate in 200,00. con memoria tempestivamente depositata TELECOM, sosteneva l infondatezza delle pretese avanzate nei propri confronti ribadendo la legittimità del proprio operato sia nella procedura di attivazione standard con NP verso Teletu delle utenze oggetto di controversia, sia nella procedura di rientro (schermate Pitagora in atti); dichiarava altresì di aver sempre dato riscontro telefonico e scritto alle richieste dell istante come da documentazione in atti; - con memoria tempestivamente depositata TELETU contestava le affermazioni dell utente e le richieste di storno ed indennizzo evidenziando che in data 5.11.2012 la persona incaricata dalla xxx prestava il proprio consenso all attivazione del solo servizio voce TELETU sull utenza xxxxxx221 con applicazione del piano Affari senza pensieri, che in data 22.11.2012 il servizio voce veniva attivato, che in data 23.11.2012 l utente contattava il gestore lamentando di non riuscire a ricevere chiamate, e che, infine, a seguito di apertura di ticket tecnico n. 52088672 in data 24.11.2012, veniva chiuso in data 29.11.2012 senza soluzione della problematica per rifiuto dell intervento del tecnico da parte dell utente, il quale dichiarava che aveva già richiesto il rientro presso il precedente gestore; sotto il profilo contabile-amministrativo l utente risulta disattivo e senza insoluti in essere; all udienza di discussione del 20 novembre 2013 nessuno interveniva e il legale istruttore, preso atto dell impossibilità di trattare la controversia, dichiarava chiusa l udienza rimettendo gli atti al collegio per la decisione. 2. Motivi della decisione. 2.1. Osservazioni in rito. Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Si dichiara inammissibile la domanda svolta solo con istanza di definizione in ordine all omessa portabilità dei numeri, peraltro erroneamente collegata all applicazione dell art.7 della Delibera 124/10/CONS, non in vigore, ma presumibilmente riconducibile alla fattispecie indennizzata ex art 6 Allegato A della Delibera 73/11/CONS, in quanto non sottoposta all obbligatorio tentativo di conciliazione. 2.2. Nel merito. 2.2.a Sulla migrazione La controversia verte sulla migrazione di 4 linee telefoniche con NP dall operatore TELECOM all operatore TELETU in relazione alle quali l utente lamenta l interruzione dei servizi dal 3

25.10.2012, fino al rientro in Telecom avvenuto il 24.12.2012 per i servizi voce, e il 16.1.2013 per il servizio ADSL. Sostiene Teletu che è stato stipulato un solo contratto per la fonia voce per la sola utenza xxxxxx221, di cui alla registrazione telefonica in atti del 5.11.2012 con attivazione al 22.11.2012 e che pertanto non si ravvisano responsabilità a carico dell OLO. Sostiene Telecom che, in qualità di Donating, ha regolarmente gestito tutte le richieste di portabilità ricevute, sia in fase di attivazione standard con NP con l operatore Teletu, sia in fase di cessazione con rientro delle linee, producendo al riguardo le relative schermate Pitagora. La domanda dell utente è fondata e va accolta. Sul punto, si richiama infatti il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l onere di dimostrare l avvenuto esatto adempimento o che l inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Nella fattispecie, a fronte di quanto eccepito dall operatore Teletu in ordine alla stipula di un solo contratto per una sola linea da portare, era onere dell utente replicare fornendo prova della fonte/i negoziale/i del suo diritto all attivazione di 4 linee con portabilità: sul punto nulla è stato dedotto né contestato dall utente che non si è difeso né ha presenziato all udienza di discussione. Tuttavia la richiesta di portabilità delle 4 linee è comunque provata dalle schermate del sistema Pitagora prodotte da Telecom, chiamata in causa quale Donating. Nello specifico, per ciò che riguarda le migrazioni delle linee xxxxxx221 xxxxxx263 xxxxxx846 xxxxxx640, occorre esaminare da un lato la condotta dell operatore Telecom dapprima nella procedura di migrazione verso TELETU e successivamente nella procedura di migrazione/rientro in Telecom, e dall altro la condotta dell operatore TELETU nelle fasi di migrazione/attivazione standard con NP e, successivamente, di cessazione con rientro verso Telecom. Per quanto riguarda le migrazioni delle linee evidenziate, dalla documentazione prodotta da Telecom, essendosi limitato l operatore TELETU a depositare copia vocale della richiesta di attivazione del servizio voce del solo numero xxxxxx221, nonché della correlata schermata ART, risulta che le richieste avanzate in data 13.11.2012 (xxxxxx263 xxxxxx846 xxxxxx640) ed in data 14.11.2012 (xxxxxx221), risultano evase per ciò che riguarda le linee xxxxxx263 e xxxxxx640 in data 20.11.2012, per la linea xxxxxx846 in data 21.11.2012 e per la linea xxxxxx221 in data 22.11.2012, come emerge dalle schermate Pitagora di Telecom (Donating) depositate in atti. 4

Per quanto riguarda la procedura di rientro che l istante deduce essere stata richiesta il 28.11.2012, dalla stessa documentazione, risulta che gli ordini sottomessi in data 11.12.2012 (xxxxxx263 xxxxxx846 xxxxxx640 - xxxxxx221), risultano evasi per ciò che riguarda le linee xxxxxx263 - xxxxxx640 e xxxxxx221 in data 24.12.2012 mentre per la linea xxxxxx846 in data 28.12.2012. Risulta pertanto che, sia nella procedura di migrazione che di rientro, non sia ravvisabile alcuna responsabilità a carico dell operatore Telecom, avendo espletato nei tempi regolamentari gli ordini di propria competenza. Né sono disponibili schermate lato Recipient di tenore contrario. Deve invece ravvisarsi la responsabilità di Teletu per non aver attivato i servizi alle date notificate, circostanza che ha determinato l interruzione degli stessi sotto la sua gestione; interruzione che l istante deduce essere avvenuta il 25.10.2012, ma che dalle risultanze informatiche non può essersi verificata prima del 20/21/22 novembre, il che trova conferma sulla schermata prodotta dal gestore Teletu che il 24.11.2012, almeno per la linea xxxxxx221, aprì un ticket per la gestione del guasto. La normativa in materia di migrazione stabilisce infatti che, in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l obiettivo di non recare disservizi al cliente finale. Spetta pertanto all utente l indennizzo conseguente alla mancata attivazione a seguito di migrazione con concomitante interruzione dei servizi per le 4 linee oggetto di migrazione per il periodo di gestione Teletu ovvero dal 20.11.2012 (prima data utile di disservizio) al 28.12.2012 ( data dell ultima riattivazione con Telecom) per un totale di giorni 38. E così, ai sensi del combinato disposto degli artt.3.3 e 5.1 Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, si riconosce un indennizzo di Euro 988,00 per interruzione del servizio fonia sulle 4 linee oggetto di importazione. E, infine da rigettare, la richiesta di indennizzo relativamente al solo servizio ADSL poiché, in base ai richiamati principi in tema di onere della prova, da una parte l istante non ha dato prova di aver sottoscritto, prima della migrazione, alcun contratto ADSL con l operatore Telecom, né d altro canto ha riscontrato apposita richiesta istruttoria in tal senso. Deve altresì dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine allo storno delle fatturazione Teletu del periodo considerato, avendo il gestore dichiarato l inesistenza di pendenze e non avendo l utente né contestato la circostanza, né prodotto alcuna fattura. 2.2.b Sulla migrazione non richiesta della linea xxxxxx852 Deduce l utente di non aver mai stipulato contratto per la migrazione di detta linea e pertanto spettava all OLO provare l esistenza di una richiesta in tal senso, che invece nulla ha dedotto, né provato sul punto. Risulta invece che la richiesta di migrazione verso Teletu venne avanzata in data 26.11.2012 e risulta essere stata evasa in data 12.12.2012, mentre per quanto riguarda il rientro risulta che l ordine sottomesso avanzata in data 10.08.2013, sia stata evaso in data 22.08.2012, come emerge dalle schermate Pitagora di Telecom depositate in atti. 5

Tuttavia non risulta dedotta dall utente, seppure richiesto, la data dell effettiva richiesta a Telecom di rientro della linea de qua e pertanto ai sensi dell art.1227 non appare equo indennizzare la permanenza indesiderata della linea sotto la gestione Teletu fino all effettivo rientro del 22.8.2012, in considerazione di due circostanze: con nota del 16.12.2012 Telecom conferma che tale linea, insieme ad altre per la verità, non oggetto della presente controversia, non era più nella propria disponibilità e, contestualmente, di aver intrapreso la procedura di rientro per le 4 linee oggetto della presente controversia; non risulta che a seguito di questa comunicazione l utente si sia attivato per il rientro anche della linea xxxxxx852; è l utente stesso, inoltre, ad indicare il mese di marzo 2013 come periodo del rientro della linea oggetto di passaggio non richiesto. Appare congruo pertanto assumere quale dies ad quem, la data del 31 marzo 2013. Ciò premesso, deve quindi ravvisarsi la responsabilità di TELETU nella arbitraria migrazione della linea xxxxxx852 subita dall utente dal 12.12.2012 (data di evasione della pratica di migrazione a TELETU) fino al 31.3.2013, per un totale di 109 giorni di attivazione della linea con Teletu. Ai sensi dell art. 8.1 all. A della Delibera 73/11/CONS si riconosce quindi all utente un indennizzo, per l attivazione di servizio non richiesto con concomitante interruzione del servizio voce, di Euro 545,00. 2.3. Sulla risposta ai reclami L istante lamenta la mancata risposta al reclamo inviato ad entrambi gli operatori in data 20.12.2012 tramite lettera raccomandata a/r. Sul punto, l operatore Telecom ha depositato una missiva di riscontro ad una segnalazione relativa al passaggio ad altro operatore del 16.12.2012, la quale non può essere considerata un riscontro al richiamato reclamo avendo una data anteriore al reclamo stesso e quindi è da espungere; nulla invece viene dedotto dall operatore Teletu. Rileva, allora, il disposto dell articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche della Carta Servizi), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. Ed invero, come sopra ricordato, la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita in forma scritta, per l evidente fine di dare all utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo da mancata risposta al reclamo, anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi. 6

Si riconosce pertanto, ai sensi del combinato disposto dell art.2 e 11, comma 1 dell Allegato A del Regolamento Indennizzi, l indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 20.12.2012 (detratto il tempo utile alla risposta) al 25.7.2013 ( data dell udienza di conciliazione alla presenza di entrambi i gestori) per l importo di Euro 172,00 cadauno, da porsi a carico di entrambi i gestori. 3. Sulle spese del procedimento. La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte e della mancata partecipazione dell istante al procedimento, si ritiene congruo liquidare l importo di Euro 50,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione, da porsi a carico del solo operatore Teletu. Per tutto quanto sopra esposto, IL CORECOM LAZIO CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla xxx nei confronti dell operatore Teletu - Vodafone Omnitel xxx e dell operatore Telecom Italia xxx sia da accogliere nei termini esposti e nelle modalità di cui in narrativa; RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest Autorità, sia equo liquidare all istante un importo onnicomprensivo di Euro 50,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura da porsi a carico del solo operatore Teletu - Vodafone Omnitel xxx. ; RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall Autorità all esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e pertanto tenere indenne l istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento; DELIBERA L accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell istanza presentata dalla xxx in data 14 febbraio 2013. La società Teletu - Vodafone Omnitel xxx. è tenuta a riconoscere in favore dell istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione: a) Euro 988,00 (novecento ottantotto/00) a titolo di indennizzo per la mancata attivazione con conseguente interruzione del servizio voce sulle 4 linee oggetto di migrazione, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; 7

b) Euro 545,00 (cinquecento quarantacinque/00) a titolo di indennizzo per servizio non richiesto, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; c) Euro 172,00 (cento settantadue/00) a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; d) Euro 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura. La società Telecom Italia xxx è tenuta a riconoscere in favore dell istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione: e) Euro 172,00 (centosettantadue/00) a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/cons il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all Autorità per g ed è resa disponibile sul sito web del Corecom Lazio. li adempimenti di rito Roma, 19 gennaio 2015 Il Presidente Michele Petrucci Fto Il Dirigente Aurelio Lo Fazio Fto 8