Prot. N. 471/8.3 Modena, lì 22/06/2018 DETERMINAZIONE N. 8/2018 Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELL INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS): ABITARE SOCIALE E CENTRO DIURNO DISABILI NEL LOTTO 5B DEL COMPARTO EX MERCATO BESTIAME A MODENA CIG: 7365036BF7 CUP: J97E17000070008 PREMESSO CHE: - con Bando pubblicato nella G.U.U.E. in data 31/01/2018 e nella G.U.R.I. V Serie veniva avviata una procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l affidamento dei lavori e le forniture necessarie per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sociale (ERS) a Modena, progetto denominato Abitare sociale e centro diurno disabili nel lotto 5b del comparto ex mercato bestiame a Modena ; - in data 16/04/2018, nel corso della seduta pubblica fissata per l apertura dei plichi pervenuti, il RUP Arch. Luca Biancucci verificava che risultavano pervenuti tempestivamente n. 17 plichi presentati dai seguenti operatori economici: 1) MANELLI SRL 2) OPEROSA IMPIANTI S.R.L. IN ATI CON SACOGEN S.R.L. 3) NEW GROUP S.R.L. IN ATI CON CREA.MI S.R.L. 4) CONSORZIO STABILE COM 5) TASSI GROUP S.R.L. IN ATI CON CICAI SOC. COOP. 6) AEC COSTRUZIONI IN ATI CON GRISENTI S.R.L. 7) FLOORING S.R.L. 8) QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. 9) COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. IN ATI CON EFFEGI IMPIANTI S.R.L. 10) ALLODI S.R.L. IN ATI CON E SIRAM S.P.A. 11) SICREA S.P.A. 12) CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. 13) CME SOC. COOP.
14) CONTEDIL S.A.S. 15) RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L. IN ATI CON COOP. MURATORI DI SOLIERA SOC.COOP., IMPRESE COOPTATE EUROGROUP S.R.L. E SOGEDI S.R.L. 16) COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. IN ATI CON SGARGI S.R.L. 17) ARTE COSTRUZIONI S.R.L. IN ATI CON EREDI IMPIANTI MAGGI S.R.L. E M.D. COSTRUZIONI - Nel corso della seduta pubblica del 16/04/2018 veniva esaminata la documentazione presentata dai seguenti partecipanti: 1) MANELLI SRL 2) OPEROSA IMPIANTI S.R.L. IN ATI CON SACOGEN S.R.L. 3) NEW GROUP S.R.L. IN ATI CON CREA.MI S.R.L. 4) CONSORZIO STABILE COM 5) TASSI GROUP S.R.L. IN ATI CON CICAI SOC. COOP. 6) AEC COSTRUZIONI IN ATI CON GRISENTI S.R.L. 7) FLOORING S.R.L. 8) QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. 9) COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. IN ATI CON EFFEGI IMPIANTI S.R.L. 10) ALLODI S.R.L. IN ATI CON E SIRAM S.P.A. 11) SICREA S.P.A - Nel corso della medesima seduta pubblica il rappresentante della COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. chiedeva di verificare l elenco e i documenti dei subappaltatori dichiarati del concorrente n. 1, tenendo conto della risposta al risposta n. 10 pervenuto durante la fase di gara. - In data 17/04/2018, nel corso della seconda seduta pubblica, veniva esaminata la documentazione presentata dai seguenti partecipanti 12) CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. 13) CME SOC. COOP. 14) CONTEDIL S.A.S.
15) RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L. IN ATI CON COOP. MURATORI DI SOLIERA SOC.COOP., IMPRESE COOPTATE EUROGROUP S.R.L. E SOGEDI S.R.L. 16) COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. IN ATI CON SGARGI S.R.L. 17) ARTE COSTRUZIONI S.R.L. IN ATI CON EREDI IMPIANTI MAGGI S.R.L. E M.D. COSTRUZIONI - Nel corso della seduta riservata del 26/04/2018, in esito all esame della documentazione amministrativa prevista dalla lex specialis della procedura de qua, ed in particolare di quella attestante l assenza dei motivi di esclusione, nonché in sede di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ivi previsti, e tenuto conto del quesito posto dall operatore COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A., si verificava la completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici di seguito elencati: 1) OPEROSA IMPIANTI S.R.L. IN ATI CON SACOGEN S.R.L. 2) AEC COSTRUZIONI IN ATI CON GRISENTI S.R.L. 3) QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. 4) COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. IN ATI CON EFFEGI IMPIANTI S.R.L. 5) ALLODI S.R.L. IN ATI CON E SIRAM S.P.A. 6) COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. IN ATI CON SGARGI S.R.L. mentre si rilevava quanto segue per i restanti operatori economici partecipanti: - MANELLI SRL: la dichiarazione in merito al subappalto non risulta esaustiva, in quanto l operatore non indica il dettaglio delle lavorazioni che intende subappaltare. Si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - NEW GROUP S.R.L. IN ATI CON CREA.MI S.R.L.: mancata indicazione della terna di subappaltatori. Si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il
cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - CONSORZIO STABILE COM: si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che operatore svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - TASSI GROUP S.R.L. IN ATI CON CICAI SOC. COOP. mancata indicazione della terna di subappaltatori. Si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - FLOORING S.R.L.: mancata presentazione dei DGUE relativi ai subappaltatori indicati; - SICREA S.P.A.: mancata indicazione della terna di subappaltatori. Si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - CONSORZIO INTEGRA SOC. la dichiarazione in merito al subappalto non risulta esaustiva, in quanto l operatore non indica il dettaglio delle lavorazioni che intende subappaltare. Si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - CME SOC. COOP. la dichiarazione in merito al subappalto non risulta esaustiva, in quanto l operatore non indica il dettaglio delle lavorazioni che intende subappaltare. Si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - CONTEDIL S.A.S.: la dichiarazione in merito al subappalto non risulta esaustiva, in quanto l operatore non indica il dettaglio delle lavorazioni che intende subappaltare. Mancata presentazione dei DGUE relativi ai subappaltatori indicati. Si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L. IN ATI CON COOP. MURATORI DI SOLIERA SOC.COOP., IMPRESE COOPTATE EUROGROUP S.R.L. E SOGEDI S.R.L. la dichiarazione in merito al subappalto non risulta esaustiva, in quanto l operatore non indica il dettaglio delle lavorazioni che intende subappaltare. Si ritiene altresì necessario richiedere chiarimenti con riferimento all operatore che svolgerà le attività soggette al rischio di infiltrazione mafiosa - come individuate nel comma 53 dell articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il cui esercizio è obbligatoria, pena l esclusione, l iscrizione nella white list, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017; - ARTE COSTRUZIONI S.R.L. IN ATI CON EREDI IMPIANTI MAGGI S.R.L. E M.D. COSTRUZIONI: mancata indicazione della terna di subappaltatori.
- A seguito di procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, attivata in data 30/05/2018, ciascuno dei sopra elencati operatori economici ha provveduto alla tempestiva regolarizzazione della documentazione rispettivamente richiesta, fatta eccezione per la FLOORING S.R.L. e per CONTEDIL S.A.S. che non hanno prodotto alcuna dichiarazione in merito al subappalto e/o iscrizione nelle White List. - Con riferimento all operatore FLOORING S.R.L, il RUP evidenziava che L operatore non integra quindi i DGUE relativi alle aziende indicate come subappaltatrici. Il comma 4 dell articolo 105 del D.lgs. 50/2016 prevede alla lettera c) che, per ottenere l autorizzazione al subappalto, l affidatario dimostri l assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all articolo 80. Le autodichiarazioni destinate a dimostrare l assenza di cause di esclusione devono ritenersi essenziali ai sensi dell art. 83 comma 9 in base al quale: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La mancata presentazione della documentazione richiesta impedisce alla stazione appaltante la verifica in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione. Non può quindi essere concessa l autorizzazione al subappalto. Poiché, come indicato nel disciplinare di gara, tra le prestazioni dell appalto sono presenti operazioni a rischio di infiltrazione mafiosa per il cui esercizio è obbligatoria l iscrizione nelle white list, è stata effettuata una verifica sull operatore partecipante al fine di verificare il possesso dei requisiti. L operatore ha proposto istanza di iscrizione nella white list della prefettura di Milano in data 11/06/2018 (coma da documentazione allegata). Per consolidata giurisprudenza i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della presentazione dell offerta e devono persistere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula contrattuale. Pertanto, qualora in fase di comprova, risulti che un concorrente non possedeva un requisito di partecipazione al momento della partecipazione, ma che lo stesso sia stato ottenuto in un momento successivo, il concorrente deve essere escluso (ANAC Parere n. 52 del 22.04.2015, nello stesso senso Consiglio di Stato sentenza 813 del 29 febbraio, ANAC Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, ANAC DELIBERA N. 97 DEL 7 febbraio 2018).
Pertanto, poiché l operatore non risulta iscritto nella white list al momento della partecipazione alla gara, preso atto che non è possibile ricorrere all istituto del subappalto per i motivi di cui sopra, e considerato l operatore non ha dichiarato di ricorrere all istituto dell avvalimento, l operatore è ESCLUSO dalla gara in oggetto per carenza dei requisiti - Con riferimento all operatore CONTEDIL S.A.S., il RUP evidenziava che Il comma 4 dell articolo 105 del D.lgs. 50/2016 prevede alla lettera c) che, per ottenere l autorizzazione al subappalto, l affidatario dimostri l assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all articolo 80. Le autodichiarazioni destinate a dimostrare l assenza di cause di esclusione devono ritenersi essenziali ai sensi dell art. 83 comma 9 in base al quale: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La mancata presentazione della documentazione richiesta impedisce alla stazione appaltante la verifica in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione. Non può quindi essere concessa l autorizzazione al subappalto. Viene effettuata una verifica d ufficio. L operatore risulta iscritto nella white list della prefettura di Matera in data 02/03/2015. VISTO - Il D.Lgs 50/2016; - Il disciplinare di gara; - Il verbale di seduta pubblica del 16/04/2018 di verifica della regolarità della documentazione amministrativa; - Il verbale di seduta pubblica del 17/04/2018 di verifica della regolarità della documentazione amministrativa; - Il verbale di seduta riservata del 26/04/2018 di verifica del possesso dei requisiti; - Il verbale di seduta riservata del 14/06/2018 a seguito del soccorso istruttorio. Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CambiaMo S.p.A. del 21/06/2018 DETERMINA
- l esclusione della ditta FLOORING S.R.L. dalla procedura specificata in epigrafe, per carenza di requisiti tecnici; - l ammissione dei restanti operatori economici, come appresso elencati: 1) MANELLI SRL 2) OPEROSA IMPIANTI S.R.L. IN ATI CON SACOGEN S.R.L. 3) NEW GROUP S.R.L. IN ATI CON CREA.MI S.R.L. 4) CONSORZIO STABILE COM 5) TASSI GROUP S.R.L. IN ATI CON CICAI SOC. COOP. 6) AEC COSTRUZIONI IN ATI CON GRISENTI S.R.L. 7) QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. 8) COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. IN ATI CON EFFEGI IMPIANTI S.R.L. 9) ALLODI S.R.L. IN ATI CON E SIRAM S.P.A. 10) SICREA S.P.A. 11) CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. 12) CME SOC. COOP. 13) CONTEDIL S.A.S. 14) RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L. IN ATI CON COOP. MURATORI DI SOLIERA SOC.COOP., IMPRESE COOPTATE EUROGROUP S.R.L. E SOGEDI S.R.L. 15) COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. IN ATI CON SGARGI S.R.L. 16) ARTE COSTRUZIONI S.R.L. IN ATI CON EREDI IMPIANTI MAGGI S.R.L. E M.D. COSTRUZIONI Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito in data 22/06/2018. Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all Ufficio amministrativo di CambiaMo S.p.A. tel. 059/2032425, indirizzo mail: segreteria@cambiamo.modena.it IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Luca Biancucci firmato digitalmente