STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI FIRENZE



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELLA S.I.A.

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELLA CAMERA CIVILE DI ROMA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA SUD SARDEGNA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

ALLEGATO A AL N. DI REP. N. ASSOINTERPRETI STATUTO. Art. 1) E' costituita un'associazione ai sensi degli "ASSOINTERPRETI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

AS.SO.DIP. STATUTO SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO Il Sole Onlus

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANFFAS BRESCIA ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO DENOMINATA CIRCOLO DI CULTURA FOTOGRAFICA PHOTOLIFE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO BUDRIO

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

Regolamento gruppo giovani

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Transcript:

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI FIRENZE (aggiornato al 14.4.2008) Articolo 1 (Associazione) La Camera Penale di Firenze é la libera associazione dei penalisti fiorentini. Essa aderisce all'unione delle Camere Penali Italiane. E disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Ha sede in Firenze, presso lo studio del Presidente protempore. Articolo 2 (Soci) Possono essere soci della Camera Penale gli avvocati e i praticanti iscritti nell'albo professionale della circoscrizione del Tribunale di Firenze, che esercitano abitualmente il patrocinio penale. L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'assemblea a scrutinio segreto. I soci hanno tutti pari diritti; é esclusa la temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa; ogni associato ha diritto di partecipare alle Assemblee e gode di elettorato attivo e passivo nella nomina degli organi dell Associazione, coi limiti previsti dal presente Statuto. Articolo 3 (Scopi) La Camera Penale non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi: a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale, nonché del giusto ed equo processo penale; b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali; c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore; d) promuovere studi e iniziative culturali utili alla sempre maggiore qualificazione dell'attività professionale; e) vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia penale e sul rispetto del diritto di difesa; f) sviluppare i rapporti con le altre Camere Penali, in particolare con quelle istituite nel distretto di Corte d'appello; g) gestire la "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti", anche ai sensi dell art. 7 della Legge n. 60/2001 in materia di formazione dei difensori di ufficio. La Scuola ha autonomia patrimoniale e propria soggettività di diritti nei confronti dei terzi. Il Consiglio Direttivo della Camera Penale nomina il

coordinatore della Scuola ed impartisce i criteri generali per la sua gestione e programmazione. Articolo 4 (Patrimonio) Il patrimonio della Camera Penale é costituito dai contributi di ciascun iscritto e da eventuali contributi di enti e privati. La quota di iscrizione annuale é personale e non rifondibile al socio. Essa deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Gli eventuali avanzi attivi di gestione della "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti" di cui non si sia disposto altrimenti vengono annualmente devoluti alla Camera Penale. Articolo 5 (Organi) Sono organi della Camera Penale: a) l'assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo. Articolo 6 (Assemblea dei soci) L'assemblea dei soci elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo. Sono eleggibili i soci che siano iscritti alla Camera Penale da almeno due anni e si trovino in regola col pagamento delle quote sociali. L'assemblea approva annualmente il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto dovrà inerire anche la gestione della "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti" ma con autonomo assetto patrimoniale e di bilancio. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell Associazione. L Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci. Essa ha il potere di: a) definire ed approvare le iniziative da intraprendere per l'attuazione degli scopi statutari; b) determinare la quota associativa annuale; c) eleggere i delegati al Congresso dell'unione delle Camere Penali Italiane. Articolo 7 (Attività dell'assemblea)

L'assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci in regola col pagamento delle quote sociali. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice e a scrutinio palese, salvo che lo statuto disponga diversamente. Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento delle quote sociali. Delle deliberazioni é redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Camera penale. Ove ne sia ravvisata l'opportunità, l'assemblea può disporre che le proprie deliberazioni siano portate a conoscenza del pubblico o comunicate ad autorità, enti e organismi che possano avervi interesse. Articolo 8 (Convocazione dell'assemblea) L'assemblea é convocata di regola a mezzo posta elettronica. In particolari casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefax o con manifesti da affiggere nelle principali sedi giudiziarie e presso il Consiglio dell'ordine. Articolo 9 (Presidente e Consiglio Direttivo) Il Presidente e il Consiglio Direttivo, formato da sei componenti, costituiscono l'organo di governo della Camera Penale e ne operano le scelte concrete nel rispetto dello statuto, delle direttive e delle deliberazioni adottate dall'assemblea. In particolari casi di necessità ed urgenza assumono adeguate iniziative nell'ambito degli scopi statutari, richiedendo sollecita ratifica all'assemblea. Il Presidente é il rappresentante legale della Camera Penale, di cui presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. E' il garante dell'unità di indirizzo e della collegialità delle scelte, delle quali assume la responsabilità verso l'assemblea. Quale componente del Consiglio delle Camere penali previsto dall'art. 8 dello statuto dell'unione delle Camere Penali Italiane, ha il compito di rappresentare in sede nazionale le istanze della Camera Penale di Firenze e di informare tempestivamente quest'ultima delle attività e delle iniziative dell'unione. Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica un bienno. Il Presidente non é eleggibile per più di due bienni consecuitivi. Il Presidente nomina un vicepresidente in seno al Consiglio Direttivo, per sostituirlo quando impedito. Articolo 10 (Incompatibilità) La carica di Presidente e la qualità di consigliere sono incompatibili con:

a) la carica di presidente o di consigliere dell'ordine degli avvocati e procuratori legali; b) la carica di Presidente o membro della Giunta dell'unione delle Camere Penali Italiane; c) la carica di componente del CNF; d) la carica di componente degli organi direttivi dell'organismo unitario dell'avvocatura e ogni altra carica di dirigente di associazioni forensi. Articolo 11 (Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo) Le votazioni per eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto e in unica seduta. In sede elettorale l'assemblea é presieduta dal socio anziano, assistito per lo scrutinio da due soci nominati dall'assemblea medesima. A ciascun socio sono consegnate due schede, rispettivamente per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Su quest'ultima possono indicarsi fino a sei nominativi. Risultano eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. E' ripetuta l'elezione per coloro che avessero ottenuto parità di consensi. Risulta eletto alla carica di Presidente colui che ha riportato la metà più uno dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessuno abbia raggiunto il quorum necessario al primo scrutinio, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente. Articolo 12 (Attività del Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente della Camera Penale o a richiesta di uno dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo é validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle medesime é redatto verbale. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti un Segretario e un Tesoriere. Articolo 13 (Esclusione del socio) I soci che con la loro condotta si pongano in insanabile contrasto con gli scopi di cui all'art. 3 sono esclusi dalla Camera penale.

L'esclusione é proposta dal Consiglio Direttivo ed é deliberata dall'assemblea a scrutinio segreto. L'esclusione non può essere disposta senza che al socio sia stato preventivamente contestato l'addebito da parte del Consiglio Direttivo e che gli sia stato consentito di difendersi. Articolo 13 bis (Perdita della qualità di socio) Perde la qualità di socio l iscritto che non provvede al pagamento della quota sociale per il periodo di 2 anni consecutivi. Articolo 14 (Modificazioni dello statuto) Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea, appositamente convocata nelle forme previste dall'articolo 8 comma 1, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Articolo 15 (Scioglimento) Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Articolo 16 ( Devoluzione) In caso di scioglimento dell Associazione, quale che ne sia la causa, il suo patrimonio dovrà devolversi ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 17 (Scioglimento della Scuola) Qualora la "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti" cessi la sua attività con lo scioglimento della Camera penale la devoluzione degli "assets" patrimoniali ad essa imputati avviene con le regole di cui all art. 16. Qualora la "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti" cessi la sua attività autonomamente, il patrimonio residuo di essa verrà devoluto alla Camera penale. Articolo 18 (Norma transitoria) Per i soci che al 31.5.2008 risultano già morosi di almeno un anno nel pagamento della quota associativa, il termine biennale di cui all art. 13 bis si riduce della metà ed allo spirare di detto termine vi sarà perdita automatica della qualità di socio.