COMUNE DI TAIBON AGORDINO Provincia di Belluno



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COMUNE DI TAIBON AGORDINO Provincia di Belluno COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 del 30.04.2015 OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Taibon Agordino e l Associazione Pro Loco di Taibon Agordino per attività di volontariato relative ad interventi di manutenzione ambientale, di valorizzazione e abbellimento del territorio comunale. L anno duemilaquindici il giorno trenta del mese aprile di alle ore residenza comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale. 17.30, nella Eseguito l appello, risultano: TORMEN Silvia Sindaco P DE COL LORIS Vice Sindaco P FUSINA Michele Assessore P Presenti: 3 Assenti: 0 Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Curti Sandra. Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora TORMEN Silvia nella sua qualità di SINDACO e sottopone all approvazione della Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione N. 160 reg. pubblicazioni Trasmessa per le procedure attuative a: Responsabile Area Servizio Amministrativo Responsabile Area Servizio Economico finanziario Responsabile Area Servizio Tecnico Segretario Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AREA SERVIZIO TECNICO OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAIBON AGORDINO E L ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TAIBON AGORDINO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE, DI VALORIZZAZIONE E ABBELLIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: l art. 7 della legge 11.08.1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato stabilisce che: Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima; gli artt. 8 e ss. della L.R. 30.08.1993 n. 40 recante Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato dettano la disciplina di dettaglio sulle convenzioni tra Enti e le organizzazioni di volontariato; l art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 prevede che le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse dall applicazione di tali obblighi, tra le altre anche, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali; l art. 4 comma 7 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 consente l'acquisizione, in via diretta, di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266; l art. 4 comma 8 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 prevede che l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto

dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore, tra gli altri, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; EVIDENZIATO che l'amministrazione comunale di Taibon Agordino, stante l'ampia estensione del territorio comunale e la ridotta dotazione organica, soprattutto di personale operaio, ha ritenuto opportuno coinvolgere le locali associazioni di volontariato, al fine di affidare loro l'espletamento di attività rivolte alla cura e all'abbellimento del territorio e degli immobili comunali; RILEVATO, in particolare, che tali attività possono consistere nella cura e pulizia di aree verdi, piazze o strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili, e, in genere, la valorizzazione di limitate zone del territorio comunale, anche attraverso la posa e il mantenimento di piante e fiori; INDIVIDUATO nell'associazione Pro Loco di Taibon Agordino il soggetto idoneo con cui interagire per le attività in parola, stanti le finalità di cura, abbellimento e promozione del territorio insiti nello scopo sociale dell'associazione stessa; PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dall'associazione Pro Loco di Taibon Agordino; VISTO l allegato schema di convenzione tra il Comune di Taibon Agordino e l Associazione Pro Loco di Taibon Agordino, allegato sub 1 al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; RILEVATO che per l'espletamento delle attività oggetto di convenzione, verrà riconosciuto un contributo annuo massimo di 1.000, a titolo di rimborso spese, previa verifica annuale delle attività effettuate e delle spese sostenute; PRECISATO che la validità della convenzione in oggetto decorrerà dalla stipula della stessa, con scadenza al 31.12.2018; RICHIAMATO l art. 118 della Costituzione; ACQUISITI, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il parere del Responsabile dell Area Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell Area Servizio Economico Finanziario, nonché il visto di conformità del Segretario Comunale, reso ai sensi dell art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. DI APPROVARE l allegato schema di convenzione tra il Comune di Taibon Agordino e l Associazione Pro Loco di Taibon Agordino, per lo svolgimento di attività di volontariato relative ad interventi di manutenzione ambientale, di valorizzazione e abbellimento del territorio comunale; 3. DI DARE ATTO che l affidamento delle attività in oggetto avviene nel pieno rispetto della normativa in materia citata in premesse; 4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'area Servizio Tecnico tutti gli adempienti conseguenti al presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione; 5. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. **************** Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE Taibon Agordino, 30.04.2015 IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO TECNICO f.to Fulvio Ivaldo Collazuol Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE Taibon Agordino, 30.04.2015 IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO f.to Sonia Masoch VISTO DI CONFORMITA Taibon Agordino, 30.04.2015 f.to Sandra Curti

Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30.04.2015 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAIBON AGORDINO E L ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TAIBON AGORDINO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE, DI VALORIZZAZIONE E ABBELLIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE. Oggi giorno sei del mese di maggio dell'anno duemilaquindici nella Sede Municipale, TRA Il Comune di Taibon Agordino, rappresentato dal Responsabile dell Area Servizio Tecnico, p.i.e. Fulvio Ivaldo Collazuol, nato a Belluno il 21.12.1962, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera della Giunta Comunale n. in data - di seguito indicato anche come Comune E l Associazione Pro Loco di Taibon Agordino (C.F. 80009320262 p.iva 00803760255) rappresentata dal Presidente pro tempore, Sig. Silvano Ben nato a Taibon Agordino (BL), il 03.06.1956, residente in Agordo - di seguito indicata anche come "Associazione" PREMESSO CHE l'amministrazione comunale di Taibon Agordino, stante l'ampia estensione del territorio comunale e la ridotta dotazione organica, soprattutto di personale operaio, ha ritenuto opportuno coinvolgere le locali associazioni di volontariato, al fine di affidare loro l'espletamento di attività rivolte alla cura e all'abbellimento del territorio e degli immobili comunali; l'associazione Pro Loco di Taibon Agordino ha manifestato la propria disponibilità per l'esecuzione delle suddette attività, stanti le finalità di cura, abbellimento e promozione del territorio insiti nello scopo sociale dell'associazione stessa; la normativa in materia (legge 11.08.1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato, L.R. 30.08.1993 n. 40 Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato, art. 4 del D.L. n. 95 del 06.07.2012) consente agli Enti locali di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, per l'acquisizione, in via diretta, di beni e servizi, sia a titolo oneroso che gratuito; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO Con la presente convenzione l'associazione si impegna ad eseguire, in favore del Comune di Taibon Agordino:

attività di cura e pulizia di aree verdi, piazze o strade; interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili; attività di valorizzazione di limitate zone del territorio comunale, anche attraverso la posa e il mantenimento di piante e fiori. Le attività e le aree di intervento saranno annualmente concordate tra il Comune e l Associazione. ART. 2 FINALITÀ Le attività oggetto della presente convenzione sono dirette a garantire la cura, la valorizzazione e l'abbellimento del territorio comunale. Le attività e gli interventi di cui all'art 1 dovranno essere eseguite con periodicità minima annuale. ART. 3 - MODALITÀ DI INTERVENTO L'attività di volontariato avrà come riferimento funzionale ed organizzativo l'area Servizio Tecnico del Comune di Taibon Agordino, che potrà disporre controlli sull attività. I programmi concordati dovranno uniformarsi agli obiettivi, indirizzi e criteri che l Amministrazione intende adottare negli specifici settori di intervento. L'Associazione si impegna ad inviare al Comune entro il mese di dicembre di ciascun anno una relazione annuale al fine di illustrare l'attività svolta ed i risultati ottenuti. ART. 4 - ENTITÀ E GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI Salvo quanto precisato all art. 7, nessun compenso è dovuto all'associazione e agli aderenti dell'associazione per le prestazioni svolte. L'attività dell'associazione oggetto della presente convenzione è pertanto da intendersi come attività di volontariato e, in quanto tale, non idonea ad instaurare alcun rapporto di lavoro con il Comune. ART. 5 - MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE Per l'espletamento delle attività e degli interventi oggetto della presente convenzione, l Associazione potrà provvedere con l utilizzo: di mezzi e strumenti propri, ponendo a proprio carico le spese per il funzionamento e la manutenzione degli stessi;

di mezzi, attrezzature e strumenti di proprietà o in disponibilità del Comune di Taibon Agordino, che siano ritenuti utili all'espletamento delle attività da svolgere, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'area servizio Tecnico. Gli incaricati dovranno essere dotati di indumenti idonei allo svolgimento delle mansioni proprie della presente convenzione. ART. 6 - OBBLIGO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA L'Associazione garantisce la copertura assicurativa degli aderenti all'organizzazione che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi. Il Comune provvederà, invece, direttamente all'assicurazione de volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. ART. 7 RIMBORSO SPESE Il Comune riconosce all'associazione un rimborso spese pari ad un ammontare annuo massimo di 1.000,00 (mille) per gli interventi di cui all'art. 1, a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti per l'espletamento delle attività ivi indicate. La liquidazione del suddetto importo avverrà come segue: 500 in acconto, entro il primo semestre di ogni anno; 500 a saldo, a seguito dell acquisizione della relazione annuale di cui all art. 3 e di apposita rendicontazione delle spese sostenute. Nel caso in cui le spese sostenute siano inferiori ad 1.000, il saldo sarà proporzionalmente ridotto. L'Associazione dichiara che i rimborsi citati non sono soggetti a regime I.V.A., ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 22.10.1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 8 - DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione e fino al 31/05/2018, con facoltà di recesso sia da parte del Comune che da parte dell'associazione, da effettuarsi mediante comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno due mesi. Non è ammesso il rinnovo tacito della presente convenzione. ART. 9 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, per le parti compatibili, le norme di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 e alla L.R. 30.8.1993 n. 40. Per quanto non ulteriormente previsto si richiamano, inoltre, le norme del Codice Civile. ART. 10 - ADEMPIMENTI DI LEGGE Agli effetti della presente convenzione, e per ogni conseguenza dalla stessa derivante, le parti eleggono domicilio presso la sede Municipale di Taibon Agordino. ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente dell'associazione Pro Loco di Taibon Agordino (Silvano Ben) Il Responsabile dell Area Servizio Tecnico del Comune di Taibon Agordino (p.i.e. Fulvio Collazuol)

LA GIUNTA COMUNALE ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata; VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, DELIBERA di APPROVARE integralmente proposta di deliberazione soprariportata. Inoltre, con separata votazione unanime e palese, DELIBERA di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE f.to Silvia Tormen f.to Sandra Curti Certificato di Pubblicazione e Comunicazione ai capigruppo consiliari Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all albo pretorio del Comune dove rimarrà per 15 giorni consecutivi, a norma dell art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Contestualmente alla pubblicazione la deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Addì, 08.05.2015 f.to Sandra Curti Dichiarazione di immediata eseguibilità La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. Addì, 08.05.2015 f.to Sandra Curti Copia conforme all originale ad uso amministrativo. Addì, 08.05.2015 f.to Sandra Curti Certificato di esecutività Si certifica che la presente deliberazione: E stata pubblicata all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al. E divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000) Addì, dott.ssa Sandra Curti