d iniziativa dei senatori D ADDA, SPILABOTTE, FAVERO, ANGIONI e MANASSERO

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

FINOCCHIARO, FAVERO, DI GIORGI, GOTOR, SAGGESE, TOCCI, BROGLIA, DE BIASI,

FABBRI, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, MOSCARDELLI, ORRÙ, PEGORER, SANTINI, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VATTUONE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 2014, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge

CASTELLONE, MAIORINO, CORBETTA, DELL OLIO, ACCOTO, LANZI, PARAGONE, PIRRO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, GIARRUSSO, LA MURA, MORONESE, ROMANO, DONNO,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di flessibilità in uscita dei lavoratori ed azioni per creare lavoro

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

d iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

d iniziativa dei senatori COMAROLI, CONSIGLIO e MUNERATO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LA SCHEDA NORMATIVA DEL DECRETO LEGGE 90/2014

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3545

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1342

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2094

proposta di legge n. 49

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)

LEGGE 23 dicembre 2014, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori DONNO, TAVERNA, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO e PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2070

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1472

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2722

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1472

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la vendita di alloggi di servizio del Ministero della difesa

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori ASTORE, BELISARlO, GIAMBRONE e BUGNANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2220

SCIBONA, GAMBARO, MASTRANGELI, BORIOLI, SPILABOTTE, D ADDA, CIRINNÀ, SERRA, PUGLISI, SOLLO, GIACOBBE

(Testo approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 2014 e dalla Camera il 22 dicembre 2014)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci e cure veterinarie

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3274

LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dei consulenti chimici di porto. d iniziativa del senatore FILIPPI XVII LEGISLATURA

D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 499

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2857

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, TRIPIEDI, CIPRINI, DALL OSSO, LOMBARDI, CHIMIENTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata POLVERINI

DECRETO LEGGE 90/2014

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Misure previdenziali a tutela dei lavoratori ex esposti all amianto

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 349

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2381

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 399

d iniziativa dei senatori MANCUSO, CONTE, COMPAGNONE, MASTRANGELI, SPILABOTTE, PAGANO, TORRISI e GUALDANI

ENDRIZZI, GIROTTO, SERRA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

FASIOLO, GIACOBBE, MARCUCCI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre a) nel limite di 6.

d iniziativa dei senatori Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE e SCAVONE

Si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi delle norme in esame con apposita circolare.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sede provinciale di Forlì-Cesena. Ufficio Pensioni

d iniziativa dei senatori GUALDANI, AIELLO, CONTE, DALLA TOR, Luciano ROSSI, TORRISI, ALBERTINI, COLUCCI, MANCUSO, BIANCONI e VICECONTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

Riforma Monti - Fornero

(Schema D.lgs ) Schema di decreto legislativo. Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2000.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3221

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). Art. 1.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 292

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

CIRCOLARE N.4/E. Alle Direzioni regionali e provinciali

Introduzione. Direzione Centrale delle Prestazioni

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di ricalcolo delle pensioni svizzere per i lavoratori frontalieri

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1023 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori D ADDA, SPILABOTTE, FAVERO, ANGIONI e MANASSERO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013 Modifica all articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1023 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Appare necessario fare chiarezza sui trattamento pensionistico del personale della scuola. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, non differenzia la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto a quella degli altri settori pubblici e privati, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all anno, il 1º settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e continuità didattica. Di tale specificità, espressa anche nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, si è invece tenuto sempre conto in tutte le normative in materia pensionistica antecedenti la cosiddetta «riforma Fornero». In particolare, si ricordano l articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; l articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004 n. 243; l articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 247; l articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; l articolo 1, comma 21, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. È importante sottolineare che la presente proposta di legge, oltre a garantire il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola e, conseguentemente, l eguaglianza del trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, consente di incrementare le immissioni di docenti giovani all interno della scuola, riducendo il precariato e contrastando un anomalia propria dell Italia, che risulta essere il Paese dell Unione Europea con la percentuale più alta di insegnanti di oltre cinquanta anni di età e con quella più bassa di insegnanti al di sotto dei trenta anni di età. Sulla base dell anagrafe del personale della scuola del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca (MIUR), il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.550 eventuali beneficiari; si sottolinea, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente sarebbero legittimati a fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento. Si segnala, infine, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) per la sospensione dell efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12 marzo 2012. Con il presente disegno di legge si intende modificare l alinea del comma 14 dell articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente la ri-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1023 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI forma Fornero, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l anno scolastico 2011 2012 ai sensi dell articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell articolo 1 derivano dall applicazione di un contributo di solidarietà dell 1 per cento sui redditi eccedenti 150.000 euro.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1023 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifica all articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 1. All alinea del comma 14 dell articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l anno scolastico 2011 2012, ai sensi dell articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni». Art. 2. (Copertura Finanziaria) 1. A decorrere dal periodo d imposta in corso dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sul reddito complessivo determinato ai sensi dell articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per la parte superiore al limite di 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà dell 1 per cento. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica ai redditi di cui al-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1023 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI l articolo 18, comma 22-bis, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. Per l accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l assenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

E 1,00