Allegato A) REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DEI DATORI DI LAVORO SOCIALMENTE RESPONSABILI - Articolo 15 della legge regionale 30/2007 - ART. 1 Iscrizione al Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili 1. Il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili (di seguito semplicemente Registro ) è istituito ai sensi dell articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro). 2. Possono iscriversi al Registro, come disposto al comma 1, dell articolo 15, secondo le modalità disciplinate dalle presenti modalità di funzionamento: a) le imprese: ai fini dell applicazione delle presenti modalità di funzionamento, fatto salvo quanto previsto dall articolo 2082 del Codice Civile, si intendono per imprese quelle con almeno un unità locale operante in Liguria, e in particolare in quanto datori di lavoro, i seguenti soggetti: a) società di persone e di capitali; b) soggetti di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 (testo unico delle norme sul Terzo Settore); c) esercenti le libere professioni in forma individuale o associata. b) gli Enti locali: come definiti dall articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) ricompresi nel territorio della Regione Liguria; c) gli Enti del Settore regionale allargato come individuati dall articolo 5 della legge regionale 2/2006 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria legge finanziaria regionale 2006).
ART. 2 - Presentazione della domanda di iscrizione 1. L iscrizione al Registro deve essere richiesta dai legali rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2 dell articolo 1. 2. I richiedenti devono effettuare una preiscrizione online, sul sito internet dedicato della Regione Liguria di cui all articolo 12, previa compilazione dell apposita scheda anagrafica. 3. Al termine della procedura di preiscrizione, il sistema rilascerà un user name e una password per procedere alla compilazione on-line della scheda di posizionamento. 4. Conclusa la compilazione della scheda di posizionamento, il richiedente, qualora risulti in possesso dei requisiti minimi richiesti, come specificato all articolo 5, potrà procedere all invio on-line e per posta certificata od ordinaria della domanda di iscrizione al Registro, ottenuta dal sistema. ART. 3 - Scheda di posizionamento per le imprese 1. All atto della domanda di iscrizione le imprese devono compilare sul sito internet dedicato della Regione Liguria di cui all articolo 12, la scheda di posizionamento, comprovante i comportamenti socialmente responsabili effettivamente adottati, volontariamente al di là degli obblighi di legge, in ciascuno dei seguenti macro ambiti: a) governo dell organizzazione; b) personale e ambiente di lavoro; c) clienti; d) fornitori; e) ambiente, comunità locale e innovazione. 2. Al termine della compilazione il sistema visualizzerà, sulla base dei requisiti minimi necessari per l iscrizione, il posizionamento dell impresa rispetto alle azioni di responsabilità sociale. ART. 4 - Scheda di posizionamento per gli Enti locali e gli Enti del settore regionale allargato 1. All atto della domanda di iscrizione, gli Enti locali e gli Enti del settore regionale allargato, devono compilare sul sito internet dedicato della Regione Liguria di cui all articolo 12, una scheda di posizionamento finalizzata a esplicitare prassi e strumenti di responsabilità sociale effettivamente adottati dall Ente al suo interno e quelli promossi verso il sistema territoriale in ciascuno dei seguenti ambiti: a) l accrescimento dei livelli di accountability, trasparenza e partecipazione; b) la valorizzazione del capitale umano; c) il contenimento dell impatto ambientale dell ente; d) la valorizzazione delle relazioni con i fornitori in termini di responsabilità sociale. 2. Al termine della compilazione il sistema visualizzerà, sulla base dei requisiti minimi necessari per l iscrizione, il posizionamento dell Ente rispetto alle azioni di responsabilità sociale. ART. 5 - Accesso al Registro e requisiti minimi 1. I soggetti richiedenti possono accedere al Registro secondo la procedura di cui ai precedenti articoli 3 e 4 solo nel caso in cui risultino in possesso dei requisiti minimi, espressamente individuati per micro, piccole, medie-grandi imprese e per gli Enti locali e gli Enti del Settore regionale allargato, riportati negli allegati A, B, C, D pubblicati sul sito internet dedicato della Regione Liguria di cui all articolo 12.
2. L iscrizione al Registro è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti sulla base della documentazione allegata dal richiedente. 3. Qualora i richiedenti non abbiano raggiunto i requisiti minimi, la domanda si considera presentata quale pre-iscrizione. 4. Il richiedente deve compilare un Piano d azione che preveda il raggiungimento dei requisiti minimi necessari per l iscrizione. ART. 6 Istruttoria 1. La verifica dei requisiti richiesti per l accesso al Registro viene effettuata con procedura valutativa seguendo l ordine cronologico che viene determinato dalla data e ora dell invio on-line della domanda di iscrizione al Registro. 2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute viene attuato in conformità alle norme vigenti regionali e statali in materia. 3. Superata la verifica formale, potranno essere richiesti eventuali precisazioni sul merito delle azioni indicate. 4. L attività istruttoria deve concludersi, di norma, entro il termine massimo di 30 giorni dall avvio del procedimento amministrativo con una comunicazione del giudizio positivo o negativo sull ammissibilità della domanda. ART. 7 Iscrizione al Registro 1. L iscrizione al Registro viene approvata con decreto del Dirigente della struttura regionale competente. 2. L elenco dei soggetti iscritti al Registro é disponibile sul sito internet dedicato della Regione Liguria di cui all articolo 12. 3. I soggetti iscritti al Registro sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese. ART. 8 Mantenimento e decadenza dell iscrizione 1. L iscrizione al Registro ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e può essere successivamente estesa a due anni al termine della fase iniziale di cui all articolo 9. 2. Al fine del mantenimento dell iscrizione al Registro per l anno successivo a quello di iscrizione, entro il 31 dicembre dell anno di iscrizione, i datori di lavoro dovranno attestare la permanenza dei requisiti minimi e compilare un Piano di miglioramento (allegati F e G pubblicati sul sito internet dedicato della Regione Liguria di cui all articolo 12) per l anno successivo, nel quale si impegnano a sviluppare nuove e ulteriori iniziative di sostenibilità, in materia sociale e ambientale e un relativo percorso, che deve prevedere, in particolare: a) l identificazione dell area da migliorare; b) l elencazione della/e azione/i da migliorare; c) la specificazione dei tempi di esecuzione. 3. Per iniziativa si intende ogni azione intrapresa che qualitativamente e/o quantitativamente implichi un miglioramento dell impresa/ente, relativamente alle proprie performance ambientali e sociali. 4. Tale miglioramento può riguardare azioni già effettuate, oppure anche l avvio di nuove azioni. 5. La verifica del Piano di miglioramento viene attuata secondo le procedure di cui al precedente articolo 6.
6. Il provvedimento relativo al mantenimento dell iscrizione al registro viene disposto con decreto dirigenziale della struttura regionale competente secondo le modalità di cui al precedente articolo 7. ART. 9 Disposizioni transitorie 1. Dalla data di avvio del Registro e fino al 31 dicembre 2014 è prevista una fase iniziale, destinata a promuovere lo strumento del Registro e, contestualmente, a verificare il corretto funzionamento dello stesso. 2. A tal fine, in deroga alle procedure di cui al precedente punto 5, alla data di avvio del Registro, la richiesta di iscrizione può essere effettuata da: a) le imprese in possesso della certificazione Fiore Giusto ; b) le imprese che abbiano testato linee guida di settore, definite nell ambito di iniziative progettuali finanziate/partecipate dalla Regione Liguria e realizzate per il tramite della Regione stessa, delle Associazioni datoriali di riferimento, ovvero di Enti promotori, i quali dovranno provvedere a certificare la partecipazione delle imprese stesse a tali percorsi ( I mattoni della responsabilità sociale ; Secur Med Plus ); c) le imprese che abbiano ottenuto la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL ai sensi dell articolo 24 del d.m. 12/12/2000, sezione A, lettera A, a seguito della presentazione nell anno precedente del modello di domanda OT-24, All. I, relativo alla responsabilità sociale di impresa (allegare lettera Inail o attestato). 3. I soggetti di cui sopra contestualmente all iscrizione al Registro, nel caso non dimostrino il raggiungimento dei requisiti minimi in ciascuno degli ambiti di cui ai sopraindicati articoli 3 e 4, dovranno, per richiedere l effettiva iscrizione, redigere un Piano d azione (lettera e) dell articolo 12) finalizzato a raggiungere i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2014. ART. 10 - Cancellazione dal Registro 1. La cancellazione dal Registro è disposta con decreto dirigenziale della struttura regionale competente a seguito di: a) esito negativo delle verifiche effettuate; b) mancata compilazione del piano di miglioramento; c) mancato invio di integrazioni richieste. 2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell interessato. ART. 11 Sito Internet dedicato 1. Il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili è raggiungibile all indirizzo Internet dedicato http://www.responsabilitasocialeinliguria.it ed è possibile accedervi anche tramite il sito Internet istituzionale della Regione Liguria (http://www.regione.liguria.it > Scuola formazione e lavoro > Lavoro > Qualità del lavoro, sicurezza, regolarità e responsabilità sociale > Responsabilità sociale dei datori di lavoro /> Registro datori di lavoro socialmente responsabili). 2. Sul medesimo indirizzo internet sono pubblicati: a) requisiti minimi per Micro imprese; b) requisiti minimi per Piccole imprese;
c) requisiti minimi per Medie e Grandi imprese; d) requisiti minimi per Enti Locali, Enti del Settore regionale allargato; e) scheda Piano di Azione conseguimento requisiti minimi; f) scheda Piano di miglioramento per le imprese; g) scheda Piano di miglioramento per la Pubblica Amministrazione. ART. 12 - Controversie 1. Tutte le controversie relative o comunque collegate alle presenti modalità di funzionamento saranno risolte dal foro competente ove ha sede la Regione Liguria.