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Transcript:

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza N. 8 01/03/2018 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Originale Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2018 L anno duemiladiciotto addì uno del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente CICARDI PIETRO GIOVANNI Sindaco SI PEREGO GIUSEPPE Consigliere SI BORGONOVO CHIARA M.R. Assessore SI VERZENI VINCENZO Consigliere SI FUNARI IRIDE Assessore SI BESANA MARA Consigliere SI MALVEZZI ROBERTO Assessore SI PORTA MARINA Consigliere SI CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere SI COMI RAFFAELE Consigliere SI CASIRAGHI DANIELA Consigliere SI PIAZZA VITTORIO Consigliere SI ALIPRANDI ANDREA Consigliere SI All appello risultano: Presenti 13 Assenti 0 Assiste il Segretario Generale Dr. FERLISI SALVATORE, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

E presente l Assessore esterno, il Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto. Il Sindaco pone in discussione il punto n. 4: Determinazione aliquote e detrazioni per il tributo dei servizi indivisibili Tasi anno 2018. Punto n. 4: determinazione aliquote e detrazioni per il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Astenuti quattro Consiglieri: Noi con Serenella e Triuggio Futura. Votiamo per l immediata eseguibilità della delibera del punto n. 4. Chi vota a favore? Unanimità. La discussione riferita al presente punto è contenuta nel processo verbale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2018. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: il comma 639 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l imposta unica comunale (Iuc); la predetta Iuc è composta dall imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d imposta a partire dal 2014. Richiamato l art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all organo consiliare l approvazione delle aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 con possibilità di differenziale in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; Dato atto che la componente TASI è disciplinata al Capitolo III del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014 e ss.mm.ii; Rilevato, altresì, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1 comma 675, Legge 147/2013); Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), all art. 1, comma 14, ha introdotto delle modifiche alla disciplina in materia di TASI ed in particolare ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente: La lettera a) del comma 14, modifica il comma 639 della Legge 147/2013 ed elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; La lettera b) del comma 14, sostituisce il comma 669 della Legge 147/2013 e stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Visto, inoltre, il comma 14, lettera c) della Legge 28/12/2015, n. 208, che interviene sul comma 678 della Legge 147/2013, disponendo che l aliquota TASI dei cosiddetti immobili merce è ridotta all 1 per, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati; la stessa disposizione concede, tuttavia, la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per o, in diminuzione, fino all azzeramento;

Richiamato l articolo 1, comma 37, della Legge n 205 del 27/12/2017 (Legge di stabilità 2018) che, ai fini del contenimento della pressione tributaria, estende all anno 2018, la sospensione dell efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2017 ad eccezione della TARI; Considerato, altresì, che a decorrere dall anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso; Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata assimilata alle abitazioni principali l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/02/2017, con la quale sono state determinate le aliquote per l applicazione del Tributo per i servizi indivisibili - TASI per l anno 2017; Ritenuto di dover confermare anche per l anno 2018 le medesime aliquote deliberate per l anno 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali che sono state escluse dalla suindicata Legge 208/2015 e precisamente: DESCRIZIONE Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge e dal regolamento comunale escluse dal pagamento dell IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente Unità immobiliari di pertinenza dell abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria Immobili categoria catastale D Unità immobiliare adibite ad abitazione principale, iscritte nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Tutte le altre tipologie di immobili diversi dall abitazione principale, comprese le aree edificabili Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art.9, comma 3 bis del D.Lgs. n.557/93, convertito dalla L.n.133/1994. ALIQUOTE 0,00 (aliquota azzerata) 0,00 (aliquota azzerata) 2,5 per 0,0 per 0,0 per 0,0 per 0,0 per Considerato che l entrata in vigore, dall anno 2016, delle norme contenute nel comma 14 dell art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che hanno stabilito l esclusione della TASI per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi indivisibili;

Considerate, altresì, le aliquote Imu per l annualità d imposta 2018, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2018; Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune. Atteso, altresì, che: sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l anno 2018 sono i seguenti: Servizi Costi Viabilità e infrastrutture stradali 649.396,00 Servizi relativi ad iniziative sportive e ricreative 40.210,00 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 51.205,00 Istruzione e diritto allo studio 768.137,00 Totale costi 1.508.948,00 Visto: l art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all inizio dell esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l annualità precedente; il comma 683 dell art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; l art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; il comma 688 dell art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; il decreto del Ministero dell interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017, che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2018;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l anno 2018. Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. Con n. 9 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Perego Giuseppe, Verzeni Vincenzo, Besana Mara e Porta Marina), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell Ente oltre al Sindaco; D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) Di prendere atto che ai sensi dell art.1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con decorrenza dal 1 gennaio 2016, è stata disposta l esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 3) di confermare per l anno 2018, le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI già in vigore nell anno 2017 e di cui alla Deliberazione del C.C. n.13 del 22/02/2017, relativamente alle seguenti unità immobiliari: ALIQUOTE DESCRIZIONE Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge e dal regolamento comunale escluse dal pagamento dell IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente 0,00 (aliquota azzerata) Unità immobiliari di pertinenza dell abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria 0,00 (aliquota azzerata) Immobili categoria catastale D Unità immobiliare adibite ad abitazione principale, iscritte nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Tutte le altre tipologie di immobili diversi dall abitazione principale, comprese le aree edificabili 2,5 per 0,0 per 0,0 per Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 0,0 per Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art.9, comma 3 bis del D.Lgs. n.557/93, convertito dalla L.n.133/1994. 0,0 per 4) Di dare atto che il gettito della Tasi stimato in 100.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 10% dei costi dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizi Costi Viabilità e infrastrutture stradali 649.396,00 Servizi relativi ad iniziative sportive e ricreative 40.210,00 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 51.205,00 Istruzione e diritto allo studio 768.137,00 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018; Totale costi 1.508.948,00 6) di dare atto altresì che viene rispettato il vincolo previsto dall art.1 commi 676, 677 e 678 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l aliquota massima consentita dalla legge statale per l Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10, 6 per e ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobili; 7) di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione, al Ministero dell Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell obbligo di invio di cui al combinato disposto dell art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214. Successivamente, Con separata votazione, IL CONSIGLIO COMUNALE Con n. 13 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell Ente oltre al Sindaco; DICHIARA l immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Pareri COMUNE DI TRIUGGIO Estremi della Proposta Proposta Nr. 2018 / 9 Ufficio Proponente: Tributi Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2018 Parere Tecnico Ufficio Proponente (Tributi) Si dichiara che ai sensi dell art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE. Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000. Data 06/02/2018 Il Responsabile di Settore Vernaleone Paola Parere Contabile Ragioneria Si dichiara che ai sensi dell art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE. Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000. Data 06/02/2018 Responsabile del Servizio Finanziario Vernaleone Paola

Pareri COMUNE DI TRIUGGIO Estremi della Proposta Proposta Nr. 2018 / 9 Ufficio Proponente: Tributi Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2018 Parere Tecnico Ufficio Proponente (Tributi) Si dichiara che ai sensi dell art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE. Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000. Data 06/02/2018 Il Responsabile di Settore Vernaleone Paola Parere Contabile Ragioneria Si dichiara che ai sensi dell art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE. Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000. Data 06/02/2018 Responsabile del Servizio Finanziario Vernaleone Paola

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale. IL PRESIDENTE Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI IL SEGRETARIO GENERALE Dr. FERLISI SALVATORE C.C. n. 8 del 01/03/2018 Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da: Pietro Giovanni Cicardi;1;5411713 SALVATORE FERLISI;2;5719958