Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 12/04/2011 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 12/04/2011 9 59790 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg. Regolamento concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)" (Registrato alla Corte dei Conti il 07.04.2011, Registro n. 1, Foglio n. 3) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre) ; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8 di data 14 gennaio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha riapprovato il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre) emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre), di seguito denominata legge provinciale, questo regolamento, con riferimento alle figure professionali di guida turistica, di accompagnatore turistico e di assistente di turismo equestre, disciplina il contenuto delle prove degli esami di abilitazione e i criteri di valutazione delle stesse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali e le altre disposizioni per l attuazione dell articolo 6 della legge provinciale. Capo I Esami di abilitazione Art. 2 Esame di abilitazione all esercizio della professione di guida turistica 1. L esame per il conseguimento dell abilitazione all esercizio della professione di guida turistica si compone di: a) una prova scritta, da redigersi in lingua italiana, vertente sulle seguenti materie: 1) cultura storico-artistica, geografica ed ambientale della provincia di Trento; 2) conoscenza specifica delle caratteristiche artistiche e storiche dei più importanti beni storici,
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 12/04/2011 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 12/04/2011 10 monumentali, religiosi ed archeologici ubicati in provincia di Trento; 3) organizzazione turistica della provincia di Trento; 4) normativa comunitaria, nazionale e provinciale per l esercizio della professione di guida turistica e normativa in materia di organizzazione, intermediazione e vendita di pacchetti turistici della provincia di Trento; 5) ordinamento giuridico della professione e compiti della guida turistica ivi compresa la disciplina fiscale. b) una prova orale consistente in: 1) un colloquio nelle materie della prova scritta; 2) una conversazione in una o più lingue straniere scelte dal candidato tra quelle indicate nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall articolo 6, comma 1, della legge provinciale. 2. E esonerato dal sostenere la conversazione prevista dal comma 1, lettera b), numero 2, il candidato in possesso della corrispondente certificazione linguistica riconosciuta dal sistema di classifica Common European Framework of Reference for Languages del Consiglio d Europa, di livello C1, rilasciata da soggetti esaminatori ALTE (Association of Language Testers of Europe). 3. E ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato una votazione di almeno 6/10 nella prova scritta. 4. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione media di almeno 6/10 nelle materie del colloquio nonché una votazione non inferiore a 6/10 in almeno una lingua straniera salvo l esonero dalla conversazione previsto dal comma 2. Art. 3 Esame di abilitazione all esercizio della professione di accompagnatore turistico 1. L esame per il conseguimento dell abilitazione all esercizio della professione di accompagnatore turistico si compone di: a) una prova scritta, da redigersi in lingua italiana, vertente sulle seguenti materie: 1) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea; 2) disciplina delle comunicazioni e trasporti in Italia e nei paesi europei ed extraeuropei; 3) normativa in materia di organizzazione, intermediazione e vendita di pacchetti turistici della provincia di Trento; 4) organizzazione turistica della provincia di Trento; 5) norme comunitarie, nazionali e provinciali per l esercizio della professione di accompagnatore turistico, compiti dell accompagnatore turistico ivi compresa la disciplina fiscale; 6) conoscenza delle nozioni elementari di medicina preventiva ed educazione sanitaria, con particolare riguardo alle malattie infettive ed epidemiche riferite ai paesi a rischio. b) una prova orale consistente in: 1) un colloquio nelle materie della prova scritta; 2) una conversazione in una o più lingue straniere scelte dal candidato tra quelle indicate nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall articolo 6, comma 1, della legge provinciale. 2. E esonerato dal sostenere la conversazione prevista dal comma 1, lettera b), numero 2, il candidato in possesso della corrispondente certificazione linguistica riconosciuta dal sistema di classifica Common European Framework of Reference for Languages del Consiglio d Europa, di livello C1, rilasciata da soggetti esaminatori ALTE (Association of Language Testers of Europe). 3. E ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato una votazione di almeno 6/10 nella prova scritta. 4. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione media di almeno 6/10 nelle materie del colloquio nonché una votazione non inferiore a 6/10 in almeno una lingua straniera salvo l esonero dalla conversazione previsto dal comma 2. Art. 4 Esame di abilitazione all esercizio della professione di assistente di turismo equestre 1. L esame per il conseguimento dell abilitazione all esercizio della professione di assistente di turismo equestre si compone di: a) una prova pratica volta ad accertare, attraverso esercitazioni pratiche di equitazione, la capacità
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 12/04/2011 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 12/04/2011 11 tecnica e l'attitudine del candidato a svolgere l'attività specifica della professione di assistente di turismo equestre; b) una prova orale consistente in un colloquio nelle seguenti materie: 1) organizzazione turistica della provincia di Trento; 2) risorse ed attrattive turistico-ambientali del territorio trentino; 3) norme nazionali e provinciali per l esercizio della professione di assistente di turismo equestre, disciplina fiscale della professione e compiti dell assistente di turismo equestre; 4) nozioni di fisiologia, anatomia, patologia e caratteristiche comportamentali del cavallo; 5) nozioni e tecniche di primo soccorso. 2. E esonerato dal sostenere la prova pratica prevista dal comma 1, lettera a), il candidato in possesso dei titoli abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell equitazione di campagna previsti dall articolo 3, comma 01, lettera b bis) della legge provinciale, purché rilasciati a seguito della frequenza di un corso di formazione della durata minima di 50 ore. 3. Il candidato può chiedere di essere esonerato dal sostenere la prova orale nelle materie previste dal comma 1, lettera b), se corrispondenti o analoghe a quelle oggetto dei corsi di formazione frequentati per il rilascio dei titoli abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell equitazione di campagna previsti dall articolo 3, comma 01, lettera b bis) della legge provinciale. 4. E ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato una votazione di almeno 6/10 nella prova pratica. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione media di almeno 6/10 nelle materie del colloquio. Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici previste dall articolo 9 della legge provinciale sono nominate dalla Giunta provinciale e durano in carica tre anni. 2. La commissione esaminatrice per le guide turistiche è composta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo che la presiede, un esperto in storia dell arte, geografia ed ambiente della provincia di Trento, un esperto in beni culturali della provincia di Trento, un esperto in legislazione ed organizzazione turistica e un esperto nell attività professionale di guida turistica. 3. La commissione esaminatrice per gli accompagnatori turistici è composta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo che la presiede, un esperto in geografia turistica, comunicazioni e trasporti, un esperto in legislazione ed organizzazione turistica, un esperto in educazione sanitaria e rischi alla salute connessi al soggiorno in paesi a rischio e un esperto nell attività professionale di accompagnatore turistico. 4. Le commissioni esaminatrici previste dai commi 2 e 3 sono altresì integrate da un esperto per ciascuna lingua straniera scelta dai candidati ammessi alla prova orale. Gli esperti in lingua straniera sono nominati dalla Giunta provinciale, intervengono nei lavori della commissione limitatamente alle materie di propria competenza e la loro nomina è limitata al periodo necessario all espletamento della specifica sessione d esame. 5. La commissione esaminatrice per gli assistenti di turismo equestre è composta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo che la presiede, un esperto in legislazione ed organizzazione turistica, un esperto in fisiologia, anatomia, patologia e caratteristiche comportamentali del cavallo, un esperto in primo soccorso, un esperto in risorse ed attrattive turistico-ambientali del territorio trentino e due esperti nell attività professionale di assistente di turismo equestre. 6. Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice per gli assistenti di turismo e- questre è costituita, quale articolazione della commissione medesima, una sottocommissione tecnica, con il compito di espletare la prova pratica prevista dall articolo 4, comma 1, lettera a), composta dal presidente, dall esperto in fisiologia, anatomia, patologia e caratteristiche comportamentali del cavallo e dai due esperti nell attività professionale di assistente di turismo equestre; 7. Ciascuna delle commissioni esaminatrici e la sottocommissione tecnica previste da questo articolo operano con la presenza della maggioranza dei loro componenti. Per ciascun componente viene nominato un supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 12/04/2011 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 12/04/2011 12 Capo II Riconoscimento della qualifica professionale Art 6 Conferenza di Servizi 1. Per la valutazione delle esperienze professionali e dei titoli di studio acquisiti all estero ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui all art 6, comma 5, della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di turismo indice una conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti della predetta struttura nonché delle strutture provinciale competenti in materia di istruzione e di lavoro. Limitatamente alla valutazione dei titoli di studio acquisiti all estero, nella conferenza di servizi può essere sentito un esperto in valutazione dei titoli di studio accademici stranieri. Art 7 Norme procedurali 1. Ai fini del riconoscimento della qualifica professionale previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge provinciale, il soggetto interessato deve produrre domanda al servizio provinciale competente in materia di turismo sulla base di apposito modello, corredandola dei documenti di cui all articolo 17 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell adesione di Bulgaria e Romania). 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la struttura provinciale competente in materia di turismo accerta la completezza della documentazione esibita, richiede, ove necessario, le eventuali integrazioni e/o regolarizzazioni e provvede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all articolo 6. 3. La struttura provinciale competente in materia di turismo adotta il provvedimento finale entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda. Capo III Norme comuni e finali Art 8 Quota di iscrizione 1. La quota di iscrizione alle verifiche e alle procedure di riconoscimento di cui all articolo 6 della legge provinciale è stabilita in euro 100,00. 2. La quota di iscrizione agli esami di abilitazione è stabilita in euro 120,00. 3. L'ammontare della quote di iscrizione di cui ai commi 1 e 2 può essere aggiornato annualmente dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo. Art 9 Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, è abrogato il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 31 luglio 1997, n. 14-58/Leg.. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 26 gennaio 2011 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 12/04/2011 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 12/04/2011 13 - NOTE ESPLICATIVE - Nota al titolo - La legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 ((b.u. 25 febbraio 1992, n. 9) concerne Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre. Nota alla premessa - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Nota all articolo 1 - L articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 dispone: Art. 6 Esame di abilitazione 1. L'abilitazione all'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 si consegue mediante il superamento di apposito esame indetto con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della regione. 2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa i termini, le modalità di presentazione delle domande e di
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 12/04/2011 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 12/04/2011 14 effettuazione delle prove d'esame, nonché le quote di iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge. 3. Si prescinde dall'esame di cui al comma 1, per gli accompagnatori turistici e per gli assistenti di turismo equestre già abilitati all'esercizio della professione nella provincia di Bolzano o in altre regioni, i quali intendano esercitare l'attività nella provincia di Trento. 4. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge. 5. L'assessore cui è affidata la materia del turismo rilascia l'attestato di abilitazione con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle capacità tecnicoprofessionali. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 sono inseriti in un elenco reso pubblico a cura del servizio competente in materia di turismo. Nota all articolo 2 Nota all articolo 3 Nota all articolo 4 - L articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 dispone: Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale 1. Nella provincia di Trento l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6 ed è consentito previa presentazione al servizio competente in materia di turismo di una denuncia d'inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). 2. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni. 3. Il servizio competente in materia di turismo rilascia a coloro che hanno effettuato la denuncia d'inizio attività di cui al comma 1 un distintivo munito di fotografia e recante tra l'altro l'indicazione dei dati anagrafici, la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per la guida turistica, gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attività. 4. Il distintivo deve essere tenuto bene in vista nell'espletamento delle attività professionali e deve essere restituito al servizio competente in materia di turismo in caso di cessazione dell'attività. Nota all articolo 5 - L articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 dispone: Art. 9 Commissione esaminatrice 1. Gli accertamenti ai fini dell'abilitazione tecnico-professionale di cui all'articolo 6 sono affidati ad una commissione d'esame, nominata di volta in volta dalla Giunta provinciale; il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce la composizione della commissione per ciascuna figura professionale in relazione alle materie d'esame. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 12/04/2011 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 12/04/2011 15 dipendente assegnato al servizio competente in materia di turismo. 2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai membri della commissione esaminatrice e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; per la misura dei compensi e per i rimborsi si fa riferimento agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia. Nota all articolo 6 Nota all articolo 7 - L articolo 17 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (G.U. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.) dispone: 17. Domanda per il riconoscimento. 1. La domanda di cui all'articolo 16 è corredata dei seguenti documenti: a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore; b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato; c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine. 3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato. 5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi. 6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati. 7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 12/04/2011 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 12/04/2011 16 8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi. 9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda è corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Nota all articolo 8