n 18 del 10 maggio 2013 circolare n 329 del 08 maggio 2013 referente ZAGNI/af Collocamento mirato Lavoratori con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille Ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro Con la presente si forniscono alcune ulteriori precisazioni in merito alla questione della esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall art. 6, comma 2ter del DL n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, l art. 5, comma 2, della legge 68/1999 prevede che fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo. Il Ministero del lavoro, nelle FAQ relative al collocamento mirato, aveva già precisato (v. allegato 1) che la norma introduce una nuova ipotesi di esclusione dalla base di computo per il personale impegnato in lavorazioni per le quali è prevista l applicazione di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. A seguito di alcune segnalazioni provenienti dal sistema in ordine alla mancata applicazione della previsione da parte degli uffici competenti e, in alcuni casi, anche delle DTL, Confindustria ha ritenuto opportuno sollecitare nonostante la chiara lettera delle FAQ - un ulteriore pronuncia in merito. E stato, quindi, formulato un apposito quesito (v. allegato 2) sia alla Direzione generale per l attività ispettiva sia a quella per le politiche dei servizi per il lavoro, in modo da rendere coerente l aspetto di competenza legislativa con quello della vigilanza ispettiva e superare, così, ogni differente interpretazione (sostenuta, ad esempio, in alcuni comunicati dei consulenti del lavoro). Il Ministero, con opportuna intesa tra le due Direzioni generali sopra richiamate, ha confermato in pieno sia il contenuto delle FAQ sia l opzione interpretativa da noi proposta (v. allegato 3). La posizione ufficiale del Ministero, quindi, conferma che la norma del 2011 introduce un ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale, che il tasso di premio è del 60 per mille riferito al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale e che è sufficiente una autocertificazione per escludere dalla base di computo i lavoratori interessati. Resta fermo come indicato nelle FAQ che il personale escluso dalla base di computo va inserito nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2).
Confindustria ha, infine, condiviso con il Ministero l opportunità di una verifica ulteriore sulla corretta interpretazione da dare alla norma in commento laddove mantiene fermo il pagamento del contributo di esonero, trattandosi di una previsione evidentemente incompatibile con il concetto di esclusione dalla base di computo. Ci riserviamo ulteriori comunicazioni in esito al confronto con il Ministero. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini Allegati
Allegato I 23. L'art. 5 comma 2, della legge n. 68/1999 prevede - per effetto di una apposita modifica normativa - l'esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni che comportano l'applicazione di un tasso di rischio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro autocertifichi tale esclusione dalla base di computo. Poiché la norma fa riferimento ad un tasso palesemente errato ed inesistente, dovendosi fare evidentemente richiamo corretto ad un tasso del 60 per mille (art. 41 DPR n. 1124/1965), può ritenersi tuttora operante la norma, interpretata in questo senso? Inoltre, il riferimento al "tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille" deve essere inteso al tasso medio nazionale individuato dal DM 12 dicembre 2000? Trattandosi di esclusione dalla base di computo, è correttamente escluso il pagamento di ogni onere e dove è possibile evidenziare nel prospetto informativo queste esclusioni? L'interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione. La norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero. Nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2).
Allegato 2 Gentile Direzione, ci riferiamo alla normativa in tema di collocamento mirato e, in particolare, all interpretazione della previsione di legge relativa all esclusione dalla base di computo del personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 6, comma 2-ter del DL n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 che ha modificato l'articolo 5, comma 2, della legge n. 68/1999). Il Ministero del lavoro ha di recente precisato, attraverso una apposita FAQ, che l'interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi, o effettuano investimenti in prevenzione. Lo stesso Dicastero ha poi chiarito anche che la norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero. Nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2). Nonostante la chiara lettera delle indicazioni ministeriali, sul territorio si rilevano interpretazioni differenti, che danno luogo anche a diversificate conclusioni in sede ispettiva. Vi preghiamo, quindi, di confermare laddove condiviso quanto già affermato dal Ministero del lavoro nel senso che: 1. la previsione di cui alla legge n. 106/2011, art. 6, comma 2ter individua un ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale; 2. ne consegue che nessun contributo è dovuto a seguito della rideterminazione della base di computo, restando impregiudicata la richiesta di rimborso delle somme impropriamente versate a decorrere dall entrata in vigore dell art. 6, comma 2-ter del DL n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011; 3. il datore di lavoro autocertifica l esclusione dalla base di computo di questo personale; 4. il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione; 5. nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante, tra le ipotesi di esclusione dalla base di computo.
Nel ringraziare per l attenzione, si porgono i migliori saluti.
Allegato 3 D'intesa con la Dott.ssa Strano ti comunico che concordiamo sulle risposte indicate di seguito: - la previsione di cui alla legge n. 106/2011, art. 6, comma 2ter individua un ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale; - il datore di lavoro autocertifica l esclusione dalla base di computo di questo personale; - il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione; Sul quesito n. 2, come già saprai, occorre un maggiore approfondimento. Danilo Papa