Collocamento mirato Lavoratori con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille Ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro



Documenti analoghi
Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N.2 del Legge n. 68/1999, le novità dopo le recenti riforme

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Roma,28 dicembre 2007

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 102/E

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Potenza Prot AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

Le Circolari della Fondazione Studi

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

INPS Contributo ASpI per i licenziamenti: ulteriori chiarimenti

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Determina Personale Organizzazione/ del 12/12/2014

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

Circolare n. 111 del 13 Ottobre 2006

Fuoribusta, lavoro in nero ed orari di lavoro: le sanzioni applicabili

RISOLUZIONE N. 69/E. Quesito

Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Loro sedi

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego

News per i Clienti dello studio

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

CONVENZIONI PRIVATI TRA

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti

AGENS Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

U.I.C.I. DELEGAZIONE DI SAN MARCO ARGENTANO

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

RISOLUZIONE N. 248/E

Novità in materia di permessi di soggiorno

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RISOLUZIONE N. 100/E

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

LAVORO INCENDI QUALITA' LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248

REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011

Il Ministro dello Sviluppo Economico

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

CIRCOLARE N. 2/DPF MINISTERO. Prot. n /DPF/UFF

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto Direzione Centrale Normativa

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Recupero edilizio: la detrazione si può negoziare anche in caso di cessione di una sola quota dell immobile

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

OGGETTO: contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l anno 2008

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2007.

Circolare N. 156 del 27 Novembre 2014

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio

CIRCOLARE N. 2/DF. Ai Comuni

RISOLUZIONE N. 207 /E

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

IL MINISTRO DELLA SALUTE

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

aggiornato al 31 luglio 2014

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 359 del O G G E T T O

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Deliberazione n.98/2015/par. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e

RISOLUZIONE N. 107/E

RISOLUZIONE N. 160/E QUESITO

Circolare N.98 del 28 Giugno Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web

CIRCOLARE N. 4/E. Roma, 24 febbraio 2014

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Legge di stabilità 2014: gli interventi relativi alla riduzione del costo del lavoro

REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. SETTORE POLITICHE DEL LAVORO Innovazione e Sviluppo Servizi per l' Impresa I L D I R I G E N T E

Risoluzione del 20/05/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Circolare Informativa n 14/2014. Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive

RISOLUZIONE N. 105/E

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Transcript:

n 18 del 10 maggio 2013 circolare n 329 del 08 maggio 2013 referente ZAGNI/af Collocamento mirato Lavoratori con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille Ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro Con la presente si forniscono alcune ulteriori precisazioni in merito alla questione della esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall art. 6, comma 2ter del DL n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, l art. 5, comma 2, della legge 68/1999 prevede che fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo. Il Ministero del lavoro, nelle FAQ relative al collocamento mirato, aveva già precisato (v. allegato 1) che la norma introduce una nuova ipotesi di esclusione dalla base di computo per il personale impegnato in lavorazioni per le quali è prevista l applicazione di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. A seguito di alcune segnalazioni provenienti dal sistema in ordine alla mancata applicazione della previsione da parte degli uffici competenti e, in alcuni casi, anche delle DTL, Confindustria ha ritenuto opportuno sollecitare nonostante la chiara lettera delle FAQ - un ulteriore pronuncia in merito. E stato, quindi, formulato un apposito quesito (v. allegato 2) sia alla Direzione generale per l attività ispettiva sia a quella per le politiche dei servizi per il lavoro, in modo da rendere coerente l aspetto di competenza legislativa con quello della vigilanza ispettiva e superare, così, ogni differente interpretazione (sostenuta, ad esempio, in alcuni comunicati dei consulenti del lavoro). Il Ministero, con opportuna intesa tra le due Direzioni generali sopra richiamate, ha confermato in pieno sia il contenuto delle FAQ sia l opzione interpretativa da noi proposta (v. allegato 3). La posizione ufficiale del Ministero, quindi, conferma che la norma del 2011 introduce un ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale, che il tasso di premio è del 60 per mille riferito al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale e che è sufficiente una autocertificazione per escludere dalla base di computo i lavoratori interessati. Resta fermo come indicato nelle FAQ che il personale escluso dalla base di computo va inserito nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2).

Confindustria ha, infine, condiviso con il Ministero l opportunità di una verifica ulteriore sulla corretta interpretazione da dare alla norma in commento laddove mantiene fermo il pagamento del contributo di esonero, trattandosi di una previsione evidentemente incompatibile con il concetto di esclusione dalla base di computo. Ci riserviamo ulteriori comunicazioni in esito al confronto con il Ministero. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini Allegati

Allegato I 23. L'art. 5 comma 2, della legge n. 68/1999 prevede - per effetto di una apposita modifica normativa - l'esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni che comportano l'applicazione di un tasso di rischio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro autocertifichi tale esclusione dalla base di computo. Poiché la norma fa riferimento ad un tasso palesemente errato ed inesistente, dovendosi fare evidentemente richiamo corretto ad un tasso del 60 per mille (art. 41 DPR n. 1124/1965), può ritenersi tuttora operante la norma, interpretata in questo senso? Inoltre, il riferimento al "tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille" deve essere inteso al tasso medio nazionale individuato dal DM 12 dicembre 2000? Trattandosi di esclusione dalla base di computo, è correttamente escluso il pagamento di ogni onere e dove è possibile evidenziare nel prospetto informativo queste esclusioni? L'interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione. La norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero. Nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2).

Allegato 2 Gentile Direzione, ci riferiamo alla normativa in tema di collocamento mirato e, in particolare, all interpretazione della previsione di legge relativa all esclusione dalla base di computo del personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 6, comma 2-ter del DL n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 che ha modificato l'articolo 5, comma 2, della legge n. 68/1999). Il Ministero del lavoro ha di recente precisato, attraverso una apposita FAQ, che l'interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi, o effettuano investimenti in prevenzione. Lo stesso Dicastero ha poi chiarito anche che la norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero. Nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2). Nonostante la chiara lettera delle indicazioni ministeriali, sul territorio si rilevano interpretazioni differenti, che danno luogo anche a diversificate conclusioni in sede ispettiva. Vi preghiamo, quindi, di confermare laddove condiviso quanto già affermato dal Ministero del lavoro nel senso che: 1. la previsione di cui alla legge n. 106/2011, art. 6, comma 2ter individua un ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale; 2. ne consegue che nessun contributo è dovuto a seguito della rideterminazione della base di computo, restando impregiudicata la richiesta di rimborso delle somme impropriamente versate a decorrere dall entrata in vigore dell art. 6, comma 2-ter del DL n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011; 3. il datore di lavoro autocertifica l esclusione dalla base di computo di questo personale; 4. il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione; 5. nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante, tra le ipotesi di esclusione dalla base di computo.

Nel ringraziare per l attenzione, si porgono i migliori saluti.

Allegato 3 D'intesa con la Dott.ssa Strano ti comunico che concordiamo sulle risposte indicate di seguito: - la previsione di cui alla legge n. 106/2011, art. 6, comma 2ter individua un ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale; - il datore di lavoro autocertifica l esclusione dalla base di computo di questo personale; - il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione; Sul quesito n. 2, come già saprai, occorre un maggiore approfondimento. Danilo Papa