TITOLO DOCUMENTO Sicurezza sul lavoro: proroga al 31 dicembre 2015 per l ottenimento dell abilitazione all uso delle attrezzature. AREA TEMATICA Ambiente ed Energia SETTORE Ambiente e Territorio ARGOMENTO SPECIFICO Sicurezza sul Lavoro/Fattori di produzione Macchine agricole Circolare n. 15009 Prot. 471 Roma, 19 marzo 2015 OGGETTO del documento Precedenti circolari cui si fa riferimento* La circolare fornisce informazioni sulla proroga contenuta nel decreto milleproroghe per l abilitazione all uso delle attrezzature, tra cui quella per l uso del trattore (cd. Patentino trattore) al 31 dicembre 2015 e reca un quadro aggiornato degli adempimenti e scadenze legate all applicazione dell Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, n. 53. notizia del 18 febbraio 2015 Riferimenti legislativi Commento Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 Articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Circolare Ministero Lavoro n.45/2013 Circolare Ministero Lavoro n. 12/2013 Circolare Ministero Lavoro n. 21/2013 Circolare Ministero Lavoro n. 34/2014 Informare gli Associati Conseguenze operative Come già avvenuto con la precedente proroga, il differimento dell entrata in vigore del patentino modifica anche altre scadenze fissate dall Accordo Stato Regioni n. 53/2012. Allegati Fac simile per documentare l esperienza biennale
Area Ambiente ed Energia Redatta da: Gloria Chiappini Circolare n.:15009 Roma, 19 marzo 2015 Prot. N. 471 Alle Unioni Provinciali Agricoltori Alle Federazioni Regionali Agricoltori Oggetto: proroga al 31 dicembre 2015 per l ottenimento dell abilitazione all uso delle attrezzature. Come anticipato nella nota del 18 febbraio 2015, in sede di conversione del Decreto Legge 192/2014 è stata inserita la proroga al 31 dicembre 2015 per l ottenimento dell abilitazione all uso delle attrezzature (cd. Patentino attrezzature). Nel merito la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata nella GU 28/02/2015 n. 49, di conversione del decreto legge 192/2014, dispone all articolo 8 comma 5-bis la proroga in oggetto, modificando il comma 2 dell articolo 45-bis del decreto del fare (D.L. 69/2013) che aveva introdotto la prima proroga dell accordo al 22 marzo 2015. Art. 45-bis. (Abilitazione all'uso di macchine agricole) 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione". 2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2015. Come già avvenuto con la precedente proroga, il differimento dell entrata in vigore del patentino modifica anche altre scadenze fissate dall Accordo Stato Regioni n. 53/2012. Su quest ultimo aspetto, salvo che il Ministero del Lavoro non intervenga ulteriormente, si ritiene che i chiarimenti contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 45/2013, che si riferivano al
campo di applicazione della precedente proroga ( decreto del fare ), siano applicabili anche alla nuova scadenza del 31 dicembre 2015. Pertanto: 1. categoria di attrezzature a cui si riferisce la proroga: il differimento al 31 dicembre 2015 dell obbligo di abilitazione all uso delle macchine agricole è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell Allegato A dell Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale (ovvero tutte le attrezzature dell Accordo: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra); 2. lavoratori in possesso di esperienza: l esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta ora al 31 dicembre 2015, ma il conseguente corso di aggiornamento deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell Accordo (12 marzo 2012). Pertanto questa scadenza rimane fissata al 13 marzo 2017; 3. lavoratori già incaricati: i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 sono incaricati dell uso delle attrezzature (come definite al punto 1), che non hanno l esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di formazione (come definite al punto 4), devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017; 4. lavoratori in possesso di formazione: sempre per le attrezzature (come definite al punto 1), sono riconosciuti i corsi di formazione di cui alle lettere a), b), c) del 9.1 dell Accordo. Per le ultime due fattispecie appena richiamate (lettera b) e c) punto 9.1) è necessaria l integrazione con il modulo aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dall entrata in vigore (31/12/2017); Di seguito in forma sintetica le nuove scadenze per i lavoratori del settore agricolo o forestale. Caso Adempimento Scadenza Operatori addetti all uso delle attrezzature dopo 31/12/2015 Operatori già incaricati dell uso delle attrezzature alla Conseguimento abilitazione Conseguimento abilitazione Prima di incaricare il lavoratore all uso delle attrezzature Entro 31/12/2017 Operatori già formati (corsi di tipo a) alla Operatori già formati (corsi di tipo b) alla Corso di aggiornamento Entro 31/12/2020 Corso di aggiornamento Entro 31/12/2017 Operatori già formati (corsi di tipo c) alla Corso di aggiornamento + Verifica apprendimento Entro 31/12/2017
Tutti gli operatori Corso di aggiornamento Ogni 5 anni Lavoratori agricoli esperienza biennale Corso di aggiornamento Entro il 13/03/2017 Di seguito ulteriori precisazioni del Ministero del Lavoro utili a definire il quadro di tale formazione. Circolare 12/2013 (chiarimenti su esperienza biennale, utilizzo saltuario, modalità di effettuazione del corso di aggiornamento) Chiarimenti su esperienza biennale. Sono stati forniti chiarimenti per documentare l esperienza dei lavoratori del settore agricolo nei seguenti casi (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000): lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore; lavoratore subordinato. La circolare ribadisce inoltre che il possesso dell esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell Accordo si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell accordo. In allegato i format da utilizzare per documentare l esperienza biennale (allegato 1). Chiarimenti sull utilizzo saltuario: l abilitazione si applica anche nel caso di utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature; mentre l abilitazione non è necessaria nel caso non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all utilizzo dell attrezzatura di lavoro. Modalità di effettuazione del corso di aggiornamenti: Per l effettuazione del corso di aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero di partecipanti al corso non superiore a 24 unità. Circolare 21/2013 (lavoratori settore agricolo, attrezzature escluse dall abilitazione, credito formativo del modulo giuridico per attrezzature simili, validità dell aggiornamento, formazione pregressa, operatori addetti ai carrelli elevatori): Definizione Lavoratori settore agricolo (esperienza biennale): Con riferimento all esperienza biennale per lavoratori del settore agricolo si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all articolo 2135 c.c. come modificato dal d.lgs 228/2001. Attrezzature escluse dall abilitazione: Le attrezzature soggette ad abilitazione sono solo quelle dell allegato A punto 1 dell Accordo che è da intendersi esaustivo e non esemplificativo. Sono pertanto esclusi i ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale, le piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma, i trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini, i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile.
Credito formativo del modulo giuridico per attrezzature simili: il modulo giuridico normativo non deve essere ripetuto per l abilitazione delle attrezzature appartenenti ai seguenti gruppi: attrezzature ricadenti nell allegato III; attrezzature ricadenti in questo gruppo di allegati: IV-V-VI-VII; attrezzature ricadenti in questo gruppo di allegati: VIII-IX; attrezzature ricadenti nell allegato X. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: Qualora ai carrelli con conducente a bordo di cui all Allegato VI siano abbinati accessori tali per cui l attrezzatura risultante risponda alle definizioni di un altra attrezzatura dell Accordo, è necessario ottenere l abilitazione del corrispondente titolo abilitativo. Circolare 34/2014: Istruzioni operative per effettuazione corsi per patentino trattori Tali Istruzioni non sono vincolanti ma rappresentano un utile atto di indirizzo per i soggetti formatori. L accordo e tutte le circolari richiamate nel presente documento sono scaricabili al seguente link: http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/ms/normativa/pages/20150120_norme_2014.aspx Cordiali saluti Donato Rotundo