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Nuove regole per cani e padroni. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto scorso concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, il 6 settembre sono entrate in vigore le nuove norme sulla gestione canina, norme che impongono nuovi obblighi e nuove responsabilità per tutta la durata dell'ordinanza (12 mesi). Anzitutto la misura del guinzaglio, che non potrà essere superiore a un metro e mezzo per portare a spasso il proprio cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (fatte salve le aree per i cani), poi l'obbligo della museruola, che il proprietario dovrà sempre portare con sé e quello della raccolta delle feci. Altre regole stabiliscono niente cani di elevata aggressività a minori, delinquenti abituali e pregiudicati, responsabilità dell'aggressione del proprietario del cane o, del detentore temporaneo al momento dell'aggressione. Nell'ordinanza si stabilisce anche l'obbligo di acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche. Rimangono i corsi formativi per il rilascio del patentino, organizzati dai comuni e dai servizi sanitari veterinari delle Asl, la cui partecipazione può essere obbligatoria a seguito di episodi di aggressione o su richiesta dell'asl, qualora i veterinari liberi professionisti segnalino cani che richiedono una valutazione comportamentale. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. Anagrafe canina In applicazione della Legge Regionale n. 60/93 è stata istituita in Veneto l'anagrafe canina: l'iscrizione è prevista per tutti i detentori di cani; obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consentirà l'identificazione dei cani. Il rispetto di questa prescrizione è importante ai fini della prevenzione del randagismo. Se tutti i cani controllati sono microcippati sarà sempre possibile individuare il proprietario in caso di smarrimento o, peggio, di abbandono. Ulteriori informazioni sul

sito della Regione Veneto www.regione.veneto.it In data 06.09.2013 è entrata in vigore l'ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute che ha principalmente lo scopo di uniformare sul territorio nazionale le procedure di identificazione e registrazione alle anagrafi canine regionali dei cani. Cane al giunzaglio I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 come stabilito dall'ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani. Doveri del custode di animale Per l'individuazione della responsabilità penale per lesioni colpose causate da un cane, appare rilevante la materiale custodia dell'animale che abbia determinato l'evento illecito per omessa opportuna cautela riferita all'ambito temporale dell'evento, risultando ininfluente l'accertamento dell'effettiva proprietà del cane. Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza 23.11.2007, n. 43390 Trasporto dei cani in auto A norma del Codice della Strada il trasporto in auto del cane deve essere fatto in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida. In caso di due o più animali gli stessi devono essere sistemati in apposito contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o mezzo analogo; prevista la sanzione di euro 74,00 e la sottrazione di un punto dalla patente. Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 209 del 6 settembre 2013, ed è entrata in vigore il medesimo giorno, l'ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani. Bocconi avvelenati Spargere ed utilizzare bocconi avvelenati è una condotta che viene punita dalla legislazione vigente con sanzioni di carattere penale. L'art. 21 lett. u) della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" vieta espressamente l'uso di esche o bocconi avvelenati prevedendo sanzioni penali per chi contravviene al divieto. Uccidere gli animali è inoltre vietato dalla recente normativa sulla tutela degli animali (Legge 20 luglio 2004 n.189). Lo spargimento di bocconi avvelenati concretizza anche il reato di cui all'art. 674 del Codice Penale - getto pericoloso di cose in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso.

Disturbo arrecato da un cane che abbaia Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo e delle persone (di cui all'art. 659 codice penale) e la violazione amministrativa di omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 codice penale ora depenalizzata) si sono concretizzati per non aver impedito al proprio cane di abbaiare in modo continuo e prolungato e per non aver adottato nella custodia dello stesso quelle precauzioni necessarie a limitare o impedire l'evento lasciandolo libero all'interno di un'area recintata. Più recentemente i padroni di dieci cani sono stati condannati a due mesi di reclusione per non aver impedito ai loro animali di abbaiare la notte, fonte di disturbo per i vicini. Cassazione Penale, Sezione Prima, sentenze 05.11.2007, n. 40502 e 14 gennaio 2011, n. 4706 Vietato abbaiare di notte I cani in appartamento possono abbaiare ma i proprietari debbono adottare delle cautele anche per prevenire le cause di eccitazione notturna dei loro amici. Lo ha stabilito la Cassazione rilevando peraltro che risulta impossibile "coartare la natura dell'animale al punto da impedirgli del tutto di abbaiare", ma la prevenzione resta comunque un dovere. La Corte ha intimato a una coppia proprietaria di un cane di fare tutto il possibile per "prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne". Cassazione Civile, Sezione Seconda, sentenza 26.03.2008, n. 7856 Lasciare il cane sotto il sole è reato Tenere un cane legato a una catena di due metri e con la cuccia priva di una tettoia per il riparo dal sole costituisce reato. Lo ha stabilito la Cassazione relativamente a un fatto accaduto in provincia di Trapani. Il cane era stato legato con una catena lunga soltanto due metri che quindi non gli consentiva un adeguato movimento. Inoltre non aveva possibilità di ripararsi dal sole poichè anche la cuccia non era protetta con tettoia. Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 25.05.2007, n. 20468 Lasciare il cane chiuso in una macchina esposta la sole è reato. La sentenza si riferisce al fatto successo in provincia di Udine, dove il proprietario di un cane aveva lasciato il medesimo per oltre un'ora all'interno dell'auto, ad una temperatura di oltre 30 gradi, producendogli gravi sofferenze. Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 7.01.2008, n. 175 Proprietario sempre responsabile per danni causati dal cane Il proprietario di un cane risponde in relazione agli obblighi che derivano dall'essere lui solo la persona che dispone dell'animale e che può controllare le sue reazioni. Anche nel caso in cui l'animale venga condotto da terzi il proprietario

risponde per eventuali danni provocati dall'animale: l'obbligo di controllo del cane incombe di diritto sul suo proprietario al quale spetta anche l'obbligo di impedire che persona inidonea a contenere e controllare le reazioni dell'animale lo porti a spasso ovvero di verificare che l'uscita avvenga con l'adozione delle prescritte cautele (guinzaglio, museruola). Cassazione Penale, Sezione Quinta, sentenza 05.09.2008, n. 34589 Ordinanza "Anti Flexi" - no ai guinzagli più lunghi di 150cm Spesso molti clienti chiedono ancora i guinzagli tipo Flexi, quelli allungabili, noi ne abbiamo ancora in boutique ma ci teniamo ad informarvi che dal marzo 2009 NON si possono più usare. La nuova ordinanza dell' Onorevole Martini pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23-3-2009 ci obbliga ad usare guinzagli di lunghezza NON SUPERIORE A mt 1,50, quindi tutti i guinzagli estensibli tipo Flexi sono vietati, a meno che non li usiate in aperta campagna o abbiate l'accortezza di tenerli fissi, bloccati ad una lunghezza di massimo un metro e mezzo. Allego testo dell' ordinanza, che tra l'altro ci obbliga anche a portare sempre con noi (non sul cane, ma disponibile, va bene anche averla in borsa) una museruola (qualsiasi cane abbiate, dal Chihuahua al più grande dei molossoidi). Ordinanza cani pericolosi - Francesca Martini

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani. Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo

2003; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008; Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica; Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; ORDINA: Art. 1. 1 Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. 2 Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 3 Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree

urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b. portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti; c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.

5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica. 6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4 Art. 2. 1. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività ;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività ; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse Art. 3 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato al'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la

museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Art. 4 1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente. Art. 5 1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni. Art. 6 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore. Art 7 1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.