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OMUNE DI ACQUALAGNA COMUNE DI PROVINCIA DI PESARO E URBINO COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE NUMERO 20 DEL 10-05-16 OGGETTO: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C." VALIDO DAL 1.1.2016.= L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: PIEROTTI ANDREA P GORI DANIELA P LISI LUCA P CAMPANELLI LUIGI P GASPARINI SIMONE A MARINO SANDRA P SALTARELLI ALESSANDRO P FELIGIONI LORENZO P MARCHETTI ANTONELLA P URBINATI LUCIA A MASCELLINI ANDREA P FRATERNALI NADIA P GHIANDONI SOFIA A Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n. 3 Presenti n. 10 Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA SINDACO Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : LISI LUCA MARCHETTI ANTONELLA MASCELLINI ANDREA

Su proposta del Responsabile del Servizio IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.41 del 29/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo in data 17/10/2014 ; VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n.208 del 28/12/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC : 1) ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8- A/9 PER LE QUALI E QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; 2) IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75% 6. L'aliquota di base dell imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 del 10-05-2016 - Pag. 2 - COMUNE DI ACQUALAGNA

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 3) INVIO DELIBERE IMU e TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE 688..il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 13.BIS.Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell imposta dovuta per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente. 4) ABROGAZIONE PARZIALE DELL ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34. 13... A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 5) ESENZIONE TERRENI AGRICOLI - MODALITA APPLICATIVE 13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 del 10-05-2016 - Pag. 3 - COMUNE DI ACQUALAGNA

ESENZIONE - sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (comune totalmente delimitato) 6) DEROGA COEFFICENTI TARI FINO AL 2017 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 7) COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori figli) RIDUZIONE del 50% 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento : «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; CONDIZIONI : DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 del 10-05-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI ACQUALAGNA

- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN IMMOBILE IN ITALIA - IL COMODANTE PUO POSSEDERE ANCHE ALTRO IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE - IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO - IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO - ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU TENUTO CONTO della necessità di modificare il regolamento esistente, per recepire, tra l altro, anche le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2016 ; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 UDITA la proposta di cui sopra; IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 del 10-05-2016 - Pag. 5 - COMUNE DI ACQUALAGNA

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge; D E L I B E R A 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) DI APPROVARE gli adeguamenti normativi del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2016; 3) DI DARE ATTO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. 4) DI DARE ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti IMU e TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani. L efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente. IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge; D E L I B E R A Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 del 10-05-2016 - Pag. 6 - COMUNE DI ACQUALAGNA

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 5 DEL 03-03-2016 OGGETTO: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C." VALIDO DAL 1.1.2016.= Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell art. 49, c.1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 modificato dall art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. Data: 03-03-2016 Il Responsabile del servizio F.to TORCOLACCI ANTONELLA Firmato Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell art. 49, c.1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 modificato dall art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. Data: 10-05-2016 Il Responsabile del servizio F.to Dott. Magnanelli Luciano Firmato DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 del 10-05-2016 - Pag. 7 - COMUNE DI ACQUALAGNA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.toPIEROTTI ANDREA F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA Pubblicazione N. 184 Li 16-05-16 Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) Il Segretario Comunale F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Il Segretario Comunale Data DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione: - é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 16-05-16. - é divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). Dalla Residenza municipale, li 10-05-16 Il Segretario Comunale F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 del 10-05-2016 - Pag. 8 - COMUNE DI ACQUALAGNA