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Prot. n. 2013/ 14432 /giochi/ud AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell attività di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Ministero delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi adottato ai sensi dell articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 18 marzo 2013, n. 47 recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori adottato ai sensi dell articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile e, in particolare, l articolo 12, comma 1, lettera m) del citato decreto legge n. 39 del 2009 che stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati può fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: 1) asseverazione preventiva, da parte dell'amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario; 2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti; Vista la legge del 13 dicembre 2010, n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l articolo 1, commi da 64 a 67, che recano disposizioni per garantire maggior effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco; Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell informazione, sono stati assolti con procedura n. 2012/0238/I del 17 aprile 2012, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni; 1

Visto l articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l altro, l incorporazione dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli ; Vista la determinazione n.31223 R.I. del 1 dicembre 2012 con la quale il Direttore dell Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vice Direttore dell Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito con legge 8 novembre 2012 n.189, recante, tra l altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita; Considerata la necessità di contrastare e limitare l offerta di gioco illegale, consentendo l adeguamento dei prodotti offerti dai concessionari autorizzati alla raccolta delle scommesse agli standard internazionali nonché di assicurare maggiore flessibilità nell offerta di gioco, consentendo ai singoli concessionari di differenziare la propria offerta di gioco; Considerato altresì che il recupero di quote di gioco dal mercato illegale, e il conseguente puntuale tracciamento delle stesse attraverso i sistemi informatici di controllo, consentono di operare un più efficace monitoraggio delle singole giocate, anche ai fini dell individuazione di possibili anomalie che potrebbero evidenziare fenomeni di frode sportiva; Adotta il seguente provvedimento: Articolo 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente provvedimento disciplina l offerta, da parte dei concessionari abilitati, di programmi di scommesse personalizzati e complementari a quello proposto dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 2. Ai fini del presente provvedimento, si intende per: a. ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; b. avvenimento, l evento, anche non sportivo, con esclusione di quelli simulati e di quelli relativi alle corse dei cavalli già presenti nel palinsesto ippico, su cui si effettua la scommessa; c. avvenimento live, l evento, anche non sportivo, con esclusione di quelli simulati e di quelli relativi alle corse dei cavalli già presenti nel palinsesto ippico, su cui si effettua la scommessa durante lo svolgimento dell evento stesso; d. certificazione dei risultati del programma complementare, è la certificazione dei risultati degli avvenimenti, effettuata dal concessionario proponente per gli avvenimenti del programma complementare. La responsabilità economica della certificazione degli esiti per gli avvenimenti inclusi nel programma complementare è del concessionario; e. chiusura dell'accettazione delle scommesse del programma complementare, il momento in cui il concessionario dichiara chiuse le scommesse e il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate; f. concessionario, indica il soggetto individuato da ADM per l affidamento delle specifiche attività e funzioni pubbliche per l esercizio delle scommesse a quota fissa; g. concessionario/i proponente, indica il soggetto autorizzato che propone ai partecipanti un programma complementare asseverato da ADM; h. esito pronosticabile o concorrente ovvero evento, uno dei possibili esiti contemplati per una determinata tipologia di scommessa; 2

i. luogo/hi di vendita, il punto autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di ADM e dalla licenza di polizia rilasciata dall Autorità di pubblica sicurezza, di cui all articolo 88 del R.D. del 18 luglio 1931, n. 773; il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; j. partecipante, o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa; k. posta di gioco, l importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa; l. programma degli avvenimenti proposto da ADM, il palinsesto degli avvenimenti predisposto e reso disponibile da ADM a tutti i concessionari; m. programma complementare, è il palinsesto degli avvenimenti e delle tipologie di scommessa, personalizzato ed integrato dai concessionari e asseverato da ADM complementare al programma degli avvenimenti proposto da ADM; n. programma ufficiale, costituisce il documento ufficiale in riferimento al quale le scommesse vengono accettate ed è costituito dal programma degli avvenimenti definito da ADM e dal programma complementare proposto dal concessionario proponente. o. quota, il numero intero, seguito al massimo da due decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco determina l importo, per ciascun avvenimento oggetto di scommessa, da restituire al partecipante in caso di vincita; p. scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è preventivamente concordata tra il partecipante e il concessionario; q. scommessa a distanza, la scommessa a quota fissa effettuata con modalità a distanza, ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva; r. tipologia di scommessa, l'insieme dei possibili esiti pronosticabili per un medesimo avvenimento; s. totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da ADM, per la gestione delle scommesse. Articolo 2 Soggetti abilitati 1. Ai fini dell applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, i soggetti autorizzati all offerta e gestione del programma complementare sono i concessionari abilitati alla raccolta e gestione delle scommesse sportive a quota fissa sui canali fisici e a distanza. 2. Ai fini dell autorizzazione all esercizio delle attività di cui all articolo 1, comma 1, il concessionario inoltra ad ADM apposita istanza, corredata: a) dall impegno al rispetto del presente provvedimento e, in particolare, delle limitazioni concernenti gli eventi che possono essere oggetto di scommessa ai sensi dell articolo 3 che segue; b) da una documentazione tecnica in cui sono esplicitate le modalità di certificazione degli esiti degli avvenimenti da inserire nel palinsesto complementare e quanto stabilito nell articolo 9 del presento provvedimento. Successive modifiche alle caratteristiche essenziali della documentazione tecnica presentato dal concessionario sono subordinate alla preventiva approvazione di ADM. 3. ADM autorizza i soggetti di cui al comma 1 a seguito dell esito positivo della verifica di conformità: a) della documentazione tecnica rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento; b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il totalizzatore nazionale, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da ADM stessa con appositi provvedimenti. 3

Articolo 3 Oggetto delle scommesse 1. Le scommesse del programma complementare hanno per oggetto avvenimenti sportivi, avvenimenti relativi alle corse dei cavalli non presenti nel palinsesto ippico, ed avvenimenti non sportivi, individuati dal concessionario proponente ed asseverati da ADM. 2. L oggetto delle scommesse del programma complementare non deve: a) attenere ad eventi o comportamenti contrari alla morale, l ordine pubblico od al buon costume; b) costituire, neppure indirettamente, incitamento alla commissione di reati o violazioni amministrative o, comunque, incitamento alla violenza o alla discriminazione, ivi incluse quelle sulla base dell origine razziale ed etnica, della lingua, sesso, condizione economica, orientamento sessuale, sulla base di convinzioni religiose, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale e sulla base di deficienze fisiche o psichiche; c) attenere all esito di giudizi in corso o meramente potenziali dinanzi alla magistratura italiana o straniera o collegi arbitrali; non riguardi e non coinvolga in alcun modo i dati sensibili od altre sfere della vita privata oggetto di tutela ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni; d) essere già previsto all interno del programma predisposto da ADM. 3. Per gli avvenimenti già previsti all interno del programma predisposto da ADM, è facoltà del concessionario offrire, all interno del programma complementare, tipologie di scommessa non previste. 4. Resta ferma la facoltà di ADM di implementare il proprio programma degli avvenimenti con l inserimento di avvenimenti o tipologie di scommesse eventualmente già asseverati in un qualsiasi palinsesto complementare. Articolo 4 Proposte per il programma complementare 1. I concessionari abilitati inviano formalmente ad ADM, per l asseverazione, la documentazione con l indicazione degli avvenimenti oggetto del palinsesto complementare le caratteristiche delle nuove tipologie di avvenimenti e/o di scommesse che intende inserire nel proprio programma. ADM rilascia l asseverazione in forma espressa entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza la richiesta deve intendersi rigettata. 2. La documentazione relativa alla nuova tipologia di avvenimento deve comprendere: a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi; b) la manifestazione all interno della quale è inserito l avvenimento; c) le tipologie di scommesse ammesse e le modalità di certificazione degli esiti. 3. La documentazione relativa alla nuova tipologia di scommessa deve comprendere: a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per le scommessa non sportive; b) gli esiti pronosticabili e le modalità di determinazione dei risultati che ne costituiscono l oggetto; c) le modalità di certificazione degli esiti. 4

Articolo 5 Programma complementare 1. I concessionari abilitati predispongono e rendono pubblico, attraverso i propri canali di vendita, il programma complementare degli avvenimenti sportivi e non sportivi sui quali sono ammesse scommesse. Il programma complementare è trasmesso al totalizzatore nazionale. 2. L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestisce: a) l asseverazione preventiva del programma complementare; b) l acquisizione in tempo reale, per il tramite del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e degli esiti degli stessi; c) la soluzione delle controversie tra i giocatori ed i concessionari. 3. Il programma complementare costituisce, quale parte integrante del programma ufficiale, il documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportate, per ciascun avvenimento, le seguenti informazioni: a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi; b) la manifestazione all interno della quale è inserito l avvenimento; c) data ed ora di svolgimento; d) tipologie di scommesse ammesse per l avvenimento; e) data ed ora di chiusura dell accettazione di ciascuna scommessa, ad esclusione delle live; 4. Ogni variazione al programma complementare è tempestivamente comunicata è trasmessa al totalizzatore nazionale. 5. ADM può provvedere, a proprio insindacabile giudizio e qualora ne ravvisi le necessità per ragioni di ordine pubblico o di tutela dei consumatori, a sospendere l accettazione delle scommesse su determinati avvenimenti, attraverso il totalizzatore nazionale. In tal caso ADM informa i concessionari interessati. Articolo 6 Obblighi di informazione 1. Il concessionario rende disponibile a chiunque le informazioni riguardanti il programma ufficiale specificando gli avvenimenti e le scommesse che fanno parte del programma complementare, e in particolare le regole utilizzate in ordine alla certificazione degli esiti del programma complementare. Articolo 7 Tutela del giocatore 1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l adozione da parte del giocatore, ed esclude dall accesso al gioco i minori, anche esponendo il relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti, siano essi luoghi di vendita o canali di gioco a distanza. Relativamente al gioco a distanza, inoltre, assicura la messa a disposizione, di strumenti ed accorgimenti per l autolimitazione ovvero per l autoesclusione dal gioco. L attivazione degli strumenti di autolimitazione da parte del giocatore è obbligatoria, pena l impossibilità di accedere all area di gioco. Articolo 8 Vigilanza, controlli e sanzioni 1. Fermo restando quanto stabilito dall articolo 1 commi 64 e seguenti della legge del 13 dicembre 2010, n. 220, ADM provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste 5

dal presente provvedimento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita, nonché sui sistemi di elaborazione utilizzati dai concessionari stessi. 2. ADM sottopone costantemente a verifiche e controlli i sistemi di accertamento degli esiti degli avvenimenti sportivi e non sportivi oggetto di scommessa, predisposti dal concessionario proponente un programma complementare, il quale è tenuto a conservare per almeno 10 anni e a trasmettere ad ADM, su richiesta, evidenza delle informazioni relative agli esiti e reperite nelle modalità di cui ai successivi commi 1, lettera b) e 2 dell articolo 10. 3. Nel caso in cui ADM riscontri qualsiasi irregolarità in esito agli accertamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, a seconda della gravità, provvede a: a) contestare l irregolarità e chiedere al concessionario di rimediarvi non appena a conoscenza della contestazione, nonché provvedere all eventuale risarcimento dei danni nei confronti dei giocatori e di ADM; b) sospendere temporaneamente o, in caso di reiterazione delle irregolarità per tre volte nel corso dello stesso anno solare, permanentemente la facoltà per il concessionario di chiedere la pubblicazione di un proprio programma complementare; c) sospendere l attività del concessionario fino a trenta giorni, interrompendo il collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale e il sistema di elaborazione del concessionario; d) avviare, in caso di reiterazione grave delle irregolarità, il procedimento di decadenza dalla concessione. Articolo 9 Documentazione tecnica 1. La documentazione tecnica descrive le caratteristiche del sistema di elaborazione del concessionario destinato alla gestione del palinsesto complementare delle scommesse. In particolare sono descritti, con adeguato dettaglio, le modalità organizzative e tecniche: a) per la gestione e la certificazione degli avvenimenti inclusi nel programma complementare, incluse quelle per la gestione degli avvenimenti live, che devono necessariamente comprendere l utilizzo di almeno due documentate fonti di informazione per la certificazione dei risultati da individuarsi in relazione alla tipologia di avvenimento oggetto di scommessa, quali: a1) registrazione dei filmati relativi agli avvenimenti; a2) fonti di informazioni ufficiali delle federazioni sportive o analoghe istituzioni; a3) fonti di informazioni indipendenti di provata affidabilità; b) con cui vengono fornite l assistenza e l informazione al giocatore. 2. La documentazione tecnica descrive altresì le modalità obbligatorie di registrazione, time-stamping in tempo reale, conservazione per almeno 10 anni ed eventuale trasmissione ad ADM su richiesta, dei documenti relativi agli interi avvenimenti live, qualora il concessionario intenda offrire, sugli stessi, tipologie di scommessa riferite: a) al momento esatto in cui l evento si verifica; b) negli sport di squadra, al nome dell autore di un punto o goal; c) in ogni caso a eventi che si possono verificare in un breve lasso di tempo dall effettuazione della scommessa. Detta documentazione è comprensiva dei filmati dell incontro qualora la certificazione dell esito di una determinata tipologia di scommessa non sia riscontrabile con altro tipo di documento. 3. Il sistema del concessionario garantisce la memorizzazione e la tracciabilità dei dati relativi agli avvenimenti inclusi nel palinsesto complementare per un periodo minimo di 10 anni e adotta soluzioni che facilitano l accesso alle informazioni, per l esercizio dell azioni di vigilanza e di controllo da parte di ADM. 6

Articolo 10 Rimborsi 1. Fermo restando quanto stabilito dall articolo 7 comma 1 lettera a), b), c) del Decreto del Ministro dell economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, il partecipante ha diritto al rimborso: a) in caso di scommessa che violi le limitazioni di cui al comma 2 dell articolo 3 del presente provvedimento; b) in caso di mancato invio ad ADM, per il tramite del totalizzatore nazionale, della certificazione degli esiti dell avvenimento entro 2 giorni solari dalla data di svolgimento dello stesso indicata dal concessionario. 2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso per gli avvenimenti inseriti nel palinsesto complementare attraverso apposito comunicato dei concessionari, che ne curano l affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e la diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza. Prima della pubblicazione di tali comunicazioni i concessionari trasmettono ad ADM, per il tramite del totalizzatore nazionale, tutte le informazioni relative alle scommesse oggetto di rimborso. Articolo 11 Flussi Finanziari 1. La raccolta delle scommesse sul programma complementare concorre con le scommesse offerte dal programma proposto da ADM anche ai fini tributari relativi all imposta unica ed extratributari. Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dell economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111. 2. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 30 luglio 2013 F.to IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA Luigi MAGISTRO 7