3. Maternità e Paternità in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell ingresso in famiglia del/della bambino/a in affidamento o adozione), o che hanno lavorato precedentemente, o che lavorano ma godono di trattamenti ridotti di maternità. Come forma di supporto economico sono stati istituiti due tipi di assegno di maternità (artt. 74, 75, D.lgs. 151/01). Assegno di maternità di base Beneficiari: è una prestazione concessa dal Comune di residenza, ed erogata dall Inps, riconosciuta alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio o minore adottato o in affidamento preadottivo. È riconosciuta alle donne non lavoratrici, che non beneficiano di altre indennità di maternità (oppure se l importo è inferiore all assegno), per ogni figlio/a nato/a o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione. Requisiti: l assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni: la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di maternità. Nel caso in cui percepisca un trattamento di maternità di importo inferio- 59
60 re all assegno, la lavoratrice può presentare ai comuni una richiesta per la concessione della quota differenziale; il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell indicatore della situazione economica (I.S.E.). L I.S.E. deve essere minore o uguale al valore riportato dalla legge, riparametrato sul nucleo familiare e rivalutato annualmente in base all indice ISTAT (nel 2007 = 7 30.701,58 per un nucleo familiare di 3 componenti). Misura: l importo dell assegno viene rivalutato ogni anno. Per il 2007 è pari a 7 294,52 mensili, per complessivi 7 1.472,60 corrispondenti a 5 mensilità. Qualora le richiedenti beneficino di altri trattamenti della maternità di importo inferiore, spetta loro la quota differenziale. L assegno viene corrisposto per un massimo di 5 mensilità per ogni bambino/a (quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia). L assegno del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Domanda: la domanda deve essere presentata al Comune di residenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento preadottivo. Concessione dell assegno ad altri soggetti: al padre, alle seguenti condizioni: - in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di affidamento esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a alla sua potestà e che la madre risulti residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita; - in caso di decesso della madre; - in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la iscrive nel suo nucleo familiare. all affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni: - cittadino italiano o comunitario al momento dell ingresso del minore nella famiglia anagrafica; - cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell art.25 della legge 184/1983.
all adottante non coniugato: - residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell art. 44, 3 comma, della legge n.184/1983. In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori, l assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica. Assegno di maternità dello stato Beneficiari: è una prestazione di carattere economico, concessa ed erogata dall Inps, che spetta alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio/a o minore adottato o in affidamento preadottivo. È destinato alle donne per cui siano stati versati contributi, a seguito dello svolgimento di 3 mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita o l ingresso in famiglia. Requisiti: l assegno spetta quando si verifica uno dei seguenti casi: la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l ingresso in famiglia del/della bambino/a; la madre, dopo lo svolgimento di almeno 3 mesi di attività lavorativa, ha avuto diritto precedentemente a prestazioni previdenziali o assistenziali (disoccupazione, mobilità, malattia,...) purché tra la data della perdita del diritto e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi; in caso di recesso dal lavoro, anche volontario, durante il periodo di gravidanza, quando la lavoratrice possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del/della bambino/a (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento). Misura: l assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità. 61
62 L importo dell assegno è rivalutato ogni anno. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2007, l importo intero è pari a 1.813,08 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza se il richiedente è titolare di un altro trattamento economico di maternità ma di importo inferiore. L assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. L assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con quello di maternità concesso dai Comuni, ma è cumulabile con altre indennità previste da leggi regionali o disposizioni comunali o provinciali. Domanda: per ottenere l indennità si deve presentare domanda all Inps entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o di affidamento preadottivo. Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell Istituto www.inps. it, nella sezione moduli. Nel caso in cui venga respinta dall Inps per mancanza dei requisiti, la domanda di assegno viene trasmessa d ufficio al Comune di residenza del richiedente, dove viene esaminata quale richiesta di assegno di maternità dei Comuni. Concessione dell assegno ad altri soggetti: al padre, alle seguenti condizioni: - in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di affidamento esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a alla sua potestà e che la madre risulti residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita; - in caso di decesso della madre; - in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la iscrive nel suo nucleo familiare. all affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni: - cittadino italiano o comunitario al momento dell ingresso del minore nella famiglia anagrafica; - cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell art.25 della legge 184/1983. all adottante non coniugato: residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in ca-
so di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell art. 44, 3 comma, della legge n.184/1983. In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori, l assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica. Straniere irregolari La donna straniera, priva di regolare permesso di soggiorno, in gravidanza, ha diritto: alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative in forma gratuita durante la gravidanza e il parto presso gli ospedali del Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con le cittadine italiane; ad un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura, per cure mediche fino al sesto mese di vita del/della bambino/a (anche il marito, se è convivente) (art. 35, D.lgs n. 286/98; Corte Cost., sent. N. 376/2000). 63
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