Legge federale sulla protezione delle acque

Documenti analoghi
Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sulla pianificazione del territorio

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Legge federale sulle foreste

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Risanamento dei corsi d acqua influenzati dai prelievi

Legge federale sull assicurazione malattie

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

del 24 gennaio 1991 (Stato 1 gennaio 2017)

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulle garanzie procedurali in caso di indennizzo per inquinamento fonico

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Legge federale sul programma di stabilizzazione

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sugli impianti di accumulazione

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Legge federale concernente l aggiornamento formale del diritto federale

Iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d acqua

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Decreto federale. del 13 giugno 2008

Decreto federale. Art. 1 1

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sulla protezione degli animali

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge sulle epizoozie

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

Approvato dal Consiglio nazionale il

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

s Iv. Ct. SZ. Migliorare l attuazione della legge sulla protezione delle acque

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Transcript:

Termine di referendum: 13 maggio 2010 Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) (Rinaturazione) Modifica dell 11 dicembre 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio degli Stati del 12 agosto 2008 1 ; visto il parere del Consiglio federale del 19 settembre 2008 2, decreta: I La legge federale del 24 gennaio 1991 3 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 4 lett. m Ai sensi della presente legge si intendono per: m. Rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria. Art. 32 lett. a e b bis I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori: a. se la portata Q 347 del corso d acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d acqua che si trovi a un altitudine superiore a 1700 m o di un corso d acqua non piscicolo che si trovi a un altitudine compresa tra 1500 e 1700 m; b bis. in tratti di corsi d acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d acqua non siano sensibilmente pregiudicate; 1 FF 2008 7033 2 FF 2008 7069 3 RS 814.20 2008-2186 309

Titolo prima dell art. 36a Capitolo 3: Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque Art. 36a Spazio riservato alle acque 1 Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: a. le funzioni naturali delle acque; b. la protezione contro le piene; c. l utilizzazione delle acque. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 3 I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 4 sulla pianificazione del territorio. Titolo prima dell art. 37 Abrogato Art. 37 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a 2 Nell ambito dell arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d acqua dev essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da: a. Concerne soltanto il testo francese. Art. 38a Rivitalizzazione delle acque 1 I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche. 2 I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 5 sulla pianificazione del territorio. 4 RS 700 5 RS 700 310

Art. 39a Deflussi discontinui 1 I detentori di centrali idroelettriche prendono misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi. Su domanda del detentore di una centrale idroelettrica, l autorità può ordinare misure di esercizio in luogo di misure di natura edile. 2 Le misure sono definite in base ai seguenti criteri: a. gravità del pregiudizio arrecato al corso d acqua; b. potenziale ecologico del corso d acqua; c. proporzionalità dei costi; d. interessi della protezione contro le piene; e. obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili. 3 Nel bacino imbrifero del corso d acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori delle centrali idroelettriche in questione. 4 I bacini di compensazione costruiti in applicazione del capoverso 1 possono essere utilizzati ai fini dell accumulazione per pompaggio senza modifica della concessione. Art. 43a Bilancio in materiale detritico 1 Il bilancio in materiale detritico di un corso d acqua non può essere modificato da impianti al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. I detentori degli impianti prendono le misure del caso. 2 Le misure sono definite in base ai seguenti criteri: a. gravità del pregiudizio arrecato al corso d acqua; b. potenziale ecologico del corso d acqua; c. proporzionalità dei costi; d. interessi della protezione contro le piene; e. obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili. 3 Nel bacino imbrifero del corso d acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori degli impianti in questione. Art. 62b Rivitalizzazione delle acque 1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque. 311

2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente. 3 Le indennità sono stabilite in funzione dell importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell efficacia delle misure stesse. 4 Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere. 5 Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 1998 6 sull agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine. Art. 62c Pianificazione del risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all articolo 83b, sempreché quest ultima le sia presentata entro il 31 dicembre 2014. 2 Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili. Art. 68 Ricomposizione particellare, espropriazione e possesso 1 Se l esecuzione della presente legge lo esige, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari, sempreché un acquisto a trattative private non entri in linea di conto. La Confederazione e i Cantoni possono acquistare i diritti necessari mediante espropriazione. Possono delegare tale facoltà a terzi. 2 La procedura d espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquistare i diritti necessari mediante trattative private o ricomposizione particellare. 3 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile le legge federale del 20 giugno 1930 7 sull espropriazione; essi prevedono che: a. il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima possa autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall espropriazione possano essere esattamente determinate. 4 La legislazione federale sull espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni decide sulle espropriazioni. 5 Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici di compensazione ecologica. 6 RS 910.1 7 RS 711 312

Art. 80 cpv. 3 3 Qualora la disposizione di misure di risanamento supplementari nelle zone inventariate secondo il capoverso 2 concerna piccole centrali idroelettriche, o altri impianti situati lungo corsi d acqua, che presentano un valore sotto il profilo della protezione dei monumenti, l autorità pondera gli interessi della protezione dei monumenti e quelli della protezione delle zone inventariate. Sezione 2 bis : Deflussi discontinui e bilancio in materiale detritico Art. 83a Misure di risanamento I detentori delle centrali idroelettriche esistenti e degli altri impianti esistenti situati lungo corsi d acqua sono tenuti a prendere le misure di risanamento adeguate secondo le prescrizioni di cui agli articoli 39a e 43a entro 20 anni dall entrata in vigore della presente disposizione. Art. 83b Pianificazione e rapporto 1 I Cantoni pianificano le misure di cui all articolo 83a e stabiliscono i termini per la loro attuazione. Tale pianificazione comprende anche i provvedimenti che i detentori di centrali idroelettriche devono prendere in virtù dell articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 8 sulla pesca. 2 I Cantoni presentano la pianificazione alla Confederazione entro il 31 dicembre 2014. 3 Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sulle misure attuate. II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 21 giugno 1991 9 sulla sistemazione dei corsi d acqua Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a 2 Gli interventi sui corsi d acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle acque vanno sistemati in modo da: a. Concerne soltanto il testo francese. 8 RS 923.0 9 RS 721.100 313

Art. 7 Abrogato Art. 8 Forma dei contributi 1 La Confederazione accorda le indennità ai Cantoni sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma. 2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente. 2. Legge del 26 giugno 1998 10 sull energia Art. 15a bis Indennizzo del concessionario 1 D intesa con l Ufficio federale dell ambiente e il Cantone interessato e sentito il concessionario, la società nazionale di rete rimborsa a quest ultimo i costi dei provvedimenti di cui all articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 11 sulla protezione delle acque o all articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 12 sulla pesca. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Art. 15b cpv. 1 lett. d e 4, primo periodo 1 La società nazionale di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare: d. l indennizzo del concessionario secondo l articolo 15a bis. 4 La somma dei supplementi non può superare 0,7 centesimi per kwh sul consumo finale per anno; almeno 0,5 centesimi di tale somma sono riservati alla rimunerazione per l immissione di energia di cui all articolo 7a e al massimo 0,1 centesimi all indennizzo del concessionario secondo l articolo 15a bis. 3. Legge federale del 4 ottobre 1991 13 sul diritto fondiario rurale Art. 62 lett. h L autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: h. da parte del Cantone o di un Comune ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensa- 10 RS 730.0 11 RS 814.20 12 RS 923.0 13 RS 211.412.11 314

zione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche nonché a scopo di sostituzione reale per tali esigenze. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» 14 sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare. 3 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Data di pubblicazione: 2 febbraio 2010 15 Termine di referendum: 13 maggio 2010 Ritiro condizionato dell iniziativa popolare del 3 luglio 2006 «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» 1 L iniziativa popolare del 3 luglio 2006 «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» è stata ritirata dal comitato il 12 gennaio 2010 tramite dichiarazione di ritiro condizionato (FF 2010 317). 2 Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la modifica dell 11 dicembre 2009 della legge federale sulla protezione delle acque (Rinaturazione) è pertanto pubblicata nel Foglio federale. 2 febbraio 2010 Cancelleria federale 14 FF 2007 5067 15 FF 2010 309 315

316