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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 511 DEL 07/06/2016

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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N DEL 11/11/2016 CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 789 DEL 11/08/2016

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CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 36100 VICENZA DELIBERAZIONE n. 255 del 1-3-2018 O G G E T T O Convenzione con l'università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo del Corso di Master Universitario di I livello in "Cure Palliative e Terapia del Dolore". Proponente: UOS Formazione Anno Proposta: 2018 Numero Proposta: 253 UOS Formazione/2018/253 1

Il Direttore ad interim UOS Formazione riferisce: L Università degli Studi di Trieste ha chiesto la stipula della convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo del Corso di Master Universitario di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore, al fine di consentire agli iscritti di frequentare le strutture di questa Azienda a ciò dedicate. La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce tra l altro che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati. Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le Diposizioni in materia di tirocini contenute nella DGR del Veneto n. 337 del 6.3.2012, di attuazione dell art. 41 della L.R. n. 3/2009. A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione ex Ulss 6 n. 504 del 28.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni. Considerato che il Direttore f.f. dell UOC Cure Palliative, dr. Pietro Manno, ha espresso il parere favorevole alla richiesta dell Ateneo in questione, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate e sostanziale della presente deliberazione. Il medesimo Direttore ad interim ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare la convenzione con l Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo del Corso di Master Universitario di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di incaricare l UOS Formazione - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi - di predisporre gli atti conseguenti per l attuazione della presente deliberazione; 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell Azienda-Ulss; 4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** UOS Formazione/2018/253 2

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to per la Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti Dr.ssa Romina Cazzaro) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 2-3-2018 all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 2-3-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL UOC AFFARI GENERALI UOS Formazione/2018/253 3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE TRA l Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata UNITS), C.F. 80013890324, Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute (d ora innanzi denominato Dipartimento), con sede in Trieste, Piazzale Europa n.1, rappresentato dal Direttore del Corso di Master, Prof. Gianfranco Sinagra, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto secondo lo schema convenzionale approvato dal Consiglio di Amministrazione di UNITS del 26.09.2016 E l AZIENDA ULSS 8 BERICA (d ora innanzi denominato Ente) P.I./C.F 02441500242, con sede in Vicenza, in via F. Rodolfi, n. 37, c.a.p. 36100 rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Pavesi, nato a Verona il 10.07.1961 domiciliato per la sua carica presso la sede dell Azienda Ulss 8 Berica. PREMESSE PREMESSO che il Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore (di seguito denominato Master) ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della Medicina Palliativa, ovvero di fornire un elevata formazione post-universitaria e professionalizzante per l inserimento nel mercato del lavoro nel settore della Medicina Palliativa offrendo un accurata preparazione a livello teorico e soprattutto pratico nelle Cure Palliative; PREMESSO che l ordinamento didattico del Master prevede che nell anno di corso lo studente debba svolgere un tirocinio formativo di 500 ore presso Enti, Strutture o Aziende ritenuti idonei dal Consiglio del Master; PREMESSO che il Consiglio di Corso del Master ha riconosciuto l Ente quale Ente idoneo ai fini dell espletamento del tirocinio da parte degli studenti del Corso di Master; VISTO il D.M. 25.03.1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all art. 18 della L. 24.06.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, in esecuzione della L. 24.06.1997 n. 196 Norme in materia di promozione dell occupazione; VISTO il DM Murst n. 270 del 22.10.2004, ed in particolare l art. 3, comma 9, che stabilisce che Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello ; VISTI in tema di sicurezza, il D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 363/98 e il D.Lgs. 81/08 (e successive modificazioni ed integrazioni); Pagina 1 di 4 4

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo di UNITS, in particolare l art. 16 Master Universitari riguardante i Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente; RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari di UNITS, in particolare l art. 5 Attività Didattiche Frequenza, che ricomprende, tra le attività didattiche, un periodo di tirocinio; RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo di UNITS in tema di sicurezza e salute dei lavoratori TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - Oggetto della convenzione 1. Con il presente Accordo l Ente si impegna ad accogliere gli studenti del Master di UNITS nelle proprie strutture al fine dello svolgimento (totale o parziale) del tirocinio professionale previsto dal Regolamento Didattico del Master e garantisce la presenza di personale qualificato che guidi l esperienza di tirocinio (tutor aziendale). Art. 2 - Progetto formativo 1. Gli obiettivi ed i periodi di tirocinio svolti da ogni studente presso l Ente sono definiti da un progetto formativo. 2. Nel Progetto formativo viene individuato da parte del Direttore del Master un tutor responsabile dell aspetto didattico organizzativo dell attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio. 3. L'attivazione del tirocinio è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore del Master dell'oggetto specifico del tirocinio, della sua durata complessiva e del periodo di svolgimento del medesimo, che dovranno essere comunicati al Direttore del Master a cura dello studente interessato d'intesa con la persona dipendente dall'ente indicata dalla stessa quale tutor aziendale. L'autorizzazione del Direttore sarà comunicata, anche per via telematica, allo studente interessato ed all'ente. Art. 3 - Attività del tutor aziendale 1. Il tutor aziendale cura l organizzazione delle attività di tirocinio e ne controlla lo svolgimento per assicurarne la conformità al progetto formativo e alle disposizioni della presente convenzione, cura i rapporti con il tutor del Master, organizza e supervisiona i tirocini degli studenti assumendone la responsabilità della valutazione di concerto con il tutor del Master, verifica periodicamente la frequenza e controlla i contenuti scientifici dell attività svolta dal tirocinante, si impegna a far conoscere al tirocinante le regole contenute nella presente convenzione. Art. 4 - Obblighi del tirocinante 1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 5 - Prevenzione e sicurezza 1. I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi secondo il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori del soggetto ospitante. Pagina 2 di 4 5

2. Di conseguenza, come misura generale di tutela, i tirocinanti devono ricevere un adeguata formazione e informazione da parte del soggetto ospitante. Devono ricevere altresì adeguati dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l attività formativa lo richieda oltre ad essere loro richiesta l osservanza delle normative aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Art. 6 - Attività del tirocinante 1. Il rapporto che l Ente intrattiene con il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti dell Ente alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante non può essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, l Ente si impegna a non richiedere al tirocinante il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive. Art. 7 - Coperture assicurative 1. Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio, durante la permanenza presso le strutture dell Ente, il tirocinante, in ordine all assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è coperto dall assicurazione obbligatoria prevista dal T.U. 1124/65, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato. In caso di infortunio, durante lo svolgimento del tirocinio, l Ente s impegna ad inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di pronto soccorso; lo studente altresì, applica la procedura di segnalazione dell accaduto prevista da UNITS, ossia fa pervenire tempestivamente a UNITS la certificazione medica con eventuale prognosi e ne informa la struttura didattica (coordinatori e tutor del Master). 2. Per quanto attiene alla responsabilità civile, si precisa che UNITS assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano fuori sede, rimanendo esclusa la copertura della RC all interno delle strutture universitarie. Art. 8 - Oneri finanziari 1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio e in generale per l attuazione della presente convenzione non può essere addebitato da parte dell Ente alcun onere finanziario a carico di UNITS. Art. 9 - Recesso 1. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte dell Ente. Art. 10 - Normativa e Controversie 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. 2. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia, regionali o, in via residuale, nazionali, potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza. 3. Per eventuali controversie derivanti dall applicazione e/o dall interpretazione del presente atto, non definibili in via amministrativa le Parti concordano di assoggettarsi all esclusiva competenza del Foro di Trieste. Art. 11 - Durata e validità della Convenzione Pagina 3 di 4 6

1. La presente Convenzione ha durata biennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, in riferimento agli anni accademici 2017/2018 2018/2019. 2. La presente Convenzione, redatta in due esemplari di pari valore, sarà registrata in caso d uso con spese a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Bollo assolto ai sensi del DM 23/01/2004. Università degli Studi di Trieste Il Direttore del Master Prof. Gianfranco Sinagra AZIENDA ULSS 8 BERICA Il Direttore Generale Dott. Giovanni Pavesi Luogo e data, Luogo e data Pagina 4 di 4 7