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Comune di Borgosatollo Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA: Via Roma, 13-25010 Borgosatollo (BS)

Articolo 1 Oggetto 1) Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l innovazione di cui all art. 93, comma da 7-bis a 7-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., come introdotto dall art. 13-bis del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114. 2) Il Regolamento di cui al precedente comma 1) trova applicazione per le attività compiute dal 10 agosto 2014 al personale del Comune di Borgosatollo. 3) Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla suddetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previdente regolamento in materia, con l esclusione del personale avente qualifica dirigenziale per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie. 3) Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1) i soli interventi di manutenzione ordinaria, qualora questi non richiedano necessariamente una specifica attività tecnica di progettazione e/o di direzione lavori. Articolo 2 Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l innovazione 1) Al fondo per la progettazione e per l innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi a base di gara di un opera oppure di un lavoro (I.V.A. esclusa), come di seguito stabilite, in rapporto all entità ed alla complessità dell opera da realizzare:

Percentuale da destinare Percentuale da destinare al al fondo, nel caso di opere fondo, nel caso di opere o o lavori non rientranti lavori rientranti nella Importo posto a base di gara ( ) nella fattispecie di cui fattispecie di cui all art. 3, all art. 3, comma 1, lett. l), comma 1, lett. l), del del Decreto Presidente Decreto Presidente della della Repubblica 5 ottobre Repubblica 5 ottobre 2010, 2010, n. 207 e s.m.i. (%) n. 207 e s.m.i. (%) Fino a 100.000,00 2,00 2,00 Da 100.000,01 fino a 200.000,00 1,80 1,90 Da 200.000,01 fino a 1.000.000,00 1,50 1,60 Superiore a 1.000.000,00 1,00 1,10 2) Nel caso di varianti in corso d opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni ai sensi del comma 1 dell art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate ed incrementate sulla base della differenza tra il nuovo importo posto a base di gara e quello originario e/o precedente. Articolo 3 Utilizzo delle risorse del fondo destinate all incentivazione del personale 1) L 80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l innovazione, così come quantificato al precedente art 2, sono ripartite, per ciascun opera o lavoro, tra il Responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto e quelli della direzione dei lavori (compresi i collaboratori tecnico-amministrativi che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all attività delle suddette figure). Gli importi di cui al presente

comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico questi dell Amministrazione Comunale. Dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli eventuali oneri IRAP gravanti sull Amministrazione Comunale. 2) Le risorse di cui al comma 1) sono così ripartite: PERCENTUALE MASSIMA FIGURA PROFESSIONALE RICONOSCIBILE (%) Responsabile del procedimento 10 Progettista 35 Direzione dei lavori 25 Contabilizzatore dei lavori 10 Certificatore della regolare esecuzione 10 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 10 in fase di esecuzione dei lavori 3) L effettiva determinazione delle percentuali da riconoscere alle figure di cui al comma 2), nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile del Servizio competente in virtù di motivate ragioni sulla base della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. A tal fine il Responsabile del servizio, prima dell avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori tecnicoamministrativi, provvedendo anche a ripartire tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività e/o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Il Responsabile del servizio stesso, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste. 4) I collaboratori tecnico-amministrativi sono da individuare preferibilmente tra il personale di ruolo tecnico che, di volta in volta,

partecipa alla redazione dei vari elaborati e/o al compimento di specifiche attività di natura tecnica. 5) Per il Responsabile del procedimento, tenuto conto del carattere eterogeneo dei compiti affidabili, possono essere accostati anche collaboratori appartenenti al solo ruolo amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali. 6) In ogni caso, le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni professionali affidate a soggetti esterni del Comune, costituiscono economie. La quantificazione delle quote prestazionali da devolvere in economia è determinata con il provvedimento di cui al precedente comma 3), nel quale il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate all interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all esterno del Comune, l incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte. Analogamente sono devolute in economia le eventuali quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale. 7) Nell eventuale caso in cui il Responsabile del servizio competente sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui al comma 3) sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta in tali casi alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi (o altro atto equivalente). 8) I compensi di cui al comma 2) sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara.

Articolo 4 Condizioni e modalità di corresponsione dell incentivo 1) La corresponsione dell incentivo è disposta dal Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal suddetto Responsabile e può determinare l adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del precedente art. 3. In ogni caso l accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell attività di verifica e di validazione di cui agli articoli dal 44 al 59 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Per l accertamento in fase di esecuzione viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. 2) Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante: a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori, per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza; b) i dipendenti (e i loro collaboratori) incaricati della progettazione, nel caso di varianti in corso d opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all art. 132, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatto sempre salvo il diritto del Comune di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo art. 132; c) i dipendenti (e i loro collaboratori) incaricati della direzione lavori e/o del certificato di regolare esecuzione, qualora violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e/o dai regolamenti e/o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza. 3) L accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell incentivo, nei valori previsti. 4) L accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori 20% (venti per cento) dei

tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento dell attività di competenza, ma che comunque abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile del servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia. 5) L accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4) o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile del servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia. 6) In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo. 7) Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma 6), senza artificiose o elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi del Responsabile del servizio avviene: a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro 30 (trenta) giorni dall avvenuto avvio della procedura d appalto, intendendo per tale data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere di invito, fatto comunque salvo l obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 2);

b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro 30 (trenta) giorni dall avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di regolare esecuzione. Il Responsabile del servizio competente in materia di trattamento economico del personale dispone l effettiva erogazione dei compensi entro i successivi 30 (trenta) giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6). Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all anno, è possibile previa effettuazione in ogni caso degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione in più fasi delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al comma 3) dell art. 3. Nel caso in cui il Responsabile del servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni progettuali o esecutive, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo a diverso soggetto, come previsto dal comma 7) dell art. 3. Articolo 5 Utilizzo delle risorse del fondo destinate all acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie 1) Il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l innovazione, così come quantificato al precedente art 2, è destinato all acquisto, da parte del Comune, di beni, di strumentazioni e di tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all ammodernamento ed all accrescimento dell efficienza dell ente e dei servizi ai cittadini.

2) Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, il Comune individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti dio intervento cui destinare le risorse al comma 1). Articolo 6 Norme finali, entrata in vigore ed abrogazioni 1) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell Amministrazione Comunale, nell ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati. 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti del Comune. 3) Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal comma 1) dell art. 1, è contestualmente abrogato il precedente regolamento approvato con la Deliberazione Giunta Comunale N. 18 del 11 febbraio 2002 (successivamente modificato con la Deliberazione Giunta Comunale N. 43 del 5 aprile 2004), così come tutte le norme regolamentari incomputabili.