ART. 1 OPERE E LAVORI

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CAPO VI (appendice al Regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DG.. 83 del 27/05/2015) NORME PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE DI CUI ALL ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 E S.M.I. ART. 1 OPERE E LAVORI 1. Per opere e lavori pubblici, s intendono tutti gli interventi sul patrimonio del Comune che trovano copertura finanziaria nel bilancio dell anno di riferimento e previsti nei vari obiettivi della Giunta municipale, nuove opere, ampliamenti, stralci successivi, completamento, restauri, ristrutturazioni, per i quali si provvede al finanziamento con mezzi ordinari e straordinari di bilancio e che comunque comportino una fase di progettazione. 2. L ordine, con cui le opere o i lavori verranno interessati dal progetto, è dato dall Amministrazione comunale, secondo un programma e con le priorità indicate dalla Giunta. ART. 2 PROGETTO RELATIVO ALLE OPERE, AI LAVORI 1. I progetti dovranno avere le specifiche individuate dall art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti per ogni specifica categoria di lavori. 2. Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 93 del D.Lgs 163 2006 così modificato dal D.L. 90/2014. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7. le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro: i criteri per la determinazione della percentuale effettiva sono stabiliti dal presente regolamento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. 3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento (ai sensi del comma 7-bis dell art. 93 del D. Lgs. 163/2006) tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Dalla ripartizione è escluso il personale con qualifica dirigenziale. 4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. 5. Il presente regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive. e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. 6. Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi 1

previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132. comma 1. lettere a), b). e) e d). 7. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. 8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 10. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. ART. 3 GRUPPO DI PROGETTAZIONE 1. Al fine di procedere all elaborazione di ciascun progetto, è costituito un Gruppo di progettazione, nominato dal Responsabile di Area, formato da persone che abbiano le capacità professionali ed operative specifiche necessarie. 2. Le figure professionali ed operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale. 3. I criteri di scelta da determinare caso per caso possono essere indicativamente: a) i limiti di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigente; la specializzazione ed il grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui l attività si riferisce; b) la qualità ed entità dell opera da progettare o dell atto da predisporre al fine di determinare la consistenza dei gruppi. 4. Devono essere inseriti e previsti: a) progettista, direttore lavori; b) collaboratore principale; c) collaboratori vari; d) responsabili della sicurezza; e) collaudatore; f) R.U.P. 6. Verranno individuati: 2

a) l opera da progettare, con il riferimento all importo presunto del costo dell opera che è a corredo della scheda di bilancio relativa; b) i singoli dipendenti, con indicata la relativa categoria, compresi il Responsabile del procedimento, il progettista ed il direttore dei lavori; ART. 4 DETERMINAZIONE DEL FONDO 1. Per la determinazione del fondo 1a percentuale effettiva da applicare ad ogni singola opera, in misura non superiore al 2% sarà determinata sulla base dei criteri di complessità di seguito indicati: Complessità bassa: Opere da realizzare che non richiedono particolari soluzioni dal punto di vista progettuale e realizzativo, con una bassa produzione, elaborazione, richiesta di documentazione e certificazioni. Complessità alta: Opere da realizzare che richiedono particolari studi a livello progettuale con una produzione, richiesta ed elaborazione di documentazione e certificazionioni particolari richieste e ottenute anche da altri enti e istituzioni (acquisizione pareri); Tabella di riscontro della percentuale effettiva da imputare al fondo: ENTITÀ COMPLESSITA % EFFETTIVA DA 100.000 A 500.000 BASSA 1,90 DA 100.000 A 500.000 ALTA 2,00 DA 501.000 A 1.000.000 BASSA 1,70 DA 501.000 A 1.000.000 ALTA 1,85 OLTRE ALTA 1,60 Nel caso di lavori non inseriti nella programmazione triennale delle OO.PP. poiché di importo inferiore ai 100.000,00 Euro, la percentuale è da intendersi ammontante all'1,7% in luogo del 2%: ART. 5 RIPARTIZIONE DEL FONDO 1. La ripartizione del fondo ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti così come modificato dal Decreto Legge 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014, sarà: A. 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini: B. 80% del fondo da ripartire, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione 3

dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base delle precise responsabilità professionali connesse alle prestazioni da svolgere, come da tabella di seguito riportata. Figura professionale Responsabile di procedimento Progettista che firma il progetto % da ripartire 20% 35% TEMPI DI MATURAZIONE DELL INCENTIVO 5 % all'approvazione del progetto preliminare: 10 % all'aggiudicazione dei lavori: 5 % all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione lavori: 9 % all'approvazione del progetto preliminare 13 % all'approvazione del progetto definitivo 13 % all'approvazione del progetto esecutivo Direttore Lavori. Collaboratori, anche amministrativi delle aree tecniche Coordinatore sicurezza in fase di progetto Coordinatore sicurezza in fase esecutiva Collaudatore 20% 20 % all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione lavori 11% 3 % all'approvazione del progetto preliminare: 4 % all'aggiudicazione dei lavori: 4 % all'approvazione del certificato di regolare esecuzione lavori: 4% 4% all approvazione del Progetto Esecutivo 7% 7% all approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione lavori 3% 3% all approvazione del collaudo TOTALE 100% 2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile della struttura competente (R.P.O.). previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte. 3. Limitatamente alle attività di progettazione e fasi successive l'incentivo assegnato ad ogni singolo dipendente non potrà superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. 4. Qualora, per la particolare peculiarità del progetto fossero necessarie ulteriori o minori prestazioni professionali di quelle elencate, il responsabile del procedimento provvederà a modificare ed adeguare le figure professionali coinvolte. 4

5. Qualora una figura professionale, nell'attivazione di un progetto, assuma più incarichi fra quelli elencati, per la ripartizione del fondo, si procederà sommando le percentuali relative ai compiti effettivamente svolti. 6. Le quote relative alle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico, costituiscono economie di spesa. 7. Riguardo ai compiti e alle facoltà del Responsabile del procedimento, si rinvia ai disposti della L. 241/1990 e dell'art. 10 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ART. 6 RIDUZIONE DEL FONDO A FRONTE DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI Ai sensi di quanto previsto dall art. 93 comma 7 ter del codice, l ammontare delle risorse finanziarie correlate alla singola opera o lavoro destinate al fondo per la progettazione e l innovazione è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Quanto i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il Responsabile acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile della progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo. Il Responsabile di Area, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue) procederà alla riduzione dell incentivo spettante in misura giornaliera dell 1 per mille dell incentivo a decorrere dal 30 giorno di ritardo, riferito a giorni di calendario. Ai fini dell applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice. ART. 7 ATTI DI LIQUIDAZIONE 1. La liquidazione della quota di incentivo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile di Settore, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, nel seguente modo: a) per le fasi progettuali, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all avvio della procedura dell appalto, per qualsiasi motivo; b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione). 2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. 3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati. 4. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell ordinario trattamento spettante al dipendente. L eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. 5

ART. 8 COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO 1. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progetto non potranno, durante il tempo impiegato per l esecuzione, beneficiare del compenso per lavoro straordinario o comuni relativamente ad attività svolte nell ambito dei gruppi di progetto. ART. 9 NOTE TECNICHE Il Comune garantisce la copertura assicurativa dei dipendenti che partecipano ai singoli interventi relativamente alle diverse figure professionali ricoperte. ART. 10 FASI PROGETTUALI I progetti dovranno essere redatti in modo da assicurare il coordinamento dell esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi dell accessibilità e della manutenzione degli impianti e di tutti i servizi a rete. ART. 11 APPROVAZIONE DI PROGETTI L approvazione dei progetti da parte dell amministrazione viene effettuata in conformità alle norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241, alle definizioni statali e regionali che riguardano la materia; inoltre per questo Ente varranno i dispositivi di cui al D.Lgs 267/2000 e successive integrazioni; restano ferme le norme in materia delle procedure espropriative in vigore. ART. 12 COMPENSO INCENTIVANTE - ESCLUSIONE Sono esclusi dall affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto per violazione di obblighi specificatamente connessi allo svolgimento di tali incarichi o che siano incorsi, nello stesso periodo, in una delle cause di esclusione di cui all articolo 69, comma 1, del presente regolamento. 6

ART. 13 CASI PARTICOLARI RINVIO 1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice, per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l attività espletata e quella richiesta dall amministrazione e del criterio di proporzionalità. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell amministrazione, nell ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati. 3. Nel caso di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia. Art. 14 Obbligo di astensione 1. Nel caso in cui il Responsabile coincida con una o più delle figure indicate all articolo 5, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell articolo 7 del d.p.r. 62/2013 e dell articolo del Codice di comportamento dell ente. A tale adempimento provvederà il soggetto individuato secondo le disposizioni del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. 7