Accordo di cooperazione

Documenti analoghi
Accordo di cooperazione

Protocollo

Accordo. Testo originale

Protocollo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

12659/17 DT/ff DGC 2A. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 10 ottobre 2017 (OR. en) 12659/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0184 (NLE)

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 marzo 2009 (OR. en) 7522/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Accordo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

12385/17 DT/ff DGD 1. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en) 12385/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0180 (NLE)

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci

Accordo. Testo originale. (Stato 5 novembre 1999)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 402 final ANNEX 1.

11692/14 KPE/lmm DGB 3

Accordo. Traduzione 1. Preambolo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica

(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

Protocollo. Progetto

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

Accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell energia atomica e la Confederazione Svizzera in materia di radioprotezione

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 dicembre 2007 (21.12) (OR. en) 16617/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0173 (CNS)

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 marzo 2016 (OR. en)

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 28 settembre /10 Fascicolo interistituzionale: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

7125/15 AL/gma-ff DGD 1

7103/15 AL/gma-lmm DG D1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 391 final ANNEX 1.

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l Africa

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2013)

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Memorandum d intesa

Accordo di cooperazione

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America sulla cooperazione scientifica e tecnologica

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO

(I testi in lingua finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

Accordo

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Accordo amministrativo

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

ACCORDO. tra. il Ministero della difesa danese. sulla. cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare * * *

Trattato di conciliazione e d arbitrato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Capo Verde concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE (2003/481/CE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2008 relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (2008/591/CE)

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

Accordo. Traduzione 1

[QR Code] [Signature] Traduzione 1

Accordo. all accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione

Accordo. Testo originale. (Stato 20 marzo 2010)

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE TRA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Accordo del 21 giugno 1999

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Traduzione 1. (Stato 15 maggio 2003)

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Traduzione. Concluso il 23 marzo 2017 Entrato in vigore con scambio di note il 28 dicembre 2017

Traduzione 1. (Stato 13 luglio 1994)

Traduzione. (Stato 29 marzo 2018)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Accordo. Traduzione 1

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Transcript:

Testo originale Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea sulla ricerca e lo sviluppo nel settore dei materiali avanzati (EURAM) Concluso il 30 novembre 1988 Entrato in vigore il 30 novembre 1988 La Confederazione Svizzera, in appresso denominata «Svizzera» e la Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», in appresso denominate «Parti contraenti», considerando che con la decisione del 3 ottobre 1983 il Consiglio federale svizzero ha adottato per il periodo 1985 1990, un programma nazionale intitolato «Materiali per i bisogni di domani», in appresso denominato «programma svizzero», attuato e finanziato in Svizzera dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica; considerando che con la decisione del 10 giugno 1986 il Consiglio ha adottato per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 1 gennaio 1986, un programma di ricerca nel settore dei materiali (materie prime e materiali avanzati) comprendente un sottoprogramma relativo ai materiali avanzati, in appresso denominato «programma comunitario»; che l articolo 6 della suddetta decisione prevede la conclusione di accordi con paesi terzi, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST); considerando che la Comunità e la Svizzera hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica 1 il quale è entrato in vigore il 17 luglio 1987; considerando che una concertazione dei programmi svizzero e comunitario sarebbe nell interesse delle due Parti contraenti ed assicurerebbe la complementarità delle ricerche intraprese da una parte e dall altra ed eviterebbe inutili doppioni, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La Comunità e la Svizzera cooperano nel quadro dei programmi comunitario e svizzero quali figurano negli allegati A e B. Art. 2 Ciascuna Parte contraente sopporta il costo dell attuazione del proprio programma. RU 1989 2296 1 RS 0.420.518 1

Scienza e ricerca Le spese derivanti dalle attività di cooperazione tra i programmi sono a carico delle Parti contraenti per l importo che le riguarda. Art. 3 La cooperazione di cui all articolo 1 si propone di coordinare il programma comunitario e il programma svizzero e di stimolarne l esecuzione allo scopo di aumentare la resa delle attività di ricerca intraprese dalle due Parti. Il coordinamento si propone in particolare di: scegliere e definire i progetti di ricerca, seguire la realizzazione dei progetti, valutare i risultati ed identificare le nuove priorità di ricerca. Esso è realizzato attraverso: uno scambio di informazioni approfondito sui rispettivi programmi, la partecipazione di rappresentanti di una Parte contraente ai seminari e ai colloqui dell altra Parte, visite di esperti di una Parte contraente presso gli istituti di ricerca dell altra Parte, regolari e approfonditi contatti tra i responsabili dei programmi comunitario e svizzero, altri mezzi di cooperazione che, se del caso, potranno fare l oggetto di negoziati particolari. Art. 4 La Commissione delle Comunità europee, da una parte, e gli organi designati dal Consiglio federale svizzero, dall altra, assicurano l attuazione della cooperazione tra il programma comunitario ed il programma svizzero. A tal fine il responsabile del programma comunitario invita, a seconda delle necessità, il responsabile del programma svizzero a partecipare a riunioni di gruppi comunitari di lavoro e di esperti ed il responsabile del programma svizzero invita, a seconda delle necessità, il responsabile del programma comunitario a partecipare a riunioni di gruppi svizzeri di lavoro e di esperti. Tali responsabili possono farsi accompagnare da esperti per partecipare alle riunioni cui sono invitati. Art. 5 Le conoscenze derivanti, durante l applicazione del presente accordo, dall esecuzione del programma comunitario sono comunicate alla Svizzera e ai suoi organi (organismi, imprese e persone) che effettuano lavori di ricerca o di produzione tali da giustificare l accesso a tali conoscenze, a condizioni identiche a quelle applicate agli Stati membri della Comunità. 2

Ricerca e sviluppo nel settore dei materiali avanzati Acc. di cooperazione Le conoscenze derivanti, durante l applicazione del presente accordo, dall esecuzione del programma svizzero sono comunicate agli Stati membri della Comunità ed ai loro organi interessati a condizioni identiche a quelle applicate agli organi interessati svizzeri. Qualora in fase di esecuzione delle azioni dei programmi rispettivi vengano effettuate o concepite invenzioni brevettabili che saranno protette da brevetti, le Parti contraenti favoriscono, nella misura del possibile, la concessione, da parte dei detentori di tali brevetti, di licenze non esclusive alle persone ed alle imprese stabilite nella Comunità ed in Svizzera. Se del caso, tali licenze saranno concesse a condizioni non discriminatorie. Art. 6 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall altra, al territorio della Confederazione Svizzera. Art. 7 1. Il presente accordo viene concluso per la durata del programma della Parte contraente il quale scade per primo. Fatta salva un eventuale denuncia dell accordo entro il mese successivo ad una decisione di revisione del programma di una Parte contraente, l allegato A oppure B è modificato per tener conto della revisione. Le Parti contraenti si comunicano la decisione di revisione. 2. Fatta salva un eventuale denuncia entro il mese successivo alla decisione di adozione di un nuovo programma da parte di una Parte contraente, il presente accordo è prorogato per la durata del programma della Parte contraente il quale scade per primo. Il paragrafo 1 secondo comma si applica mutatis mutandis. 3. Il presente accordo non è considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell adozione di un programma successivo di una Parte contraente. 4. Fatte salve le disposizioni stipulate ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente può porre fine all accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi. Art. 8 Gli allegati A e B costituiscono parte integrante dell accordo. Art. 9 Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti nel quadro delle rispettive procedure in vigore. Esso entra in vigore non appena le Parti contraenti avranno notificato l espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 3

Scienza e ricerca Art. 10 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre millenovecentottantotto. Per il Governo della Confederazione Svizzera: Benedikt von Tscharner Per il Consiglio delle Comunità europee: Constantinos Lyberopoulos Paolo Fasella 4

Ricerca e sviluppo nel settore dei materiali avanzati Acc. di cooperazione Programma comunitario riguardante i materiali avanzati (EURAM) (1986 1989) Allegato A Il programma comunitario comprende i seguenti settori di ricerca: 1. Materiali metallici 1.1. Leghe leggere a base di alluminio 1.2. Leghe leggere a base di magnesio 1.3. Leghe leggere a base di titanio 1.4. Materiali per l elettronica e i contatti elettrici 1.5. Materiali magnetici 1.6. Materiali per il rivestimento di superfici destinati a componenti di taglio e di lavorazione 1.7. Prodotti di colata a strato sottile. 2. Ceramica tecnica 2.1. Ottimizzazione della ceramica 2.2. Studio dell interfaccia metallo/ceramica: cermeti 2.3. Studio di materiali compositi di ceramica con fibre o whiskers 2.4. Comportamento della ceramica tecnica a temperatura elevata 3. Materiali compositi 3.1. Compositi a matrice organica 3.2. Compositi a matrice metallica 3.3. Compositi a matrice ceramica 3.4. Altri materiali avanzati per applicazioni specifiche. Il programma è attuato mediante contratti di ricerca in compartecipazione di spesa e mediante attività di coordinamento e di formazione. 5

Scienza e ricerca Allegato B Programma svizzero «Materiali per i bisogni di domani» (1985 1990) Il programma svizzero comprende i seguenti settori di ricerca: Materiali per funzione magnetica Materiali per il rivestimento di superfici destinate ai componenti di taglio e di utensili Sviluppo delle ceramiche tecniche Sviluppo dei materiali compositi Materiali per l elettronica e l optoelettronica Polimeri speciali Materiali per sensori 6