Intestazione. Cassazione civile sez. I, - 14/01/2019, n. 651

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Cassazione civile sez. I, - 14/01/2019, n. 651 Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente - Dott. GENOVESE Francesco A. - Dott. MELONI Marina - Dott. TRICOMI Laura - Dott. IOFRIDA Giulia - rel. ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23890/2015 proposto da: S.A.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Ammanato n.19, presso lo studio dell'avvocato Attenni Celeste, rappresentato e difeso dall'avvocato Garofalo Laura, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro C.G.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n.9, presso lo studio dell'avvocato De Arcangelis Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente -

contro Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania; - intimato - avverso la sentenza n. 1117/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2018 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1117/2015, pronunciata nel giudizio avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato, nel 1994, tra C.G. e S.A.F., ha, in parziale accoglimento del gravame della C., riformato la decisione di primo grado, ponendo a carico dello S. un assegno divorzile, in favore della ex moglie, di Euro 200,00 mensili (confermando le altre statuizioni concernenti il mantenimento dei figli minori), comparate le condizioni economiche dei due ex coniugi. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, dalla documentazione prodotta, emergeva la disparità di condizioni economiche degli ex coniugi, avendo la C. subito, dall'aprile 2013, più riduzioni delle ore lavorative, con riduzione dello stipendio in precedenza goduto (non essendo stata dimostrata dallo S. la copertura della riduzione stipendiale con gli ammortizzatori sociali "che in ogni caso non arrivano a coprire l'intero stipendio percepito in precedenza ed hanno durata limitata nel tempo"), mentre l'ex marito godeva di una situazione "più stabile e florida", avendo dichiarato, nel 2013, un reddito lordo di circa Euro 49.000,00 ed avendo potuto acquistare (grazie anche ad un mutuo), dopo la separazione personale dei coniugi, un immobile in cui vive. Avverso la suddetta sentenza, lo S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della C. (che resiste con controricorso). Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo ed il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale fondato il proprio convincimento in merito alla disparità reddituale tra i coniugi su circostanze di fatto non vere, smentite dagli atti prodotti (in particolare, un verbale di intesta istituzionale dal quale non emergerebbe alcun decremento stipendiale per la C.), comparando il reddito "lordo" percepito dal marito, in luogo di quello netto, svalutando la posta passiva rappresentata dalla rata mensile di mutuo per l'abitazione ove lo stesso vive dopo la separazione, con un reddito della moglie, percepito nel 2012, in una misura inferiore a quello dichiarato (1.600,00 e non 1.500,00) ovvero addossando sullo S. l'onere di dimostrare che la riduzione stipendiale dell'ex coniuge fosse stata coperta dall'applicazione della C.G.I., invertendo la regola generale dell'onere della prova, che imponeva alla C. (la quale non aveva neppure prodotto la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel 2013) di dimostrare di avere subito anche una riduzione stipendiale in misura tale da renderla priva di mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; con il terzo motivo, l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall'incidenza, sulla situazione complessiva economica dello S. dell'assegno dal medesimo corrisposto, dal 2012, per il mantenimento dei due figli (di "Euro 1.081,74") e della trattenuta mensile subita per l'utilizzo di autovettura aziendale (pari, dal luglio 2014, ad Euro 155,00). 2. Le prime due censure sono fondate, nei sensi di cui in motivazione. Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito che: 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo

fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". Ora, premesso che la decisione impugnata ha incentrato il giudizio, ai fini della fissazione dell'assegno divorzile, in assenza di una valutazione sul tenore di vita coniugale, sul solo dato rappresentato dalla disparità economica tra i due coniugi, evidenziandola sulla base dell'esame delle risultanze documentali, le censure sono fondate con riguardo alla non omogeneità dei dati messi in comparazione a fine di valutare la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi. Invero, come già chiarito da questa Corte (Cass.n. 9719/2010; Cass. 13954/2018), sia pure in tema di separazione fra i coniugi, "la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poichè in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa". Nella specie, mentre per quanto riguarda il reddito della C. si è fatto riferimento a quello netto, il reddito esaminato dello S. è espressamente quello lordo. La Corte d'appello, inoltre, dopo aver dato atto che l'ex marito si era accollato la rata del mutuo contratto (per Euro 120.000,00) per l'acquisto dell'appartamento ove è andato ad abitare dopo la separazione, non ha tenuto conto di tale onere,

affermando però che l'acquisto dell'immobile denotava una sua capacità di spesa maggiore di quella della ex moglie. Quanto alle altre doglianze, inerenti l'erronea valutazione della documentazione prodotta in ordine sia al reddito goduto dalla C. sia alla incidenza della CGI sulla riduzione stipendiale disposta dal datore di lavoro, le stesse risultano assorbite. 3. Anche il terzo motivo, implicante vizio motivazionale, è fondato, atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la Corte territoriale ha totalmente omesso di considerare che lo S. corrisponde, dal 2012, un assegno per il mantenimento dei due figli, di Euro 1.000,00 con rivalutazione Istat; risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell'incidenza di tale esborso - non esiguo rispetto allo stipendio percepito dallo S. sulla complessiva situazione economica del ricorrente, da porre a raffronto con quella della C., solo all'esito della quale potrà stabilirsi se, ed in quale misura, quest'ultima abbia diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. 4.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione. Il i giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2019