STATUTO DELLA CAMERA TICINESE DI MEDIAZIONE Art. 1 Nome e sede È costituita ai sensi degli art. 60 e ss del CC, un Associazione che assume la denominazione di (in seguito anche CTM). La sua sede ed il suo recapito sono presso il Presidente. Art. 2 Scopo L'Associazione ha quale scopo generale la promozione e la messa in atto di ogni e qualsiasi attività intesa a facilitare, stimolare, sostenere e sviluppare iniziative idonee a diffondere la conoscenza, l'apprendimento, la cultura e la pratica della mediazione e di ogni altro metodo di soluzione negoziata extragiudiziaria dei conflitti ("Alternative Dispute Resolution", A.D.R.) e a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità sulla possibilità di utilizzo in ogni ambito della A.D.R. e della mediazione come possibile soluzione dei conflitti. Art. 3 Attività Nello svolgimento di tutte le sue attività l'associazione si ispira ai principi della mediazione e della A.D.R. Essa svolge in particolare le seguenti attività: a) Coordinare e riunire tutte le persone fisiche attive nell ambito della mediazione; b) Tutelare la qualità professionale dei propri soci e in generale degli operatori del settore attivi nella A.D.R e nella mediazione tramite la promozione della formazione e dell'aggiornamento; c) Sostenere l'adozione ed il rispetto di norme deontologiche, adeguate agli scopi dell' associazione; d) Collaborare con autorità e altri organismi svizzeri ed esteri interessati alla mediazione e alla A.D.R; e) Promuovere la creazione di servizi di mediazione destinati al pubblico.
Art. 4 Risorse Per il perseguimento dei suoi scopi l'associazione si avvale: a) della tassa sociale annuale versata dai propri soci; b) di eventuali contributi privati e pubblici; c) del ricavato dei corsi, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa attuata ai sensi degli art. 2 e 3. L'Associazione non esercita attività lucrativa. Le sue risorse e il ricavato delle attività svolte sono destinati al perseguimento dei suoi scopi. La tassa sociale a carico dei soci è fissata dall'assemblea, su proposta del Comitato. Art. 5 Soci 5.1 Ogni persona fisica, se legittima portatrice di uno o più titoli FSA/FSM o CSMC, che dichiari per iscritto di aderire agli scopi dell'associazione ne diventa socio al momento del pagamento della tassa e della compilazione della scheda socio. La qualità di socio si perde con effetto al 31.12 con le dimissioni, inoltrate per iscritto al Comitato per il tramite del Presidente, per esclusione decisa dall Assemblea se proposta dal Comitato ed automaticamente se vengono meno i presupposti dell affiliazione alla FSA/CSMC/FSM o il pagamento della tassa sociale. 5.2 Socio onorario: Sono soci onorari le persone che hanno onorato le finalità dell associazione e che beneficiano dell acclamazione da parte dell assemblea. Essi non sono tenuti al versamento del contributo annuo per l affiliazione all associazione; non hanno però diritto di voto all assemblea e non sono eleggibili come organi dell associazione. Art. 6 Organi Gli organi dell'associazione sono l'assemblea sociale, il Comitato, l'organo di revisione e le Commissioni permanenti.
Art. 7 Assemblea sociale 7.1 Convocazione, deliberazione: L'Assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci dell' Associazione. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato, almeno una volta all'anno. La convocazione deve essere inviata ai soci per iscritto o via e-mail, almeno 30 giorni prima dell' Assemblea, allegando l'ordine del giorno e gli eventuali progetti di modifica degli statuti e dei regolamenti. L'Assemblea ordinaria può avere luogo anche tramite mezzi elettronici, come via e-mail o videoconferenza. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei soci, mediante convocazione scritta, almeno 10 giorni prima dell' Assemblea. L'Assemblea decide a maggioranza dei soci presenti. Per la modifica degli scopi, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, è invece necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. 7.2 Competenze dell'assemblea sociale sono: a) nomina del Comitato; b) nomina dell'organo di revisione; c) adozione modifica degli statuti; d) approvazione del verbale dell' Assemblea sociale precedente; e) approvazione del rapporto annuale del Comitato e dell'organo di revisione, del consuntivo e del preventivo; f) decisione sulla creazione di servizi di mediazione destinati al pubblico; g) determinazione della tassa sociale annua; h) scioglimento e liquidazione dell'associazione; i) decisione su tutti gli oggetti non attribuiti altri organi sociali.
Art. 8 Comitato Il Comitato è composto da 3 membri al minimo nominati dall'assemblea sociale per il periodo di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, il segretario e il cassiere e affida ai suoi membri le altre incombenze necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. Il Comitato è competente a: a) promuovere e coordinare le attività necessarie per il perseguimento dello scopo; b) curare la gestione corrente degli affari dell'associazione; c) convocare l'assemblea sociale; d) eseguire le decisioni dell'assemblea sociale. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei membri; in caso di parità decide il voto del Presidente. Salvo che per gli affari di amministrazione ordinaria corrente, l'associazione è validamente rappresentata dalla firma congiunta del Presidente e di un membro del Comitato. Art. 9 Organo di revisione L'organo di revisione è composto da un revisore e da un supplente, estranei al Comitato. I revisori devono verificare i conti dell Associazione e presentare un rapporto all' Assemblea per la loro approvazione. L'esercizio sociale annuale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Art. 10 Impegni verso terzi L'Associazione risponde verso terzi unicamente con il suo patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. Art. 11 Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso in ogni tempo dall'assemblea sociale, a maggioranza dei due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento dell' Associazione l'attivo netto sarà devoluto ad altra Associazione o organismo avente identico o analogo scopo.
Art. 12 Disposizione varie e finali Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del CC sulle associazioni (artt. 60 ss). Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva dell 10 maggio 2001, tenutasi a Lugano, presso il Canvetto Luganese, via Simen 14b, e modificati dall'assemblea tenutasi a Lugano 11 giugno 2003, il 20 novembre 2012, il 12 novembre 2013 e il 24.11.2018.