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COMUNE DI LIRIO PROVINCIA DI PAVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 04 Reg.Delib. OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE IUC IMU e TASI ANNO 2017. L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 18,20,nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano: Cognome e nome Qualifica Presente 1) CAGNONI Alessio SINDACO SI 2) CAGNONI Sergio ASSESSORE NO 3) CASARINI Fabio ASSESSORE SI 4) REZZANI Davide CONSIGLIERE si 5) ONNIS Salvatore CONSIGLIERE SI 6) FORTUNATI Giampietro CONSIGLIERE SI 7) REZZANI Gian Paolo Maria CONSIGLIERE SI 8) BELCREDI Stefano CONSIGLIERE NO 9) CASTAGNA Maria Grazia CONSIGLIERE NO 10) TRICARICO Felicia CONSIGLIERE SI 11) TACCONI Pietro CONSIGLIERE NO Presenti n 7 Assenti n 4 Partecipa il Segretario Comunale Dr.Andrea GUAZZI; Il Sig. CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IUC IMU e TASI ANNO 2017. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI - l art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; - i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669; - i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille; - ai sensi del comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; - ai sensi del comma 677 per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili; - il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; RILEVATO CHE - l Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell utilizzatore dell immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore;

- per servizi indivisibili s intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) parte C Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.07.2014; Ritenuto di confermare l individuazione de i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura parziale della spesa la TASI è diretta, esplicitando inoltre il dettaglio dei costi previsti nell anno 2017: Servizi Costi Illuminazione pubblica e servizi connessi 10.800,00 Spese manutenzione strade, sgombero neve e verde pubblico 2.260,00 Valutato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria parziale delle spese correnti dei servizi sopraelencati, risulta necessario confermare per l'anno 2017 le aliquote TASI nella misura del 1,3 per mille per tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione dei fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (D10), cui si applicherà aliquota del 1 per mille, Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) parte B Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.07.2014; Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 4 del 27/04/2016 con cui si sono confermate le aliquote e le detrazioni per l anno 2016 nella seguenti misure: ALIQUOTA 4,5 x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata 1,3 x mille + IMU applicata 4,5 x mille = 5,80 x mille) - ALIQUOTA 9,00 x mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014. Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60xmille: TASI applicata pari a 1,3 + IMU applicata 9,00 x mille = 10,30 x mille, inferiore ad aliquota consentita) - ALIQUOTA 9,00 x mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili). Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013:10,60 x mille: TASI applicata pari a 1,3 + IMU applicata 9,00 x mille = 10,30 x mille, inferiore ad aliquota consentita)

Visto che la L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) all art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono sostituite dalle seguenti: a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ; Preso atto pertanto che con il citato comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l unità immobiliare che l occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Richiamato inoltre l art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); Tenuto conto quindi del gettito IMU nell annualità 2016, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2017, nonché delle specifiche necessità dei programmi di spesa del bilancio di previsione 2017; Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge D E L I B E R A di richiamare ed approvare tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di confermare per l anno 2017 le seguenti aliquote dell Imposta Municipale propria (IMU), già vigenti nell esercizio precedente: - ALIQUOTA 4,5 x mille per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nel rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata 1,3 x mille + IMU applicata 4,5 x mille = 5,80 x mille);

- ALIQUOTA 9,00 x mille per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014 nel rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a 1,3 x mille + IMU applicata 9,00 x mille = 10,30 x mille); - ALIQUOTA 9,00 x mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili nel rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a 1,3 x mille + IMU applicata 9,00 x mille = 10,30 x mille); 3) di confermare le seguenti aliquote per l applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2017: Aliquota base Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 1 per mille 1,3 per mille Immobili non produttivi ai sensi dell art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società, immobili locati, classificati in categoria D 1 per mille Altri fabbricati (comprese aree edificabili) 1,3 per mille 4. di confermare nel 30% la quota dovuta dall occupante dell unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare e di conseguenza nel 70% la quota dovuta dal proprietario; 5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2017; 6. di confermare per l anno 2017 in numero DUE le rate per il pagamento del Tributo TASI, aventi scadenza 16.10.2017 e 16.12.2017; 7. Di confermare i seguenti servizi indivisibili, con relativa stima di costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da prospetto seguente, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: Servizi Costi Illuminazione pubblica e servizi connessi 10.800,00 Spese manutenzione strade, sgombero neve e verde pubblico 2.260,00 8) di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico, di cui all articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 36, tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000. Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI LIRIO PAVIA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. n 04 del 30 Marzo 2017 Il sottoscritto dott. Giuseppe Fabrizio Cabri, in qualità di responsabile Servizio Amministrativo e Tributi dell'unione di Comuni lombarda Colline d'oltrepò, rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all'oggetto,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del D.lgs n 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTI F.to (CABRI Giuseppe Fabrizio)

COMUNE DI LIRIO PAVIA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. n 4 del 30 marzo 2017. Il sottoscritto dott. Giuseppe Fabrizio Cabri, in qualità di delegato comunale presso il Comune di Lirio della Responsabile del Servizio Finanziario dell'unione di Comuni lombarda Colline d'oltrepò sig.ra Caterina Roveda, rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione di cui all'oggetto,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del D.lgs n 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. IL DELEGATO DEL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO F.to (CABRI Giuseppe Fabrizio)

letto e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CAGNONI Alessio F.to Dr.Andrea GUAZZI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE l sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 22/05/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Lì, 22/05 /2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.Andrea GUAZZI Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo. li 22/05 /2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.Andrea GUAZZI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Il 22/05 /2017 è decorso il termine di cui al 3 comma dell'art.134,del t.u.n 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi, x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4,del T.U.n 267/2000. Lì, 22/05 /2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.Andrea GUAZZI