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Comune di CUGNOLI Provincia di PESCARA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI S O M M A R I O Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DESCRIZIONE CAPO I - NORME GENERALI Oggetto del regolamento - Finanziamento Definizioni Commissione consultiva CAPO II - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI» Soggetti beneficiari dei «contributi» Scopo dei «contributi» Carattere dei «contributi» Procedura per l assegnazione dei «contributi» Erogazione dei «contributi» CAPO III - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI» Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari» Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti Procedura per l assegnazione dei «sussidi e degli «ausili finanziari» CAPO IV - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI» Soggetti beneficiari di «vantaggi economici» Scopo della concessione di «vantaggi economici» Natura del «vantaggio economico» Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CAPO V - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL ALBO DEI Istituzione dell albo Aggiornamento periodico dell albo Pubblicità dell albo SOGGETTI BENEFICIARI CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI Riesame delle situazioni in atto Termine per la conclusione dei procedimenti Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati Leggi ed atti regolamentari Pubblicità del regolamento Rinvio dinamico Tutela dei dati personali Norme abrogate Entrata in vigore Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 4 settembre 2014

Pagina 3 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento - Finanziamento 1. Il presente regolamento, in attesa della compiuta applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, come individuati nell art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina, ai sensi dell art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per: a) la concessione di contributi; b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari; c) l attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati. 2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l aggiornamento dell albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118. 3. Il consiglio comunale nell ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al comma 1. Art. 2 Definizioni 1. Ai soli fini del presente regolamento: A) per «concessione di contributi»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.; B) per «concessione di sussidi ed ausili finanziari»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall art. 38 della costituzione. In particolare si intende: per «sussidio»: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona per «ausilio finanziario»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare e transitorio stato di difficoltà economica della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie. Ha sempre carattere straordinario. C) per «attribuzione di vantaggi economici»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «collaborazioni» ed i «patrocini» senza concessioni in denaro. Art. 3 Commissione consultiva 1. Ai fini dell applicazione del presente regolamento è istituita una «commissione comunale consultiva» così composta:

Pagina 4 sindaco o suo delegato presidente n. 2 membri designati dai capigruppo consiliari di cui n. 1 di maggioranza e n. 1 di minoranza. 2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, è nominata con deliberazione della giunta comunale per tutto il periodo in cui la stessa giunta rimane in carica. 3. La Commissione ha natura consultiva. E chiamata a formulare pareri obbligatori (salvo eccezioni disciplinate nel presente regolamento), ma non vincolanti, in tutti i casi e con le modalità indicate negli articoli che seguono. 4. La Giunta Comunale può discostarsi dal parere formulato dalla Commissione dandone congrua e motivata giustificazione nell atto deliberativo di concessione. CAPO II CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI» Art. 4 Soggetti beneficiari dei «contributi» 1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a): a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata. 2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa. 3. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo e/o preclusivo, le sovvenzioni finanziarie possono essere date per il raggiungimento delle seguenti finalità: Per funzioni e feste religiose; Per spettacoli teatrali e musicali; Per fini culturali ed educativi; Per attività sportive, ricreative, sociali e socio-sanitarie Per feste pubbliche e patronali, manifestazioni; Per fiere e mostre; Per attività di ricerca storica, letteraria, scientifica e pubblicazioni. 4. La sovvenzione o il contributo sono in ogni caso subordinati alle effettive disponibilità di bilancio. Art. 5 Scopo dei «contributi» 1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse e comunque a finalità che diano lustro alla

Pagina 5 collettività di Cugnoli. 2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel comune. Art. 6 Carattere dei «contributi» 1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere: a) straordinario: in caso di intervento «una tantum» teso a sanare situazioni eccezionali; b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari. Art. 7 Procedura per l assegnazione dei «contributi» 1. L assegnazione dei contributi è decisa con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3, sulla base di richiesta motivata, corredata della necessaria documentazione. 2. La domanda deve indicare: a) l attività cui la richiesta si riferisce; b) il grado di coinvolgimento dei cittadini; c) il costo complessivo previsto opportunamente documentato; d) l indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta; e) l indicazione dell entità dell intervento richiesto; f) gli eventuali ricavi attesi. Art. 8 Erogazione dei «contributi» 1. Tutti i contributi sono erogati previa adozione di apposita determinazione del responsabile del servizio a seguito di richiesta degli interessati. 2. La somma corrisposta non può mai essere superiore ai costi previsti e/o alla differenza costi-ricavi. 3. Se non risulta pienamente rispettata la condizione di cui al precedente comma il contributo può essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione. 4. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può autorizzare la concessione, sulla somma programmata, di acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

Pagina 6 CAPO III CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI» Art. 9 Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari» 1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall art. 2, comma 1, lettera b), l amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti. 2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni. 3. La stessa disciplina è osservata nell esercizio delle funzioni attribuite con l art. 19, comma 1, n. 16 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. Art. 10 Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti. 1. Possono usufruire dei sussidi, come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera b), le persone residenti in questo Comune il cui indicatore ISEE sia inferiore o pari a 5.000,00 e le persone residenti in questo Comune che, nonostante un indicatore ISEE superiore a 5.000,00, versino in situazione di difficoltà economica ricollegabile alla presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap o invalido ai sensi della legge n. 104/1992; questo intervento può avere carattere continuativo. 2. Possono usufruire degli ausili finanziari, come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera b), le persone residenti n questo Comune che si trovino in un particolare e transitorio stato di difficoltà economica della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie; questo intervento ha sempre carattere straordinario. 3. La concessione di sussidi ed ausili finanziari è disposta solo in quanto compatibile con le disponibilità di bilancio. Art. 11 Procedura per l assegnazione dei «sussidi ed ausili finanziari» 1. La concessione dei sussidi ed ausili finanziari, come sopra definiti, è disposta dalla Giunta Comunale, sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 3 la quale si esprime su richiesta degli interessati e tenuto conto del parere dell Assistente Sociale. 2. La richiesta degli interessati dovrà contenere tutti gli elementi documentali necessari a valutare la sussistenza dello stato di indigenza o dello stato di difficoltà finanziaria richiesto dall art. 2, comma 1, lett. b) e dal precedente art. 10. 3. I sussidi, se continuativi, hanno cadenza mensile anticipata e sono corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese, per la durata massima di mesi 6 (sei). Allo scadere di ciascun periodo di erogazione dovrà essere presentata nuova domanda a norma del precedente comma 2. 4. L erogazione degli ausili finanziari avviene una tantum.

Pagina 7 5. Nei casi di assoluta urgenza, solo per gli ausili finanziari, la concessione può essere disposta dalla Giunta Comunale prescindendo dal parere della predetta Commissione. La medesima viene portata a conoscenza della Commissione nella prima riunione utile successiva. CAPO IV ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI» Art. 12 Soggetti beneficiari di «vantaggi economici» 1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera c): a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica. 2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa. Art. 13 Scopo della concessione di «vantaggi economici» 1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato, così come indicato dall art. 2, comma 1, lett. c). 2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati. Art. 14 Natura del «vantaggio economico» 1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative: a) al godimento di un bene comunale mediante: - la concessione di un bene immobile comunale a titolo gratuito o agevolato; - la concessione di alloggi di proprietà comunali a titolo gratuito o inferiore al canone sociale; - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc. ; - la concessione in uso di un bene mobile (per esempio attrezzatura) di proprietà comunale; b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata; a titolo d esempio (non esaustivo): - trasporto scolastico; - mensa; - attività sportive gestite dal Comune; 2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali

Pagina 8 per l uso dei beni comunali. Art. 15 Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale» 1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l indicazione: a) dei motivi della richiesta; b) dell uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio; c) per le persone giuridiche: l elenco degli amministratori; d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi. 2. La concessione del bene è disposta dalla giunta comunale sentita la commissione di cui all art. 3. Può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto. 3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione è allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2 che disciplina anche le condizioni economiche della concessione. 4. Per l uso occasionale del bene (inferiore a 7 giorni consecutivi) non è richiesto il contratto ed il medesimo è disposto direttamente dal Sindaco. 5. E, di norma, assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia), salvo diversa motivata decisione. CAPO V ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI Art. 16 Istituzione dell albo 1. Ai sensi dell art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è istituito l albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sussidi e benefici di natura economica. Art. 17 Aggiornamento periodico dell albo 1. Annualmente, entro il 30 novembre, il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell albo, provvede al suo aggiornamento. 2. Tutti i soggetti cui, nel corso dell anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica disciplinati dal presente regolamento, sono inseriti nell albo di cui al precedente art. 23. Per ciascun soggetto viene indicata la natura

Pagina 9 del beneficio economico, l importo erogato nonché la disposizione di legge o regolamentare sulla base della quale ha avuto luogo la erogazione. Art. 18 Pubblicità dell albo 1. L albo di cui al precedente art. 16, è pubblicato nel rispetto delle esigenze di privacy e riservatezza garantite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Pagina 10 CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 Riesame delle situazioni in atto 1. Entro mesi 6 dall adozione del presente regolamento, il responsabile del servizio dà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto. 2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame è esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura. Art. 20 Termine per la conclusione dei procedimenti 1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all applicazione del presente regolamento, come voluto dall art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, sono fissati come dal seguente prospetto: Num. d ord. INTERVENTI 1 Concessione dei contributi di cui al capo II 2 3 Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo III Attribuzione di vantaggi economici di cui al capo IV 30 Concessione di sussidi 30 Concessione di ausili 30 finanziari Godimento di un bene 30 comunale Giorni utili per la definizione

Pagina 11 Art. 21 Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati 1. Quando l onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, trovano applicazione le norme di cui al presente regolamento. Art. 22 Leggi ed atti regolamentari 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili: a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali; b) le leggi regionali; c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia. Art. 23 Pubblicità del regolamento 1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 2. Di una copia del presente regolamento sono dotati i membri della commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l ufficio di polizia municipale. Art. 24 Rinvio dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 25 Tutela dei dati personali 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 26 Norme abrogate 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme

Pagina 12 regolamentari con esso contrastanti. Art. 27 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.