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MUNICIPIO DI MESSINA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI Approvato con deliberazione Consiliare del 26/01/04 n 3/c Pubblicato dal 01/02/04 al 15/02/04 Esecutivo dal 11/02/04 1

Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazioni in attuazione delle disposizioni contenute nell art. 43 della legge 449/1997, dell art. 119 del D. Lgs. 267/2000, dell art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell 1.4.1999, come sostituito dall art. 4, comma 4, del CCNL del 15.10.2001 (e dell art. 26, comma 1, lett b) del CCNL del 23.12.1999 per l area della dirigenza. 2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali. Art. 2 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari 1. I contratti di sponsorizzazioni possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l ente, del previsto risultato da parte dello sponsor. Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) Per contatto di sponsorizzazione : un contatto a titolo oneroso mediante il quale il Comune offre, nell ambito di proprie iniziative, ad un terzo sponsor, che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.; b) Per sponsorizzazione : ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d immagine; c) sponsor : ai sensi dell art. 119 del T.V. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune; d) per spazio pubblicitario : lo spazio fisico ed il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione del Comune per la pubblicità dello sponsor. Art. 4 Scelta dello sponsor 1. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso. 2. All avviso anzidetto è data pubblicità mediante pubblicazione all albo pretorio e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione. In ogni caso, dell avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati. 3. L avviso, di cui ai precedenti commi, contiene in particolare i seguenti dati: a) l iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario; b) l esatta determinazione dello spazio utilizzabile e la durata della pubblicità; c) le modalità ed i termini di presentazione dell offerta. 4. L offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica: a) il bene,il servizio, l immagine, ecc. che si intende pubblicizzare; b) il corrispettivo della sponsorizzazione. 2

5. L offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) se persone fisiche: a) l inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; b) l inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; c) l inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. se persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni anzidette riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza dovrà essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti; per i soggetti pubblici: a) il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti; b) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 1. L offerta dovrà, inoltre, contenere l assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. 2. L offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell ufficio, è approvata con atto deliberativo della giunta tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 6 del presente regolamento. 3. Ove pervengono più offerte, con l atto di Giunta anzidetto è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione; 4. La graduatoria è formata in ragione della maggior utilità economica per il Comune: 5. Definita la graduatoria gli spazi pubblicitari sono assegnati sino alla copertura totale degli stessi in misura di uno per ciascun sponsor cominciando dal primo della graduatoria. In caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria. Art. 5 Individuazione delle iniziative per le quali è ammessa la pubblicità e gestione delle sponsorizzazioni 1. Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal dirigente responsabile dell iniziativa sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla giunta comunale con apposito atto, a seguito di esame di specifico progetto predisposto dal dirigente stesso. 2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti le attività dell amministrazioni, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal comune o suo concessionario od affidatario. 3. La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto nel quale verranno stabiliti in particolare: a) il diritto per lo sponsor alla pubblicità non esclusiva nel corso delle iniziative per le quali è prevista; b) le forme di promozione, comunicazione e pubblicità; c) la durata del contratto di sponsorizzazione; 3

d) il corrispettivo per la sponsorizzazione. 4. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato prima della firma del contratto. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell affidamento. Art. 6 Contratto di sponsorizzazione 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; b) la durata del contratto di sponsorizzazione; c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor; d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Art. 7 Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni 1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati. 2. L utilizzo di tali proventi è subordinato all approvazione di apposito progetto da parte della giunta comunale, su proposta del dirigente interessato alla realizzazione del progetto stesso. Art. 8 Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili 1. L amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) ritenga possa derivare un conflitto d interesse fra attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Art. 9 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste. 2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall art. 13 della legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni. 3. Titolare del trattamento è il comune di Messina in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata 4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all applicazione del presente regolamento. 5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento. 4

Art. 10 Aspetti fiscali 1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. 2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell immagine dello sponsor ( spazio pubblicitario ) è pari all importo specificato al comma 1. Art. 11 Verifiche e controlli 1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. 2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione. Art. 12 Riserva organizzativa 1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal comune nei modi precisati dall art. 4 del presente regolamento. 2. E, tuttavia, facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario. Art. 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme e legge vigenti. A cura dell URP Un amico in Comune 5

INDICE Pag. Art. 1 Oggetto e finalità.. 2 Art. 2 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari 2 Art. 3 Definizioni 2 Art. 4 Scelta dello sponsor.. 2 Individuazione delle iniziative per le quali è ammessa la pubblicità e gestione delle sponsorizzazioni. 3 Art. 5 Art. 6 Contratto di sponsorizzazione. 4 Art. 7 Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni. 4 Art. 8 Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili. 4 Art. 9 Trattamento dei dati personali.... 4 Art. 10 Aspetti fiscali.... 5 Art. 11 Verifiche e controlli.... 5 Art. 12 Riserva organizzativa. 5 Art. 13 Entrata in vigore... 5 6