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COMUNE DI COSTA VOLPINO Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE N 19 del 21/05/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014 L'anno duemilaquattordici, addì ventuno del mese di maggio alle ore 20:30, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale. Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione. All inizio della trattazione dell argomento di cui all oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 1 BONOMELLI MAURO X 8 BERTONI MARCO X 2 RINALDI PATRICK X 9 BAIGUINI LORENZO X 3 BONADEI ANDREA X 10 BONALDI GIANPIETRO X 4 CAPITANIO MARIA GRAZIA X 11 BETTOLI LUIGI X 5 BAIGUINI FEDERICO X 12 MARTINELLI GIAN PIETRO X 6 AZZARINI ERNESTO X 13 FIGAROLI ROMINA X 7 BOTTICCHIO VALENTINO X VALTER PRESENTI: 9 ASSENTI: 4 Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla redazione del presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Mauro Bonomelli, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato, posto al n.7 dell ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014 Il Sindaco-Presidente dà la parola all Assessore Bonadei Andrea il quale illustra l argomento con delle slides che si allegano come parte integrante e sostanziale al presente verbale. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione riportata in calce Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell articolo 49, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito: Consiglieri Presenti n. 9 Consiglieri Votanti n. 7 Consiglieri Favorevoli n. 7 Consiglieri Contrari n. / Consiglieri astenuti n. 2 (Bettoli Figaroli) DELIBERA 1. Di approvare la proposta di Deliberazione n. 14 del 03/04/2014 riportata in calce alla presente. 2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito: Consiglieri Presenti n. 9 Consiglieri Votanti n. 9 Consiglieri Favorevoli n. 9 Consiglieri Contrari n. / Consiglieri astenuti n. /

Proposta di Deliberazione N 14 del 03/04/2014 PREMESSO che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo l Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l Imposta Municipale Propria, in tutti i comuni del territorio nazionale; RICHIAMATO l art. 13, c. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 anche per l IMU; VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, posto in approvazione ad un precedente punto all ordine del giorno della presente adunanza del Consiglio Comunale, in vigore dal 1 gennaio 2014; VISTO il comma 677 dell art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014) secondo cui il comune può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, il relazione alle diverse tipologie d immobile. Per il 2014, l aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; TENUTO CONTO del gettito IMU nell annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, delle necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno istituire per l anno 2014 le aliquote dell imposta municipale propria (IMU) come di seguito riportato: ALIQUOTA 4,0 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (aliquota massima IMU 6 per mille aliquota TASI applicata pari a 2,0 per mille somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille); Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie (categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata; ALIQUOTA 8 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; (Aliquota massima IMU 10,60 per mille aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,60 per mille); CONSIDERATO di determinare la seguente detrazione per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014: Per l unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; La detrazione per abitazione principale si applica anche alle seguenti fattispecie: - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. - agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendo prorogate di anno in anno; VISTO il decreto del 29.04.2014 del Ministero dell interno di differimento del termine per l approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31.07.2014; VISTO il D. Lgs n. 267/2000; PROPONE 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) anno 2014: ALIQUOTA 4,0 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie (categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata; ALIQUOTA 8 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 3. di dare atto che viene rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia d immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 4. di determinare la seguente detrazione per l applicazione dell imposta Municipale Propria IMU : per l unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; La detrazione per abitazione principale si applica anche alle seguenti fattispecie: - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. - agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 5. di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1 gennaio 2014 e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC posto in approvazione ad un precedente punto all ordine del giorno della presente adunanza del Consiglio Comunale, in vigore dal 1 gennaio 2014;

6. di dare atto altresì che a decorrere dall anno d imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, entro il termine di cui all art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall anno d imposta 2013, le suddette deliberazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. La trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell obbligo di invio di cui al combinato disposto dell art. 52, comma 2, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 7. di dichiarare con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi dell art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. IL SINDACO Atto Firmato Digitalmente IL SEGRETARIO COMUNALE Atto Firmato Digitalmente