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Etica Pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie DPR n.207/ 2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici Le principali novità in materia di esecuzione lavori Napoli, 7 Novembre 2011 1

Etica Pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie Laboratorio del 7 novembre 2011 DPR n.207/ 2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici Le principali novità in materia di esecuzione lavori Inquadramento normativo e profili generali; Cenni sul regime transitorio; DURC e intervento sostitutivo della Stazione Appaltante; Stipula del contratto e garanzie; Ruolo e responsabilità del Rup e del direttore lavori; Consegna dei lavori e standstill; Sospensione e proroga dell esecuzione del contratto; Subappalto; Adeguamento dei prezzi; Lavori in economia. Le ulteriori norme in materia di esecuzione lavori: Tracciabilità dei flussi finanziari, D.L. 70-2011 (cd. Decreto Sviluppo), Contabilità dei Lavori e Collaudo La tracciabilità dei pagamenti; Modifiche introdotte dal D. L. 70/2011 (Decreto sviluppo) e relative all esecuzione dei contratti (riserve e interpello); Contabilità dei lavori; Collaudo e certificato di regolare esecuzione.

Art. 357, comma 6 Norme transitorie Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34. Napoli, 7 Novembre 2011 3

Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva Obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici dell acquisizione d ufficio. Previsione delle fasi del procedimento in cui è necessario acquisire il DURC: per la fase esecutiva la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 prevede un DURC per ciascun SAL e un DURC per lo stato finale riferiti a ciascun contratto; la validità trimestrale è riferita al pagamento per il quale il DURC è stato richiesto. Eccezione solo per gli affidamenti diretti per cui il DURC ha validità trimestrale in relazione all oggetto e non allo specifico contratto. Obbligo di richiederlo quando tra le varie fasi (stipula e stato avanzamento) intercorrano più di 180 gg. Obbligo di acquisizione in riferimento ai subappaltatori ai fini del rilascio della autorizzazione al subappalto. Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell esecutore e del subappaltatore (art. 4) mediante trattenuta dell importo corrispondente all inadempienza dal certificato di pagamento. Proposta da parte del RUP di risoluzione del contratto ex art. 135 del codice previo contraddittorio in caso di acquisizione di Durc negativo per due volte consecutive. Analoga previsione per il subappaltatore (revoca dell autorizzazione al subappalto). Napoli, 7 Novembre 2011 4

Art. 123-129 Requisiti dei fideiussori e garanzie (1) Previsione del rilascio delle garanzie da parte degli intermediari finanziari (art. 127) iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell economia e delle finanze. Richiamo al progressivo svincolo già previsto dall art. 113 del codice e previsione che l ammontare residuo della cauzione definitiva (25%) deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (lavori fino a 200.000,00), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L art. 125 in riferimento alla polizza di assicurazione per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, prevede che l importo della somma assicurata deve corrispondere all importo del contratto (la somma può anche eccedere l importo contrattuale ma l amministrazione deve motivare la scelta). Napoli, 7 Novembre 2011 5

Art. 123-129 Requisiti dei fideiussori e garanzie (2) Per appalti integrati sopra i 75 milioni e, se previsto dal bando di gara, per appalti di sola esecuzione sopra i 100 milioni di euro, in attuazione dell art. 129 del codice, diventa obbligatoria la garanzia globale di esecuzione, caratterizzata da un duplice oggetto: la garanzia di cui all art. 113 del codice cioè la garanzia di buon adempimento e la garanzia di fare, cioè far conseguire alla S.A., non il recupero degli oneri subiti, ma l oggetto del contratto, attraverso l'indicazione di almeno due sostituti in grado di subentrare al contraente originario in caso di risoluzione del contratto o fallimento dell esecutore. Napoli, 7 Novembre 2011 6

Art. 137 Documenti facenti parte integrante del contratto 1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati: a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell invito; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; d) l'elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dall articolo 131 del codice; f) il cronoprogramma; g) le polizze di garanzia. 2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1. 3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. 4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali. Napoli, 7 Novembre 2011 7

Art. 9. Responsabile del procedimento (1) 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell elenco annuale di cui all articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Napoli, 7 Novembre 2011 8

Art. 9. Responsabile del procedimento (2) 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni: a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni; d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. Napoli, 7 Novembre 2011 9

Art. 9. Responsabile del procedimento (3) 4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all articolo 28, comma 1, lettera c), del codice. 5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Napoli, 7 Novembre 2011 10

Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. Napoli, 7 Novembre 2011 11

Art. 148 Direttore dei lavori 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d arte ed in conformità del progetto e del contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell inosservanza, da parte dell esecutore, della disposizione di cui all articolo 118, comma 4, del codice. Napoli, 7 Novembre 2011 12

Art. 152 Disposizioni e ordini di servizio 1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. 2. Nell ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest ultimo l emanazione di ordini di servizio all esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell appalto. 3. L ordine di servizio è l atto mediante il quale sono impartite all esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all atto della firma immediatamente successiva all ordine di servizio oggetto di riserve. Napoli, 7 Novembre 2011 13

Art. 153 Consegna dei lavori (1) L art. 153 contiene il riferimento all efficacia del contratto e dell aggiudicazione e allo standstill previsti dal codice dei contratti (art. 11). Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace (entro 45 gg. dalla stipula). Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (c.d consegna sotto riserva di legge) Art. 11, comma 9 del codice: La consegna in via d urgenza non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 (35 gg. decorrenti dall invio dell ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva) e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara(procedure negoziate e in economia), ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. (Si deve trattare di fatti nuovi ed imprevedibili e non di ritardi nelle procedure imputabili alla stazione appaltante). Napoli, 7 Novembre 2011 14

Art. 153 Consegna dei lavori (2) Nel caso di consegna in via d urgenza il direttore dei lavori dovrà controllare tutte le spese sostenute dall appaltatore al fine di poterle reintegrare in caso di mancata approvazione del contratto; in caso di mancata stipula, infatti, l aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi comprese quelle per le opere provvisionali. L'art. 153, comma 9, riprendendo la vecchia disposizione stabilisce che qualora, per cause imputabili all'amministrazione la consegna dei lavori non abbia luogo entro 45 giorni dalla stipula del contratto, l'appaltatore può formulare istanza di recesso con diritto al rimborso delle spese sostenute. È previsto che la stazione appaltante non può opporsi a tale istanza di recesso se sia trascorsa la metà del tempo utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. La disposizione restringe il periodo entro il quale l'amministrazione può opporre diniego al recesso dell'appaltatore. Napoli, 7 Novembre 2011 15

Art. 154 Processo verbale di consegna Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) le aree, i locali, l ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell esecutore, unitamente ai mezzi d opera per l esecuzione dei lavori; c) la dichiarazione che l area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l avvio e la prosecuzione dei lavori. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell opera lo richieda. In caso di urgenza, l esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell articolo 158. Napoli, 7 Novembre 2011 16

Art. 155 comma 3 Differenze riscontrate all'atto della consegna Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all articolo 154, comma 7. Napoli, 7 Novembre 2011 17

Art. 157 Riconoscimenti a favore dell esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, l esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. Ove l'istanza dell esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190. Napoli, 7 Novembre 2011 18

Artt. 158-160 Sospensione dei lavori La sospensione dei lavori, può essere ordinata dal direttore dei lavori nei casi di: avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali (es. varianti) che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. Ai sensi dell art. 141 comma 3 è previsto il pagamento di un SAL in caso di sospensione superiore a 45 gg. (in luogo dei 90 previsti dal precedente regolamento) nei limiti degli importi maturati a quella data la disposizione va riferita a tutte le forme di sospensione. L art. 158, al comma 8, stabilisce ora espressamente che le contestazioni dell esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Napoli, 7 Novembre 2011 19

Art. 170 Subappalto E contratto accessorio al contratto principale. E una deroga al principio per cui negli appalti pubblici il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E oggetto di necessaria autorizzazione. Varie condizioni, previste dall art. 118 del codice, tra cui: Indicazione in sede di offerta; Richiesta di autorizzazione completa di varie dichiarazioni; Deposito del contratto almeno 20 gg. prima dell inizio dei lavori; Limiti percentuali (30%) dell importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto; il D.L. 70 ha ridotto al 20% la percentuale dei lavori della categoria prevalente subappaltabili; Ribasso sui prezzi del contratto non superiore al 20%; Possesso dei requisiti di qualificazione e generali; Il comma 8 contiene la definizione di cottimo: Il cottimo di cui all articolo 118 del codice consiste nell affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all importo totale dei lavori affidati e non all importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d opera da parte dell esecutore. Napoli, 7 Novembre 2011 20

Artt. 171 e 172 Adeguamento dei prezzi Al fine di salvaguardare il giusto equilibrio tra gli interessi dell impresa e quelli della SA di certezza della spesa il regolamento ha disciplinato le modalità di applicazione degli istituti previsti dall art. 133 del codice della compensazione e del prezzo chiuso L istituto della compensazione prevede che qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento (modifica apportata dal D.L. 70/2011) e nel limite delle somme accantonate per imprevisti Il prezzo chiuso, consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. Napoli, 7 Novembre 2011 21

Artt. 173-177 Lavori in economia (1) L art. 173 disciplina il contenuto dell atto di cottimo che tra le altre cose deve prevedere le condizioni di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori; Il secondo comma dell art. 173 precisa che: l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice (lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro) è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. Anche alle procedure in economia si applicano le norme sulle comunicazioni di cui all art. 79 del Codice dei contratti, in quanto principi generali (in questo senso si è pronunciata la giurisprudenza) e l obbligo di acquisire il DURC. L art. 179 colma una lacuna del precedente regolamento prevedendo in modo dettagliato la contabilizzazione dei lavori in economia nell ambito di contratti d appalto I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. Napoli, 7 Novembre 2011 22

Artt. 173-177 Lavori in economia (2) L art. 210 prevede una contabilità semplificata per i lavori in economia fino a 40.000 euro: 1. la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. 2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Napoli, 7 Novembre 2011 23