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PORTALE Diritti e Pari Opportunità- DIRITTI DEI CITTADINI Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini Inf 40300 1. Come fare I cittadini - singoli o associati possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n.241/90 e s.m.i., e dal Regolamento capitolino - Deliberazione Assemblea Capitolina n 6/12.2.2019. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia - in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi, ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Si può accedere in due modi: - informalmente, mediante richiesta motivata anche solo verbale presso l Ufficio che detiene l atto o l informazione. L'interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l'individuazione del documento richiesto. L'ufficio risponde immediatamente e senza formalità. - formalmente, qualora l accesso informale non sia possibile, mediante richiesta scritta e motivata debitamente sottoscritta, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, da esibire all atto della richiesta (il documento può essere omesso quando l istanza sia sottoscritta con firma digitale ). L istanza si presenta all URP, se istituito, altrimenti presso l Ufficio che detiene l atto. La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, ovvero tramite fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata. L'Ufficio rilascerà una ricevuta con il nome del responsabile del procedimento e l indicazione dei termini per la risposta. Insieme all istanza il cittadino deve presentare, debitamente sottoscritto, il modulo per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 -General Data Protection Regulation. IN FONDO ALLA PAGINA, NELLA SEZIONE ALLEGATI PUBBLICARE IL NUOVO REGOLAMENTO (Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, DELIB.A.C. N.6/2019) ED ELIMINARE IL VECCHIO REGOLAMENTO. --1

NELLA STESSA PAGINA, NELLA SEZIONE MODULISTICA, SOSTITUIRE IL MODELLO PUBBLICATO CON QUELLO AGGIORNATO CHE SI TRASMETTE CON LA PRESENTE NOTA con l etichetta Domanda di accesso ai documenti amministrativi 2. Costo e modalità di pagamento La visione dei documenti è gratuita. L estrazione di copie è soggetta al pagamento del costo di riproduzione, cartacea o su supporto informatico, o di trasmissione via fax, dei diritti fissi, sulla base delle tariffe stabilite annualmente dall Ente per i servizi a domanda individuale. Il rilascio di copie conformi all originale è subordinato ad una specifica richiesta in bollo, fatti salvi i casi di esenzione, al pagamento del costo di riproduzione e dei diritti fissi oltre alla imposta (bollo acquistabile presso le rivendite autorizzate) correlata al numero delle copie/facciate rilasciate. L importo complessivo dovuto sarà comunicato al richiedente a conclusione del procedimento. Il pagamento può essere effettuato presso la struttura, con POS nelle Strutture abilitate, o attraverso i servizi interattivi e di pagamento presenti nel Portale istituzionale di Roma Capitale, integrati con l infrastruttura nazionale del Nodo PagoPa, previa creazione di apposita reversale da parte degli Uffici, recante l Identificativo Univoco di Versamento (IUV). Il pagamento può essere effettuato anche: presso gli Uffici Postali, compilando il bollettino PA, ovvero con il bollettino PA premarcato rilasciato dagli uffici; presso la Banca o altri istituti di pagamento, i tabaccai e le ricevitorie, i supermercati integrati nel sistema PagoPA, utilizzando il codice IUV o il QR code o il codice a barre riportati nel bollettino; mediante il proprio home-banking, selezionando il circuito CBILL (questa modalità può essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo PagoPA), scegliendo Roma Capitale e inserendo lo IUV. copia fotostatica in bianco e nero copia fotostatica a colori Riproduzione digitale in formato non modificabile 0,25 a pagina formato A4 / 0,50 a pagina formato A3 0,35 a pagina formato A4 / 0,70 a pagina formato A3 0,10 a pagina Costo Cd 2,00 --2

Trasmissione via fax Diritti di ricerca 1,30 a pagina A4 1,50 per ogni singolo documento Bollo (in caso di richiesta di copia conforme all originale) 16,00 inserire la sezione Allegati, in fondo alla pagina: 1) con la pubblicazione della deliberazione G.C. n.245 /2018 con la seguente etichetta Determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2019 2) con la pubblicazione della deliberazione A.C.n.6/2019 con la seguente etichetta Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni attivare il collegamento esterno a Normattiva (art.53 Nuovo Codice Appalti) http://www.normattiva.it/shownewsdetail;jsessionid=tlgzm700cp8q7u2kchhvrg.n a1-prd-norm?id=617&backto=evidenza 3. Termini Per l accesso agli atti informale: immediato. Per l accesso agli atti formale: 30 giorni consecutivi. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta (silenzio diniego). Nel caso la richiesta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente, non oltre 10 gg. dalla ricezione da parte dell ufficio competente, con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione (il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata). L accoglimento della richiesta di accesso a un documento può comportare anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento. L Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Entro 10 gg. dalla ricezione della predetta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine e, accertata l avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei soggetti controinteressati, l Amministrazione risponde alla richiesta di accesso. --3

4. Esclusioni e limiti In caso di mancato accoglimento della richiesta, con provvedimento dirigenziale può essere disposto: - il differimento dell accesso, nel caso di atti soggetti ad ulteriori procedimenti che ne determinano la temporanea non esigibilità; - la limitazione, da effettuarsi previo occultamento dei soli dati la cui conoscenza costituisca effettivo pregiudizio agli interessi oggetto di esclusione dal diritto di accesso; - il diniego, nel caso di atti esclusi dal diritto di accesso o oggetto di divieto di divulgazione previsti dall ordinamento; Il procedimento di accesso agli atti si conclude anche con il silenzio-diniego trascorsi inutilmente 30 giorni. Non sono ammesse richieste generiche di intere categorie di documenti, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli Uffici. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative (All. tab. A deliberazione A.C.n.6/2019, visualizzabile in fondo alla pagina), sono previste categorie di atti esclusi dal diritto di accesso ed atti la cui richiesta dà luogo ad un differimento per temporanea non esigibilità. IN FONDO ALLA PAGINA pubblicare, COME ALLEGATO, LA DELIBERAZIONE A.C. N.6/2019 con l etichetta Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni 5. Tutela amministrativa e giurisdizionale In caso di diniego dell accesso, espresso o tacito, di differimento o limitazione dello stesso, è possibile chiedere il riesame al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale, oppure presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni. --4

In caso di richiesta di riesame al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per proporre ricorso al T.A.R. si interrompe e ricomincia a decorrere dal ricevimento dell esito dell istanza al Difensore Civico. AGGIUNGERE: Link esterni Città Metropolitana-Difensore Civico https://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/la-citta-metropolitana/strutturaorganizzativa/altri-organismi/difensore-civico/ --5