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.<.. Servizi Comunali SpA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, LIBERALITA' O ALTRE UTILITÀ' ECONOMICHE E PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA Approvato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo nella sua seduta del 22 luglio 2016 Adottato dan'amministratore Unico con Decreto n. 02/2016 del 25 luglio 2016

ART 1 NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, DELLE ALTRE UTILITÀ' ECONOMICHE, DELLE LIBERALITA' 1. l benefici assumono la forma di contributi, allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali la Società si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che la svolge, e in quanto tale riceve il contributo, risulta indifferente. Nei contributi la percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa. A fronte di richieste di particolare ed evidente rilevanza o di richieste da parte di Enti Istituzionali (ad esempio Scuole per interventi di educazione ambientale) potrà essere disposta la concessione di contributi senza ulteriori formalità. La Società può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora decida di acquisire la veste di soggetto copromotore, assumendo tale attività come propria, in forza della peculiare rilevanza sociale e culturale dell'iniziativa, e/o per la stretta correlazione dell'attività proposta con obiettivi e programmi della Società stessa. 2. Per liberalità esterna si intende qualsiasi elargizione o vantaggio economico disposti dalla Società anche in natura, aventi un diretto valore economico, elargiti a soggetti esterni (liberalità esterna) che non assumono alcun obbligo di controprestazione. 3. Oltre le elargizioni, sono considerate liberalità: la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili della Società; la fruizione temporanea di beni immobili della Società, a condizioni di gratuita o di vantaggio (ad es. comodato d'uso gratuito) di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento. 4. La concessione temporanea di beni mobili e immobili, in particolare, è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso del bene stesso. 5. Possono essere erogate liberalità sotto forma di patrocini ai soggetti del Terzo settore per attività di valorizzazione del territorio e ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione, purché siano esplicitate le motivazioni negli atti di concessione e il fine per il quale la liberalità è erogata e siano, altresì, evidenziate le ragioni per le quali tale fine viene ritenuto meritevole di una tutela privilegiata forte, ricomprendendo ogni iniziativa che abbia una positiva ricaduta nella comunità amministrata (cultura, sport - nei limiti già visti - promozione turistica ecc. ) ad opera di soggetti che operino in tali ambiti ai sensi del proprio statuto. 6. Per liberalità interna si intende qualsiasi elargizione o vantaggio economico disposti dalla Società anche in natura, aventi un diretto valore economico rivolti alla generalità

dei dipendenti, o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, socializzazione, fidelizzazione. Possono rientrare fra tali liberalità, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche i gadget natalizi (di valore modico e comunque non superiore a euro 50, 00=), le iniziative tese a creare momenti di socializzazione fra i dipendenti delle varie aree e delle varie sedi, al fine di migliorare il clima di collaborazione e di produttività e, come tali, da considerarsi liberalità a favore dei dipendenti stessi, entro budget approvati annualmente dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo o da Comitato Tecnico. 7. La concessione di contributi o di liberalità esterne sarà indirizzata a favore di iniziative previste solo sul territorio dei Comuni affidanti. 8. La concessione di contributi o liberalità è subordinata alla disponibilità finanziaria attestata dal Dirigente responsabile. 9. Il budget annuale determinato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo in sede di approvazione di Bilancio di Previsione. ART. 2 AREE DI INTERVENTO 1. La Società può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli, la concessione di contributi qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi, con particolare riferimento alle attività di educazione ambientale, di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e della loro valorizzazione tramite riciclo. che costituiscono una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. 2. La Società può disporre liberalità, come definite al precedente art. 1, con finalità di promozione esterna o interna dell'azienda, con esclusione comunque delle sponsorizzazioni, disciplinate dall'art. 10, in quanto da considerarsi spese di rappresentanza. ART. 3 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E DELLE LIBERALITA' 1. La concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 1 (contributi), può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore dei Comuni affidanti, purché il soggetto richiedente, se privato, risulti costituito da non meno di tre anni dal momento della richiesta. 2. A parità di qualità dell'attività svolta, quando la Società non ritenga di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che le pervengono, viene data priorità: alle iniziative che risultino più coerenti con le finalità anche statutarie, esplicite o implicite, della Società; alle attività finalizzate ad interventi di educazione ambientale e/o di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riciclo, con priorità per le Istituzioni Scolastiche;

ad iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti; ad iniziative coordinate tra più soggetti; all'attività posta in essere dai soggetti di cui alle seguenti leggi: - L. 11/8/91 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e alla L. R. 21/02/2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L. R. 2 settembre 1996 n. 37"; - L. R. 9/12/2002 n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale". 3. La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento è vietata per i partiti, movimenti o gruppi politici, enti o associazioni di qualsiasi genere aventi finalità di lucro. ART. 4 MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 1. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi, la Società può operare secondo le seguenti modalità d'intervento: a. definire di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività, sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle; b. accogliere le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente le rivolgono. ART. 5 CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DELLA SOCIETÀ' 1. Quando la Società ritiene che per far fronte a particolari esigenze sia necessaria ['azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito in tal senso, verifìcando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che la Società intende assumere a proprio carico. ART. 6 CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 1. l soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. 2. La valutazione della richiesta, effettuata dal Responsabile del Procedimento, farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti : grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative e alla coerenza con le finalità della Società;

caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art. 3. Art. 7 APPROVAZIONE DEI BENEFICI 1. l benefici previsti dal presente regolamento sono disposti dal Dirigente, Responsabile del Procedimento; 2. La concessione di contributi potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità. Art. 8 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONTRIBUZIONE 1. l soggetti che ottengono contributi dovranno presentare rendiconto specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico. 2. La Società potrà effettuerà controlli a campione sui rendiconti di cui al precedente comma. Art. 9 RESPONSABILITÀ' 1. La Società non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti realizzate dai soggetti ai quali ha concesso contributi. Art. 10 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1. Sono spese di rappresentanza, le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o favorire l'azione della Società. Le attività di rappresentanza garantiscono una proiezione esterna della Società verso la collettività servita e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto anche dai Comuni non ancora serviti e a favorire relazioni anche con altre Società in vista di future collaborazioni. Non sono spese di rappresentanza i pasti usufruiti da dipendenti in occasione di missioni o incontri d'ufficio (effettuati fuori sede e che abbiano inizio o termine in orario incompatibile con il normale orario di servizio) in quanto oggetto di rimborso spese. 2. Sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Società, istituzioni o enti di rilevo sociale ed economico, ovvero in concomitanza di incontri la cui importanza sia tale da far emergere ['esigenza di valorizzare le qualità e specificità dell'azienda, ovvero la sua immagine pubblica, la sua attività e il suo ruolo, si da accrescerne il prestigio, estenderne la conoscenza e favorirne l'espansione. Gli omaggi di beni la cui produzione o commercio non rientra nell'attività dell'impresa costituiscono spese di rappresentanza,

a prescindere dal valore unitario o dal relativo costo, che comunque non potrà essere superiore al limite indicato all'art. 1, punto 6 relativo alle liberalità interne. 3. Le liberalità erogate sotto forma di patrocini ai soggetti del Terzo settore sono disciplinate dall'art. 1 comma 5. 4. Le spese di rappresentanza devono essere improntate a congruità e sobrietà; detti requisiti devono essere presi in considerazione in riferimento non solo alle singole spese sostenute, ma anche all'ammontare totale di risorse destinato allo scopo di rappresentanza. 5. Possono essere espletate solo dagli organi di vertice, istituzionalmente rappresentativi perché aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e ['immagine della Società. 6. Devono essere eseguite in favore di soggetti esterni qualificati, poiché rappresentativi dell'ente pubblico o privato al quale appartengono. Non possono essere considerate spese di rappresentanza i pranzi tra autorità interne alla compagine societaria (ad es. rappresentanti dei Comuni o Enti Soci con rappresentanti della Società) che s'incontrano per adempiere alla loro normale attività istituzionale. 7. Stante il fatto che la spesa dev'essere rivolta all'esterno, i destinatari non possono essere membri di organi politici della Società o suoi dipendenti, fatta eccezione, nel caso di pranzi, per gli accompagnatori in numero non superiore a due. 8. Le spese di rappresentanza, in applicazione dell'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, devono essere rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra ['attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa mediante indicazione dei partecipanti (v. allegato). 9. Le spese di rappresentanza sono autorizzate e disposte dal Dirigente, Responsabile dei Servizi Finanziari, entro budget approvati annualmente dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo o da Comitato Tecnico.

.^.' Servi/i Comunali SpA Ì^MM;;J A,, ii;iiuni i) im mi'ilfiii :uf;iii Allegato al Regolamento per la concessione di contributi/ liberalità o altre utilità economiche e per le spese di rappresentanza (l) (articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN DATA N. descrizione dell'oggetto della spesa occasione in cui la spesa è stata sostenuta elenco beneficiari IMPORTO note TOTALE Data: Allega n gìustifìcativi di spesa IL DIRETTORE/RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (l) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza: - stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente; " sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; - rigorosa motivazione con riferimento : * allo specifico interesse istituzionale perseguito, * alla dimostrazione del rapporto tra l'attività delfente e la spesa erogata/ nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa; - rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.