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Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2013 al 15 maggio 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza.

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Transcript:

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Ottobre 2018 Approfondimento su: L organo di controllo delle associazioni Lun.15 Iva Registrazione Termine ultimo per l annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati. Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Associazioni sportive dilettantistiche Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell opzione, di cui all art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell esercizio dell attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Fattura cumulativa Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione delle operazioni. Mar.16 SCADENZARIO r Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. INPS Gestione separata Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. IVA Liquidazione e versamento Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l eventuale imposta a debito. Lettera d intento Comunicazione Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d intento ricevute nel mese precedente. Imposta sugli intrattenimenti - versamento Versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Inps Contributi previdenziali ed assistenziali Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24. Mar.30 Imposta di registro contratti di locazione Termine ultimo per versare l imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1 del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mer.31 Imposte dirette Dichiarazione redditi 2018 I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento. Iva Fattura differita Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese. Enti non commerciali Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Inps Denuncia contributiva Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. APPROFONDIMENTO L organo di controllo delle associazioni Con una modifica all art. 30, comma 6 del DLgs. 117/2017 il correttivo al Codice del Terzo settore rende definitivo il quadro dei controlli degli enti. Con esso da un lato si chiarisce che la revisione legale dei conti è d obbligo esclusivamente per associazioni e fondazioni che superano determinati limiti dimensionali e, dall altro, che se la stessa fosse demandata all organo di controllo interno questo dovrà integralmente essere costituito da revisori legali. Alla luce di tali novità, in primo luogo è da evidenziare che il nuovo sistema di controlli riguarda solo quelle associazioni e fondazioni che decideranno di iscriversi al RUNTS, mentre per gli enti che decideranno di rimanere disciplinati dal libro I del codice civile, salvo leggi particolari (ad esempio quelle che disciplinano le fondazioni liriche o bancarie), sarà lo statuto a prevedere eventuali organi di controllo. Qualora, quindi l ente associativo o la fondazione decidesse di far parte degli enti del terzo settore dovrà seguire le norme dettate dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, come di seguito esplicate. Nelle associazioni, riconosciute o meno, in caso di mancato superamento di due tra i seguenti limiti dimensionali totale attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro e dipendenti occupati in media durante l esercizio cinque unità nessun organo di controllo obbligatorio dovrà essere nominato. Sarà eventualmente lo statuto a disporne la nomina al di sotto di detti indici. Nel caso di superamento di due dei limiti di cui sopra, nelle associazioni ed a prescindere dal superamento di qualsiasi limite dimensionale in tutte le fondazioni, l ente dovrà nominare un organo di controllo interno. Tale organo, se monocratico, dovrà essere costituito da un dottore commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie economiche giuridiche o da un revisore. Diversamente, cioè nel caso di organo pluripersonale, il requisito di professionalità di cui sopra dovrà essere posseduto da almeno un soggetto. L organo di controllo dovrà verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché l adeguatezza dell assetto organizzativo (anche in relazione alla opportunità di nomina di un organo di vigilanza ex DLgs. 231/2001), amministrativo e contabile e al suo concreto funzionamento. In effetti non si fa più esplicito riferimento, nel dettato normativo, al controllo contabile.

Il richiamo, tuttavia, circa la vigilanza dell adeguatezza dell assetto contabile e del suo concreto funzionamento, di cui al primo periodo del comma 6, induce a ritenere che l organo di controllo non possa disinteressarsi della corretta contabilizzazione dei fatti, seppur in modo meno standardizzato e formalizzato di quanto non si sia chiamati a fare nella revisione legale dei conti. Esso, infine, ai sensi del comma 7 è tenuto ad un monitoraggio sull osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell ente. La nomina dell organo di controllo, poi, è obbligatoriamente richiesta (comma 4, art. 30) in tutte quelle associazioni che abbiano costituito uno o più patrimoni separati, destinati ad uno specifico affare ai sensi dell art. 2447-bis c.c. (art. 10 del Codice del Terzo settore). La costituzione di tale patrimonio per lo svolgimento dell attività, con una contabilità separata è necessaria in particolare, ai sensi dell art. 4, comma 3 del Codice del terzo settore, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che, per le attività di cui all art. 5 volessero iscriversi al RUNTS. In questo caso è altresì richiesta la revisione legale dei conti. Da ultimo, tutti gli enti che superassero i parametri dimensionali dell art. 31 del Codice del Terzo settore saranno tenuti a sottoporre il proprio bilancio a revisione legale dei conti, demandando la stessa a un revisore legale dei conti o ad una società di revisione (art. 31,comma 1). Se lo statuto lo prevede, come chiarisce la relazione ministeriale al novellato art.30, comma 6, tale funzione potrà, tuttavia essere affidata all organo di controllo interno. In tal caso, l organo di controllo (che si ritiene possa essere anche solo monocratico) dovrà nel caso di composizione collegiale, essere costituito da soggetti tutti iscritti al registro dei revisori legali. Una modifica, assolutamente opportuna, onde evitare che all interno del collegio dei controllori, la revisione legale dovesse essere esercitata solo da alcuni membri dell organo di controllo.