Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC Progetto del 28.06.2018 per la procedura di consultazione e di partecipazione pubblica Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) Parte concettuale
Nota editoriale Edito da Ufficio federale dell aviazione civile UFAC Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE Realizzazione grafica SIRKOM GmbH, 3184 Wünnewil Distribuzione Versione elettronica: www.bazl.admin.ch Disponibile anche in tedesco e in francese 06.2018
1. Oggetto e motivo della revisione Alla stregua di altri impianti di trasporto, la costruzione e l'esercizio degli aerodromi hanno notevoli ripercussioni sul territorio e l'ambiente. Di conseguenza, secondo l'articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), le attività della Confederazione nell'ambito dell'aviazione civile sono compiti con incidenza territoriale. Lo strumento di pianificazione e di coordinamento di queste attività è il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). Il PSIA fa parte del Piano settoriale dei trasporti (PST) e stabilisce gli obiettivi e le prescrizioni che le autorità devono osservare in materia di infrastruttura aeronautica civile. Il documento si suddivide in due parti: una parte concettuale e una parte "schede di coordinamento". È pubblicato in Internet all'indirizzo https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/politica/politica-aeronautica/piano-settoriale-dellinfrastruttura-aeronautica--psia-.html. La parte concettuale include obiettivi e direttive generali relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera e stabilisce l'intera rete di aerodromi con le rispettive ubicazioni e funzioni. La parte relativa alle schede di coordinamento concretizza le direttive della parte concettuale per i singoli aerodromi. Le schede di coordinamento definiscono per ciascun aerodromo lo scopo, l'area occupata, i principi di utilizzo, i collegamenti e gli allacciamenti nonché le condizioni quadro d'esercizio. Inoltre vengono mostrati gli effetti degli aerodromi e del relativo esercizio sul territorio e sull'ambiente. L'elaborazione delle schede di coordinamento è in corso. Finora il Consiglio federale ha approvato le schede di 56 aerodromi. L'approvazione di progetti edilizi e di regolamenti di esercizio degli aerodromi presuppone che la scheda di coordinamento contenga dati acquisiti. Tale procedura di approvazione si basa sulle disposizioni della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748) e dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1). L'attuale parte concettuale è stata approvata dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000. Essa si basa sulla situazione di fatto e sull'evoluzione prevista negli anni Novanta. Da allora il traffico aereo civile, le esigenze di utilizzo degli aerodromi e, non da ultimo, le direttive a livello politico e pianificatorio nel settore sono cambiati oppure si sono evoluti. Dopo il 2000 il Consiglio federale ha deciso di procedere solo ad adeguamenti puntuali dei principi della parte concettuale. Inoltre l'articolo 17 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) prevede l'obbligo di riesaminare e adeguare periodicamente i piani settoriali. Infine va ricordato che il 16 febbraio 2016 il Consiglio federale ha adottato il nuovo Rapporto sulla politica aeronautica svizzera (LUPO), il quale stabilisce l'orientamento strategico che, per quanto rilevante per l'infrastruttura aeronautica, va ora applicato nel PSIA. Per questi motivi, sono stati necessari una rielaborazione e un aggiornamento totali della parte concettuale. 2. Principali modifiche La presente revisione sostituisce integralmente la parte concettuale del 2000. Per questa ragione si rinuncia nel progetto a evidenziare le modifiche rispetto alla versione ancora in vigore. Oltre a un totale aggiornamento dei contenuti, la nuova parte concettuale è strutturata in maniera diversa, secondo le direttive dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) per i piani settoriali. Dal punto di vista materiale, negli ultimi anni il PSIA si è rivelato essenzialmente un efficace strumento di guida a livello concettuale e di coordinamento per la pianificazione dei singoli aerodromi. La rete di aerodromi e la suddivisione di questi ultimi in categorie devono essere mantenute. Occorre per quanto possibile mantenere l'infrastruttura attuale; lo sfruttamento ottimale degli impianti esistenti deve continuare ad avere la priorità rispetto alla costruzione di nuovi impianti. Queste direttive in materia di pianificazione e ulteriore sviluppo dell'infrastruttura aeronautica devono essere mantenute nei loro principi essenziali e, se necessario, armonizzate con la linea politica stabilita nel LUPO 2016. Inoltre si deve tenere conto della Strategia per uno sviluppo sostenibile, del Progetto territoriale Svizzera, della parte programmatica del PST nonché di altre prescrizioni di legge e di pianificazione rilevanti. 1
Nei limiti del potere discrezionale concesso dalla legislazione, il PSIA deve poter continuare a svolgere la sua funzione guida per la ponderazione degli interessi nell'ambito di progetti edilizi o dell'esercizio dell'infrastruttura aeronautica, e ciò nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. Questa ponderazione degli interessi si svolge per gradi: la parte concettuale indica i principi generali che vengono poi concretizzati per i singoli impianti nelle schede di coordinamento. La ponderazione degli interessi non si svolge interamente nell'ambito del PSIA, ma prosegue nelle successive procedure di approvazione secondo la LNA. In ultima analisi l'interesse pubblico come anche gli altri interessi devono essere esaminati dettagliatamente per ogni progetto. Fatte queste premesse, qui di seguito sono illustrati i principali adeguamenti contenuti nel progetto di parte concettuale. Le decisioni relative all'infrastruttura si basano maggiormente sull'interesse pubblico per il traffico aereo che si svolge negli aerodromi o per il quale questi ultimi sono idonei («approccio basato sul tipo di traffico»). A questo scopo si stabilisce una nuova definizione e un nuovo ordine di priorità per i singoli tipi di traffico aereo, affinché l'interesse pubblico per gli aerodromi sia più chiaro e le finalità di utilizzazione di questi ultimi più trasparenti. Infine sono indicati i requisiti dell'equipaggiamento tecnico e operativo degli aerodromi. Le decisioni sono orientate in modo più mirato all'evoluzione futura dell'aviazione civile, in particolare all'aumento della domanda di voli di linea e di voli charter previsti per il traffico aereo. In un primo tempo queste decisioni sono già state attuate all'aeroporto di Zurigo (decisione del Consiglio federale del 23 agosto 2017 relativa alla scheda di coordinamento). Oltre all'ottimizzazione dell'infrastruttura e dell'esercizio degli aeroporti nazionali e regionali, viene attribuita una maggiore importanza al mantenimento e al cambiamento di utilizzazione degli ex aerodromi militari, sulla base delle prescrizioni del Piano settoriale militare (PSM). Vengono pertanto ripresi i principi fissati per l'aerodromo di Dübendorf approvati dal Consiglio federale il 31 agosto 2016 (paragrafo 4.3, principio 9). Per quanto concerne gli eliporti, l'obiettivo è una lieve liberalizzazione, grazie a una semplificazione dei requisiti di pianificazione del territorio relativi a nuovi progetti di costruzione. Rimane tuttavia valida la condizione secondo cui deve esser provato che la prestazione di traffico non può esser fornita da un impianto esistente. Inoltre non sono più escluse le facilitazioni previste dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) per gli eliporti per i quali vi è un grande interesse pubblico (voli di salvataggio e di intervento). A questo proposito a livello federale esistono ancora approcci diversi. La parte concettuale informa in maniera più dettagliata sui contenuti delle schede di coordinamento. Essa precisa le disposizioni procedurali e disciplina il processo di coordinamento che precede la procedura ordinaria per il piano settoriale. I contenuti della parte concettuale del Piano settoriale 2000 relativi a singoli aerodromi, che nel frattempo sono stati attuati nelle schede di coordinamento, non sono più indicati espressamente (ad es. ruolo di piattaforma dell'aeroporto di Zurigo, destinazione vincolata di ex aerodromi militari). I principi adottati dal Consiglio federale il 21 ottobre 2015 in relazione alle aree d'atterraggio in montagna sono oggetto di una procedura pendente dinanzi al Tribunale federale (cfr. sentenza del 31 gennaio 2018 del Tribunale amministrativo federale e ricorso del DATEC al Tribunale federale del 2 marzo 2018). A seconda dell'esito del ricorso, si deciderà se integrare questi principi anche nella nuova parte concettuale. Un'importante richiesta, anche da parte dell'industria aeronautica, è la gestione dei problemi di capacità che potrebbero colpire gli aeroporti nazionali. Per questi ultimi occorre perseguire l'obiettivo di uno sviluppo basato sulla domanda e quindi un aumento delle capacità mediante misure edilizie e operative. Pertanto la parte concettuale del PSIA attua le direttive del LUPO 2016, nella misura in cui lo consentono la legislazione attuale e la ripartizione delle compe- 2
tenze tra Confederazione e Cantoni. Ulteriori soluzioni che vanno oltre tali ambiti possono essere sviluppate, esaminate e proposte solo a livello di politica aeronautica. Un importante strumento per l'attuazione di tale compito sono l'aggiornamento e l'ampliamento delle previsioni sul traffico aereo (ad. scenari sull'evoluzione 2050). Si è deciso di avviare immediatamente questi lavori, che tuttavia non saranno conclusi prima della fine del 2020. 3. Svolgimento della revisione L'audizione dei Cantoni nonché l'informazione e la partecipazione della popolazione sul progetto di revisione della parte concettuale del PSIA si basano sugli articoli 4 LNA e 19 OPT. Anche le cerchie interessate dell'aviazione civile, dell'economia e dell'ambiente come pure le autorità dei Paesi confinanti sono invitate a partecipare all'audizione. Dopo la valutazione dei pareri, eventuali chiarimenti dei punti controversi e la rielaborazione del progetto, si procederà a una consultazione degli Uffici interna all'amministrazione e successivamente a una seconda audizione dei Cantoni, conformemente all'articolo 20 OPT (contraddizioni in relazione alla pianificazione direttrice cantonale). La nuova parte concettuale del PSIA sarà sottoposta per adozione al Consiglio federale nella prima metà del 2019. 3