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N 48/2012 17 Dicembre 2012 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2012 E stato reso noto l indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Novembre 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Novembre 2012 è pari a 2,961538 e l indice Istat è 106,20 (in diminuzione rispetto al mese precedente). ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO. AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 104 DEL 7 DICEMBRE 2012 L Agenzia delle Entrate, risoluzione n 104 del 7 dicembre 2012, ha provveduto ad istituire una serie di codici tributo da utilizzare tramite mod. F23 per il pagamento del contributo unificato nel processo tributario. 1

In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici: 171T, relativo al pagamento del contributo unificato; 172T, relativo agli interessi; 173T, relativo all'iscrizione a ruolo a seguito di invito al pagamento; 174T, relativo al pagamento della sanzione. In sede di compilazione del modello di pagamento F23, il versante avrà cura di indicare: nella sezione DATI ANAGRAFICI: - nel campo 4, le generalità e il codice fiscale del proponente il ricorso ovvero il ricorso in appello; - nel campo 5, le generalità del convenuto (o resistente); nella sezione DATI DEL VERSAMENTO: - nel campo 6 codice ufficio o ente, il codice della commissione tributaria adita, desumibile dalla TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; - nel campo 10 Estremi dell atto o del documento, gli estremi dell atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato; - nel campo 11 Codice tributo, il codice tributo. LO STUDIO ASSOCIATO, PRIVO DI DIPENDENTI E CON POCHI BENI STRUMENTALI, NON PAGA IRAP. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 20857 DEL 26 NOVEMBRE 2012 La Corte di cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 22506 del 10 dicembre 2012, ha stabilito che lo studio associato non paga necessariamente l Irap, soprattutto in assenza di dipendenti e grosse spese per beni strumentali, perché non sussiste, in questi casi, l autonoma organizzazione. IL CASO Uno studio legale associato aveva proceduto a produrre istanza di rimborso IRAP per alcune annualità. Contro il diniego del rimborso ricorreva alla giustizia tributaria. 2

L Ufficio dell Agenzia delle Entrate, uscito sconfitto sia dal primo che dal secondo grado di giudizio, ricorreva per cassazione, lamentando l erroneità della decisione della Commissione Tributaria Regionale. Orbene, gli Ermellini, con la sentenza de qua, nel dare ragione al contribuente, hanno sostenuto che la presunzione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio dell esistenza di una stabile organizzazione ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive, costituisce una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione: così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato l assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali. In relazione agli studi associati e alla loro sottoposizione a IRAP, si segnala che la Cassazione, con precedenti pronunce, aveva già sostenuto che l'esercizio in forma associata della professione è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico. LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA DIPENDENTE STATALE CHE COLLABORA, IN MODO GRATUITO, NELL'AZIENDA FAMILIARE DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20857 DEL 26 NOVEMBRE 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 20857 del 26 novembre 2012, ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato alla dipendente statale che, in un periodo di assenza dal servizio per malattia, svolgeva un altra attività lavorativa, ancorché prestata a titolo gratuito. Nel caso de quo, una lavoratrice di un ente locale veniva licenziata poiché pizzicata al lavoro nel negozio di proprietà della sorella, durante un periodo di assenza dal pubblico impiego per malattia. I Giudici di merito respingevano le doglianze della lavoratrice imperniate sulla mancanza dei requisiti della continuità ed onerosità della collaborazione familiare prestata. Orbene, i Giudici di legittimità, nell avallare il deliberato dei gradi di merito, hanno statuito conformemente alla previsione di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che la prestazione pubblica deve essere resa con il carattere della esclusività essendo 3

del tutto ininfluente, ai fini della corretta valutazione del comportamento del subordinato, l eventuale gratuità della prestazione extra resa aliunde. Pertanto, i Giudici nomofilattici hanno confermato la legittimità dell atto di recesso attesa altresì l espressa previsione di incompatibilità contenuta nel CCNL del comparto regioni ed enti locali e l ulteriore aggravante costituita dall aver reso la prestazione lavorativa durante un periodo di malattia ed in un orario di lavoro coincidente con quello di normale impiego presso l Ente pubblico. IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI SI TRASFERISCE AGLI EREDI ANCHE IN MANCANZA DELLA DOMANDA DEL DE CUIUS. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20405 DEL 20 NOVEMBRE 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 20405 del 20 Novembre 2012, ha (ri)confermato che il diritto agli assegni familiari si trasmette agli eredi ancorché il dante causa non abbia presentato la relativa domanda. Nella vicenda in esame, la Corte d'appello di Bologna accoglieva la domanda proposta da un erede nei confronti dell'inps, per l'erogazione degli assegni familiari sulla pensione di inabilità goduta dalla madre deceduta, ritenendo che all'erede potesse essere trasferito il relativo diritto, ancorché la dante causa non avesse proposto la domanda amministrativa. L Istituto di previdenza aveva, in conseguenza, adito la Suprema Corte contestando la suddetta trasmissibilità del diritto. Orbene, gli Ermellini, nel rigettare il ricorso proposto dall Ente di previdenza, hanno argomentato sulla vicenda spiegando che il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell'ente previdenziale, delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve 4

ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all'inps, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge. LEGITTIMO L ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI OMOGENEITA DI MANSIONI. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20569 DEL 21 NOVEMBRE 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 20569 del 21 Novembre 2012, ha ribadito il proprio orientamento, ormai costante, in tema di esercizio da parte del datore di lavoro dello ius variandi, stabilendone la legittimità in caso di omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza. Nel caso in esame, un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, aveva impugnato il provvedimento intimato dalla società datrice di lavoro, chiedendo altresì il ristoro dei danni patiti in costanza di rapporto di lavoro, per il demansionamento subito in seguito al trasferimento dal reparto merci al reparto gastronomia dell azienda. La Corte di Appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, dichiarato legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto e ritenute non provate le affermazioni circa lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle funzioni di responsabile della gestione del reparto merci, con conseguente demansionamento in relazione allo spostamento al reparto gastronomia in qualità di commesso. Per la cassazione della sentenza aveva proposto ricorso il lavoratore sostenendo che la Corte d Appello avesse escluso il demansionamento senza effettuare alcun raffronto tra le mansioni espletate. Ordunque, la Suprema Corte, uniformandosi al giudizio della Corte Territoriale, ha statuito, anche in base ai precedenti consolidati orientamenti, che ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi, ex art. 2103 c.c., da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal giudice di merito - con giudizio incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale 5

raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta. Nella fattispecie è risultato che la Corte territoriale si è attenuta ai suddetti principi ed ha accertato in modo adeguato la natura non demansionante dei compiti attribuiti al lavoratore nel reparto gastronomia, rispetto a quelli in precedenza svolti presso il reparto merci, appurando non solo che il livello retributivo è rimasto quello proprio della qualifica di appartenenza, ma anche che non sono emersi elementi probatori dai quali desumere che il lavoratore aveva svolto funzioni di responsabile effettivo della gestione del reparto merci, sicché doveva escludersi una dequalificazione. L INFORTUNIO IN ITINERE NON E RISARCIBILE LADDOVE SIA DETERMINATO DA UN COMPORTAMENTO VOLONTARIO DEL LAVORATORE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 21249 DEL 29 NOVEMBRE 2012. La Corte di Cassazione, sentenza n 21249 del 29 novembre 2012, ha ritenuto risarcibile l infortunio in itinere avvenuto in data antecedente l entrata in vigore del decreto delegato 38/2000 che, come noto, ha dettagliatamente disciplinato tale tipologia di infortunio. Unica condicio sine qua non è che l infortunio non sia da ascrivere ad una condotta volontaria del lavoratore, ergo arbitraria e del tutto avulsa dallo svolgimento della prestazione lavorativa, tale da comportare il venir meno del nesso eziologico prestazione/attività assicurata (cd. rischio elettivo). Nel caso de quo un lavoratore subiva un infortunio durante il tragitto casa lavoro nel mentre era in auto, quale passeggero, con il fratello. Dal procedimento istruttorio emergeva che l incidente stradale era stato causato volutamente dal guidatore. L INAIL, dopo aver indennizzato l evento, adiva i Giudici di merito che, accogliendo l istanza in entrambi i gradi di giudizio, disponevano la restituzione dell indennità percepita dall infortunato. Il lavoratore ricorreva in Cassazione. Orbene gli Ermellini, nel bacchettare i giudici di prime cure, hanno statuito che l indagine dei giudici deve concentrarsi sul nesso attività lavorativa/evento traumatico e 6

che la tutela assicurativa non deve essere concessa soltanto nel caso in cui il lavoratore si sottoponga scientemente ad un rischio eccessivo ed abnorme del tutto estraneo all attività lavorativa, interrompendo il nesso eziologico. Pertanto, atteso che il giudice di merito non aveva effettuato la corretta valutazione degli eventi, ritenendo il lavoratore responsabile dell azione dolosa del terzo, i Giudici del Palazzaccio hanno cassato la sentenza impugnata. Carissimi Colleghi, con questo numero si conclude il nostro impegno istituzionale per l anno 2012 Vi auguriamo buone festività ed un proficuo 2013. Arrivederci con il n. 1/2013 della rubrica Formare Informando essendo soddisfatti del lavoro svolto fin qui. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 7