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Statuto dell Associazione PRENDIAMOCI CURA Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale del Rhodense TITOLO I Denominazione e Sede ART. 1 È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ai sensi della L. 383/2000, della L.R. 1/08 e dell Art. 36 e segg. del C.C. l associazione di promozione sociale, di seguito chiamata Associazione. L'Associazione, che opera nei settori culturale, sociale e ambientale, ha la propria sede sociale in Rho e la sua durata è illimitata. TITOLO II Scopi, Finalità e Obiettivi ART. 2 L Associazione opera senza scopo di lucro e con finalità solidaristiche, culturali e ambientali. Svolge attività di promozione sociale a favore degli associati come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L Associazione fa propri i principi adottati dalla rete nazionale dei Gruppi di Acquisto solidali (GAS) pubblicati nel Documento base (consultabile nel sito retegas.org ) e si prefigge di promuovere e sviluppare l economia solidale e il consumo consapevole attraverso lo stretto rapporto con i GAS cittadini e del rhodense. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'associazione si propone di: agevolare la possibilità di relazione e promuovere una cultura della convivialità creando occasioni di incontro, confronto e di festa; organizzare attività di sensibilizzazione e divulgazione sui temi dell economia solidale e della sobrietà, del baratto e dell autoproduzione nei confronti della cittadinanza e delle istituzioni; promuovere e utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla finanza etica e dalle organizzazioni mutualistiche autogestite; promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi dell uomo e dell ambiente e dal giusto prezzo (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore); organizzare l approvvigionamento di beni e servizi per i GAS del rhodense; ricercare, selezionare e sostenere i piccoli produttori locali, in particolare quelli che adottano metodi di produzione biologici ed eco-compatibili, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano il rispetto delle normative di legge sul lavoro, della sicurezza, delle salute e della dignità dei lavoratori e del benessere dei cittadini;

collaborare e supportare lo sviluppo di reti di economia locale con l'obiettivo di realizzare un distretto di economia solidale;operare per ricercare e sperimentare un riequilibrio dei rapporti tra il nord e il sud del mondo basato sullo scambio equo e sulla solidarietà attiva per sconfiggere ogni tipo di sfruttamento; costituire gruppi di lavoro in grado di approfondire le tematiche proprie dell'associazione TITOLO III - Soci ART. 3 Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. ART. 4 La persona che intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'associazione. Nella richiesta, il soggetto si impegna ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'accettazione della richiesta, dopo il versamento della quota associativa, verrà effettuata l iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà immediatamente e ad ogni effetto la qualifica di socio. ART. 5 La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell Associazione; a godere dei diritti di elettorato attivo e passivo. ART. 6 I soci sono tenuti: all osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. ART. 7 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.

ART. 8 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell Associazione; che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione. Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L esclusione diventa operante a partire dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall inizio dell esercizio sociale comporta l automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. TITOLO IV - Risorse economiche e Fondo Comune ART. 10 L associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, pranzi e cene conviviali; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L Associazione ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11 L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all Assemblea dei soci. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. TITOLO V - Organi dell associazione ART. 12 Sono organi dell Associazione: l Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Vicepresidente É facoltà dell'assemblea istituire i seguenti collegi di controllo e garanzia: collegio dei Garanti collegio dei Revisori dei Conti Non è previsto alcun compenso per le cariche associative. ART. 13 L Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l organo sovrano dell Associazione e all attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. ART. 14 L Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti che riguardano la gestione ordinaria dell Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell Assemblea ordinaria: l'elezione del Consiglio Direttivo; l'approvazione del rendiconto economico-finanziario; l'approvazione del programma delle attività da svolgere; l'approvazione dei Regolamenti; la deliberazione in merito all esclusione dei soci. ART. 15 L assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione di cui nomina i liquidatori. ART. 16

La convocazione dell Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza e comunicata ai soci per posta elettronica. L avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del rendiconto economico-finanziario. L assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati. L Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione. Le modifiche allo statuto vengono deliberate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci anche rappresentati mediante delega. Nel caso in cui si tratti dello scioglimento dell Associazione, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci anche rappresentati mediante delega. ART. 17 L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell Assemblea. Le delibere dell Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle deliberazioni dell' Assembla deve essere divulgato tra i soci e messo a disposizione nella sede dell'associazione. ART. 18 Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari di membri eletti fra gli associati. Il numero dei suoi membri è compreso tra 5 e 15 e viene stabilito dall Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta tramite posta elettronica da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione. Spetta fra l altro al Consiglio: curare l esecuzione delle deliberazioni assembleari; redigere il rendiconto economico - finanziario; predisporre i Regolamenti interni; stipulare gli atti e i contratti che riguardano l attività sociale; deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati; nominare i responsabili dei gruppi e commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione che non siano spettanti all Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; vigilare sul buon funzionamento dell'associazione e coordinare le attività sociali. ART. 19 L'assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del Consigliere. Le dimissioni dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate e ratificate dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo provvede a sostituire i Consiglieri decaduti o dimessisi nominando i primi fra i non eletti nel corso dell'ultima Assemblea tenutasi per il rinnovo delle cariche sociali. I nuovi membri del Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte della prima Assemblea convocata, rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i membri in carica devono convocare l Assemblea entro 20 giorni affinchè l'assemblea provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. ART. 20 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell Associazione. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci e stabilisce l ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l attività dell Associazione con facoltà di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l elezione del nuovo Presidente. ART. 21 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all attività dell Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle

relative spese. TITOLO VI - Scioglimento ART. 22 Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, anche rappresentati con delega, aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. All atto di scioglimento dell Associazione, l Assemblea, sentito l organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, delibererà la destinazione dell eventuale residuo attivo dell Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 23 Clausola di conciliazione e arbitrato. Qualsiasi controversia in temi di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell Associazione sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure dando luogo ad arbitrato irrituale. L arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano. ART.24 Norma finale. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Rho, 20 Gennaio 2013