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COPIA WEB Deliberazione N. 20 In data 18/02/2010 Prot. N. 3259 COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA -------------------- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale OGGETTO: Sessione ordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA E DI CUI AL D.P.R. 412/93. AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE ZONE GEOGRAFICHE E MODIFICA CONDIZIONI BENEFICIO FISCALE. L'anno duemiladieci addì diciotto del mese di febbraio presso la sede municipale. Convocato dal Vice Sindaco mediante lettera d'invito del 11/02/2010, prot. n. 2138, successivamente integrato con nota prot. n. 2263 del 15/02/2010, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Trevisan Gilberto - SINDACO - e l'assistenza del Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo. Fatto l'appello, risulta quanto segue: PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI 1. BERNARDI Christian * 10. MARTINI Morena * 2. BONAMIN Moreno * 11. OSELLADORE Paolo * 3. CARINATO Riccardo * 12. PEGORARO Davide * 4. GASTALDELLO Andrea * 13. PESERICO Clemente * 5. GIACCHERI PAOLA * 14. ROSSI Franco * 6. GUARISE Giuseppe * 15. SARTORE Aldo * 7. LISCIOTTO Eleana * 16. TREVISAN Gilberto * 8. MARCON Ezio * 17. VICO Sabrina * 9. MARINELLO Roberto * Presenti N. 16 Assenti N. 1 Vengono nominati scrutatori i Sigg, BERNARDI Christian, PEGORARO Davide e LISCIOTTO Eleana. Il Sindaco, TREVISAN Gilberto, assume la presidenza.

P R O P O S T A D I D E L I B E R A Z I O N E OGGETTO: AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA E DI CUI AL D.P.R. 412/93. AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE ZONE GEOGRAFICHE E MODIFICA CONDIZIONI BENEFICIO FISCALE. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO: che il territorio del Comune di Rossano Veneto risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come dalla tabella allegato A) del D.P.R. n. 412 del 26.8.1993, nella zona climatica E; VISTI: - l art. 8, comma 10 lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 sostituito nel testo dall art. 12, comma 4) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina l applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio e G.P.L. usati come combustibili di riscaldamento, impiegati nelle frazioni metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. soprarichiamato, esclusi dall elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con apposita Deliberazione Consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato entro il 30 settembre di ciascun anno; - il Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e G.P.L. emanato con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361; - altresì il D.L. del 30.09.2000, n. 268, coordinato con la Legge di conversione 23.11.2000, n. 354, il quale all art. 4, comma 2), precisa che ai fini dell applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1), come sostituita dall art. 12, comma 4) della Legge 23 dicembre 1999, n,. 488 e dell art. 27, comma 3) della Legge 388 del 23 dicembre 2000, per frazioni di Comuni si intendono le porzioni edificate di cui all art. 2 comma 4) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale ivi comprese le aree in cui insistono case sparse; - la determinazione dell Agenzia delle Dogane in data 23.01.2001 (G.U. n. 24 del 30.01.2001), come integrata e modificata con successiva determinazione della stessa Agenzia in data 03.04.2002 (G.U. n. 84 del 01.04.2002); - l art. 2, comma 13) della Legge 22.12.2008, n. 203 ai sensi del quale le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul G.P.L. di cui al comma 2) dell art. 13 della Legge 28.12.2001, n. 488 erano state ulteriormente prorogate fino al 31.12.2009; RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di C. C. n. 85 del 28.12.2007, esecutiva, con la quale venivano individuate, su allegata planimetria, le zone del territorio comunale, ai fini dell applicazione delle misure agevolative di cui alla citata L. 448/98 e successive modificazioni, (individuazione prevista per l anno 2007 e confermata anche per gli esercizi 2008 e 2009, non essendo cambiata la situazione di non metanizzazione delle aree); VERIFICATO che con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale, individuando le zone non metanizzate del Comune (sulla base della planimetria di rilievo delle reti del gas), ha deliberato di considerare le aree del territorio comunale poste oltre i 20 mt. di distanza dalla rete, quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali in parola (intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale può essere la recinzione, il confine di proprietà, ecc.); DATO ATTO che la previsione di cui all art. 2, comma 13) della Legge 22.12.2008, n. 203 che aveva prorogato anche per l anno 2009 l agevolazione in parola, non è stata reiterata nella Legge finanziaria per l anno 2010;

CONSIDERATO, pertanto: - che l ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall art. 12, comma 4) della Legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall art. 4 del decreto-legge 30.9.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2000, n. 354; - che il beneficio di cui all art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/1998, è quindi oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ; VISTE: - la nota dell Agenzia delle Dogane Ufficio di Vicenza) del 07.01.2010 prot. n. 196RU perv. al prot. com.le n. 202 del 08.01.2010; - la Circolare della Prefettura di Vicenza prot. n. 383/2010 perv. al prot. com.le n. 1288 del 28.01.2010; - la precisazione della stessa Agenzia delle Dogane, in merito all impossibilità di realizzare l allacciamento al gas metano nel centro abitato, perv. al prot. com.le n. 1832 del 05.02.2010; VISTA la planimetria allegata alla presente deliberazione sub A) per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale risultano individuate le frazioni, quali porzioni territoriali edificate non metanizzate del Comune di Rossano Veneto, comprese le case sparse e la delimitazione del centro abitato, come elaborata dal competente Serv. LL.PP./Manut. Patrimonio sulla base degli ultimi dati aggiornati forniti dall Eni Italgas di Bassano del Grappa, ai fini dell applicazione delle misure agevolative di cui trattasi, e ritenuta l effettuata individuazione rispondente alla situazione di fatto e di diritto; DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, come previsto dall art. 12, p. 4 - lett. c) della L. 488/1999; D e l i b e r a 1 di APPROVARE, per le ragioni in premessa evidenziate, l aggiornata cartografia allegata al presente provvedimento sub A) ai fini dell applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate, della zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. 268/2000 come porzioni edificate. ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ; 2 di DARE ATTO che l ambito applicativo del beneficio in questione deve pertanto, ora essere individuato sulla base dell art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall art. 4 del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000, n. 354; 3 di RICONFERMARE il parametro fissato con Delibera di C.C. n. 85 del 28.12.2007 e da considerare per l individuazione delle zone non metanizzate del Comune (sulla base della planimetria di rilievo delle reti del gas), considerando le aree del territorio comunale poste oltre i 20 mt. di distanza dalla rete, quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali in parola (intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale può essere la recinzione, il confine di proprietà, ecc.); 4 di DISPORRE l invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, al Ministero dell Economia e delle Finanze Agenzia delle Dogane- Area gestione e rapporti con gli utenti e al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale, nonché all Agenzia delle Dogane di Vicenza; 5 di DISPORRE, inoltre, affinché il contenuto del presente provvedimento, sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della fruizione del beneficio a favore dei soggetti aventi diritto.

* * * * * * * * Sulla suestesa proposta di deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: - VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. IL RESPONSABILE SERV. TECNICO F.TO ARCH. CORRADO BONANNO

SINDACO: Allora, qui, praticamente. Punto N. 6. Trattasi di: Agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio omissis modifica Condizioni beneficio fiscale. Ass. Vico, mi sembra che Lei ha seguito e sa, praticamente, ché c è stato una modifica rispetto a quanto approvato in precedenza, no? VICESINDACO: Agli anni scorsi. SINDACO: Agli anni scorsi, sì. Prego, Assessore. VICO: Grazie, Presidente. In poche parole, con la Delibera che andiamo ad approvare questa sera, andiamo a, più che altro, a dare una risposta immediata anche ai Cittadini Rossanesi, in quanto, con la Legge Finanziaria 2010, questo l agevolazione che era stata data per i Centri Abitati è stata abrogata. Però è rimasta aperto il discorso per quelle Zone Allora, per quanto riguarda stavo dicendo che la Legge Finanziaria 2010 ha abrogato la possibilità per i Centri Abitati, il discorso delle agevolazioni che erano previste per quanto riguarda quelle Zone che non sono metanizzate, quindi quelli che utilizzano combustibili: gasolio e GPL. Naturalmente, con questa Delibera, noi andiamo a dare la possibilità, visto anche le informazioni che abbiamo preso presso anche l Ufficio delle Dogane, etc., la possibilità di confermare la precedente Delibera che dava la possibilità, comunque, a quelli che erano fuori dai Centri Abitati di poter usufruire di queste agevolazioni. E sulla base, anche, delle varie informazioni prese nei Comuni limitrofi, abbiamo indicato come distanza quella dei 20 mt., così anche per unificare le varie Zone nei Comuni che siamo limitrofi. E, naturalmente, questa Delibera, con l approvazione di stasera, si chiede anche l Immediata Eseguibilità, anche per dare una risposta concreta, visto le domande che sono già pervenute da, ecco, questo in questo Ufficio Tecnico, esatto. Grazie, Presidente. SINDACO: Ecco. In poche parole VICO: Grazie, Presidente. SINDACO: chi dista, praticamente, a una distanza superiore di 20 mt VICO: Sì. SINDACO: ha diritto di usufruire di questa agevolazione VICO: Sì. SINDACO: concessa dalla Regione Veneta. VICO: Esatto, sì. Poi ci sono dei casi in cui, non è il caso di Rossano perché, allegata a questa Delibera, viene anche allegata aggiornata tutta quanta la Zona di Metanizzazione, quindi viene anche indicate quelle Zone che, ancora adesso, non sono servite dalla Rete di Metano, che sono molto poche. E, comunque, con questa Delibera, noi andiamo a dare una risposta ai Cittadini che hanno già fatto richiesta per SINDACO: Bene. VICO: per avere l agevolazione. SINDACO: Grazie, Ass. Vico. VICO: Grazie. SINDACO: E aperta la Discussione sul Punto N. 6. VICESINDACO: Nessuna. SINDACO: Nessuna Discussione. Dichiarazione di Voto sul Punto N. 6 Allora. Per la Maggioranza, invito ad approvare il Punto N. 6, così come illustrato dall Ass. Vico. Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti unanimi favorevoli n. 16, legalmente espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti. La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli n. 16, legalmente espressi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale, viene sottoscritto a sensi dell art. 43 comma 6 del vigente Statuto. IL PRESIDENTE F.TO TREVISAN GILBERTO IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO ORSO Dott. Paolo =================================================================== N. 233 Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d.lgs. 267/2000) Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/03/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. lì 02/03/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO ORSO Dott. Paolo ==================================================================== Si certifica che la presente deliberazione, è DIVENUTA ESECUTIVA il... per decorrenza dei termini ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. lì... IL SEGRETARIO COMUNALE... COPIA PER USO WEB