DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 23/03/2015

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Transcript:

Comune di Galliera rovincia di Bologna DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 23/03/2015 Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, E DELLE DETRAZIONI ER L'ABITAZIONE RINCIALE, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore venti e trenta minuti, presso sala del Consiglio Comunale "Giovanni Falcone e aolo Borsellino"- iazza Eroi della Libertà,1 - San Venanzio di Galliera, si è adunato oggi il Consiglio Comunale in seduta di prima Convocazione, nelle VERGNANA ANNA BACCILIERI DIEGO IVA FEDERICO ZANNI STEFANO BELOTTI VALENTINA VENTURA GIULIA BARTILUCCI ROCCO CALZONI MARZIA GIOFRE' ROSALBA RONDELLI FEDERICO VACCARI SONIA SETTOLI AOLO RUGGERI TAMARA resenti n. 13 Assenti n. 0 Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Galliera Vergnana Anna. Assiste il Segretario Generale Dott. Fausto Mazza. Il residente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi del 1 comma dell'art. 14 del vigente Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 23/03/2015 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, E DELLE DETRAZIONI ER L'ABITAZIONE RINCIALE, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 remesso: IL CONSIGLIO COMUNALE - che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 639, nell ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito con decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale ropria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali; del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali ed aree; Considerato in particolare che il tributo per i servizi indivisibili, TASI: - è diretto alla copertura dei servizi indivisibili di seguito elencati analiticamente con indicazione per ciascuno dei relativi costi; - ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; - è dovuto da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà, tra i diversi possessori da un lato, e gli eventuali utilizzatori dall altro. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; - è calcolata sulla stessa base imponibile dell IMU; Richiamati in particolare i commi 676, 677 e 678 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati a decorrere dal 1 gennaio 2015, i quali testualmente recitano: - comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento,. - comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. er il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. er gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011,

- comma 678. per i fabbricati rurali strumentali l aliquota non può in ogni caso superare l 1 per mille, Tenuto conto inoltre che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (art. 1, comma 683, L. 147/2013); Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), come vigente per l anno 2015, a seguito delle modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; Vista la propria deliberazione in data odierna, con la quale sono state fissate, per l anno di imposta in corso, le aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell Imposta Municipale ropria (IMU); Ritenuto necessario, per l anno 2015, avvalersi della deroga al limite massimo per l aliquota TASI, contenuta nell articolo 1, comma 677 della legge n. 147/2013 e - applicare l aliquota TASI limitatamente agli immobili destinati ad abitazione principale e alle altre fattispecie ad essa equiparate ai fini IMU ai sensi della legislazione vigente e del vigente regolamento comunale in materia; - aumentare l aliquota TASI per la sola abitazione principale, in misura pari allo 0,8 per mille, e stabilire l aliquota TASI per l abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze in misura pari al 3,3 per mille; - prevedere detrazioni per l abitazione principale, ai sensi dell art. 1, comma 677 della Legge 147/2013; Dato atto che - ai sensi del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10/7/2014 e modificato con efficacia dall 1/1/2015 con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, - si rende necessario individuare in modo analitico i costi dei servizi indivisibili del Comune, parzialmente finanziati dal nuovo tributo, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l anno 2015 sotto riportato: Illuminazione pubblica e servizi connessi... 160.000,00 Manutenzione delle strade... 141.300,00 Manutenzione verde pubblico... 48.700,00 Tenuto conto che, a fronte delle stime elaborate dal competente ufficio tributi, la previsione di gettito iscritta nel bilancio di previsione per il 2015, può essere ottenuta con l applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni: 1) aliquota del 3,30 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, e per le unità immobiliari, e relative pertinenze, equiparate all abitazione principale ai fini IMU, per legge e/o per disposizione del vigente regolamento comunale IMU, con la conseguenza che, in aggiunta all abitazione principale vera e propria, in cui il contribuente dimora e risiede anagraficamente, sono soggetti agli stessi parametri TASI stabiliti per l abitazione principale: a. l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2

b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; d. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall articolo28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 2) aliquota dello 0,00 (zero) per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 3) aliquota dello 0,00 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di riportate ai punti precedenti; 4) detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell imposta, variabile in funzione della rendita catastale complessiva risultante per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, e relative pertinenze, nonché per quelle equiparate all abitazione principale, nei limiti riportati nella tabella seguente Importo rendita catastale complessiva dell abitazione principale e relative pertinenze Importo detrazione rendita fino a 250,00 120,00 rendita da 250,01 fino a 300,00 105,00 rendita da 300,01 fino a 350,00 95,00 rendita da 350,01 fino a 400,00 80,00 rendita da 400,01 fino a 450,00 70,00 rendita da 450,01 fino a 500,00 60,00 rendita da 500,01 fino a 550,00 50,00 rendite maggiori di 550,00 0,00 Visti - l art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata 3

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. - il Decreto del Ministero dell Interno del 24 dicembre 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2015; Vista la seguente normativa vigente: - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; - Legge 27 dicembre 2013, n, 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1; - Decreto del Ministero dell Interno del 24 dicembre 2014; Visto lo Statuto comunale; Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Economico Finanziario; Udita la relazione e le successive repliche del Sindaco residente, come riportato nel verbale di seduta; Uditi gli interventi e repliche dei Consiglieri Rondelli, Zanni, Belotti, Calzoni; Acquisito altresì, ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell organo di revisione economicofinanziaria con prot. 2344 del 06/03/2015; Esce il Consigliere Rondelli: sono presenti e votanti n. dodici Consiglieri. Con n. otto voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Uniti per Galliera: Consiglieri Baccillieri, Zanni, Ventura; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consigliere Calzoni), DELIBERA er le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1) di individuare ai sensi del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, immediatamente esecutiva, i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI per l anno 2015, come sotto riportati: Illuminazione pubblica e servizi connessi... 160.000,00 Manutenzione delle strade... 141.300,00 Manutenzione verde pubblico... 48.700,00 2) di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il Tributo sui servizi indivisibili TASI: Tipologia di immobili Aliquota TASI 2015 abitazioni principali di categoria catastale da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, e 3,30 per mille per le unità immobiliari, e relative pertinenze, equiparate all abitazione principale ai fini IMU, per legge e/o per disposizione del vigente regolamento 4

comunale IMU, con la conseguenza che, in aggiunta all abitazione principale vera e propria, in cui il contribuente dimora e risiede anagraficamente, sono soggetti agli stessi parametri TASI stabiliti per l abitazione principale: a. l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; d. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall articolo28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di riportate ai punti precedenti 0,00 (zero) per mille 0,00 (zero) per mille 5

3) di determinare le seguenti detrazioni per abitazione principale per l applicazione Tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2015: Importo rendita catastale complessiva dell abitazione principale e relative pertinenze Importo detrazione rendita fino a 250,00 120,00 rendita da 250,01 fino a 300,00 105,00 rendita da 300,01 fino a 350,00 95,00 rendita da 350,01 fino a 400,00 80,00 rendita da 400,01 fino a 450,00 70,00 rendita da 450,01 fino a 500,00 60,00 rendita da 500,01 fino a 550,00 50,00 rendite maggiori di 550,00 0,00 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento esaminato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 6) di trasmettere copia del presente atto, entro 30 giorni dall esecutività intervenuta, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dalla circolare 29/12/2000 n. 241/E, al Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale Roma. 6

Comune di Galliera rovincia di Bologna SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE N. 10/2015 DEL CONSIGLIO COMUNALE ---------------------- OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, E DELLE DETRAZIONI ER L'ABITAZIONE RINCIALE, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 REGOLARITA' TECNICA X FAVOREVOLE CONTRARIO Lì 16.03.2015 IL RESONSABILE DEL SETTORE Catia irani Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). REGOLARITA' CONTABILE X FAVOREVOLE CONTRARIO Lì 16.03.2015 IL RESONSABILE SERVIZI FINANZIARI Catia irani Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).