ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 13661 Il Consiglio Direttivo dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 23 aprile 2015 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di 34; premesso che, in base all articolo 2 del proprio Statuto, l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell impresa; premesso che, nel perseguimento della propria missione, l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, con enti, società, imprese pubbliche e private, promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite; premesso che Eurotech Spa è un azienda specializzata nello sviluppo e produzione di High Performance Computer (HPC) ad alta densità computazionale e basso consumo; considerato che INFN e Eurotech Spa sono interessate a valutare l integrazione e l utilizzo della tecnologia HPC prodotta da Eurotech Spa nell ambito di progetti di calcolo numerico attuali o futuri che verranno sviluppati da INFN; visto che, in occasione dello svolgimento delle rispettive attività, i ricercatori delle Parti potranno venire a conoscenza di informazioni riservate e confidenziali attinenti le competenze e le tecnologie di cui le medesime sono in possesso; ritenuto necessario, in tale ipotesi, regolamentare lo scambio delle informazioni confidenziali mediante la sottoscrizione di un Accordo di Riservatezza (non disclosure agreement) con cui le Parti reciprocamente si obbligano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni tra le stesse scambiate; vista la richiesta formulata dal Direttore della Sezione di Roma, con nota del 9 aprile 2015, prot. N. 000286, per la formalizzazione di un Accordo di Riservatezza ; esaminato lo Schema di Accordo di Riservatezza tra INFN e Eurotech Spa, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; su proposta della Giunta Esecutiva; con voti favorevoli n. 33; 16-4/39
DELIBERA 1) Di approvare lo Schema di Accordo di Riservatezza tra INFN e Eurotech Spa allegato alla presente deliberazione, e di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di autorizzare il Presidente, o persona da lui delegata, a sottoscrivere lo Schema di Accordo di cui al precedente numero 1).
ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con sede a Frascati (ROMA) in via E.Fermi n.40, CF: 84001850589, in persona del Presidente pro tempore prof. Fernando Ferroni, autorizzato a ciò con delibera del CD n..del. E Eurotech SPA (EUROTECH), con sede ad Amaro (UD) in via Fratelli Solari 3/a, in persona del legale rapp.te pro tempore dott. Roberto Siagri Premesso che: - l INFN (di seguito INFN o Parte ), nell ambito del calcolo scientifico è specializzata in: 1) realizzazione di codici numerici di simulazione; 2) progetto e realizzazione di architetture di calcolo parallelo HPC ottimizzate per la computazione scientifica; 3) realizzazione e gestione operativa di infrastrutture di calcolo scientifico, grid e cloud computazionali; - Eurotech S.p.A. (di seguito Eurotech o Parte ),, è specializzata nello sviluppo e produzione di High Performance Computer (di seguito HPC ) ad alta densità computazionale e basso consumo; - INFN ed Eurotech sono interessate a valutare l integrazione e l utilizzo di tecnologia HPC che Eurotech ha sviluppato o prevede di sviluppare nel prossimo futuro, nell ambito di progetti di calcolo numerico attuali o futuri di INFN (di seguito lo Scopo ); - le Parti hanno la necessità di tutelare il proprio know- how e le proprie informazioni riservate che verranno scambiate/divulgate o a cui ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso; ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue (di seguito l Accordo ). 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RISERVATEZZA 1.1 Ai fini dell applicazione del presente Accordo, per informazione riservata si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato (tutelato o tutelabile), disegno, know- how documento di carattere tecnico o produttivo del personale, di gestione ed altro, nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, di marketing, economico, finanziario, amministrativo, relativa a prodotti, servizi, attività, costi, prezzi, clienti, fornitori e dipendenti, scambiata in qualsiasi forma (scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, etc), a cui ciascuna Parte potrà avere accesso in relazione al presente Accordo e che non possa ritenersi già di dominio pubblico (di seguito Informazioni riservate ). 1.2 Nell ambito di tale definizione è espressamente compresa anche l esistenza stessa del presente Accordo.
1.3 Nella definizione di Informazioni riservate non vengono comunque ricomprese quelle informazioni per le quali la Parte che vi abbia interesse sia in grado di dimostrare che: a) sono state espressamente qualificate per iscritto da una delle Parti come non riservate ; b) la divulgazione è stata espressamente autorizzata dalla Parte da cui le informazioni stesse provengono; c) sono state elaborate da una delle Parti in modo del tutto indipendente o, comunque, erano a lei già note prima dell inizio del presente Accordo o delle trattative preliminari, a condizione che tale conoscenza non sia stata ottenuta fraudolentemente; d) sono già conosciute dalla Parte che le riceve, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all utilizzazione o comunicazione di tali informazioni; e) sono già note alla generalità degli operatori del settore alla data della loro eventuale comunicazione a terzi o sono diventate, successivamente alla firma del presente Accordo, di pubblico dominio, senza che ciò sia dovuto a violazione di una delle Parti degli obblighi derivanti dall Accordo; f) una delle Parti è obbligata a comunicare o divulgare le Informazioni riservate in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi Autorità, sempreché in tal caso la Parte obbligata ne dia immediata notizia scritta all altra, affinché quest ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio; in ogni caso, la Parte tenuta a comunicare o divulgare le Informazioni riservate compirà tutti gli sforzi ragionevoli per ottenere che tale informazione sia trattata in via confidenziale. 1.4 Ciascuna Parte garantisce nei confronti dell altra il rispetto da parte delle proprie società/entità controllate e collegate di tutto quanto previsto nel presente Accordo. 2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 2.1 Le Parti riconoscono che tutte le Informazioni riservate a cui potranno avere accesso successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, debbono essere considerate e quindi trattate come strettamente riservate e confidenziali. 2.2 In particolare, ciascuna Parte si impegna a: a) qualificare espressamente le Informazioni riservate, prima che le stesse vengano scambiate, mediante l apposizione sulla documentazione della dicitura Riservato o Confidenziale e confermare per iscritto, anche a mezzo mail, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, le Informazioni riservate scambiate oralmente; b) scambiare le Informazioni riservate attraverso uno strumento di comunicazione documentabile per iscritto e, nel caso di consegna a mani, rilasciare un documento di ricevuta di consegna; c) trattare e conservare tutte le Informazioni riservate con la medesima cura e attenzione utilizzata usualmente nel trattare le proprie informazioni di natura confidenziale e riservata, e in ogni caso con non meno della ragionevole cura e attenzione, evitando comportamenti che possano vanificare l obbligo di riservatezza;
d) non utilizzare in qualsiasi modo, né in tutto né in parte, ogni Informazioni riservata per finalità diverse dallo Scopo; e) non cedere, divulgare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, né in tutto né in parte, né in forma scritta, orale, grafica, su supporto informatico o in qualsiasi altra forma e a qualsiasi titolo, qualsiasi Informazione riservata relativa all altra Parte, senza il preventivo espresso consenso scritto di quest ultima; f) limitare l accesso alle Informazioni riservate ai soli dipendenti, consulenti e/o società, anche se controllate/collegate, direttamente coinvolti nelle attività eseguite per perseguire lo Scopo e fare in modo che coloro ai quali dette informazioni sono comunicate siano stati prima informati della natura riservata delle stesse e siano vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo; resta quindi inteso che ciascuna Parte sarà direttamente responsabile per ogni violazione ai termini di questo Accordo da parte di coloro a cui la stessa Parte ha rivelato Informazioni riservate; g) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni riservate dell altra Parte, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i soggetti indicati al precedente punto f); h) in qualsiasi momento e su richiesta dell altra Parte, i) restituire tutti i documenti originali, le note ed ogni altro documento scritto, stampato, tangibile, elettronico o in qualunque altro formato che contenga o comunque afferisca alle Informazioni riservate, in suo possesso e in possesso di coloro a cui tali informazioni sono state fornite ai sensi della presente lettera; ii) cessare ogni utilizzo delle Informazioni riservate; iii) distruggere tutte le copie, i file e le riproduzioni delle Informazioni riservate in suo possesso e in possesso di coloro a cui tali informazioni sono state fornite ai sensi della presente lettera; iv) distruggere tutti i documenti, note, memoranda od altre informazioni scritte o registrate, di qualunque tipo, contenenti o derivate dalle Informazioni riservate; e v) consegnare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della restituzione, della cessazione dell utilizzo, della distruzione o della cancellazione di cui ai punti precedenti. 3. DURATA 3.1 L Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e scadrà definitivamente trascorsi 3 (tre) anni da tale data. 3.2 In ogni caso, gli obblighi di riservatezza di cui al presente documento rimarranno validi tra le Parti per un periodo di 2 (due) anni dalla data di cessazione della validità del presente Accordo. 4. FACOLTA DELLE PARTI 4.1 Ciascuna Parte potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, quali informazioni comunicare all altra Parte. Il presente Accordo non vincola al trasferimento o al rilascio da una Parte all altra delle Informazioni riservate. 4.2 Ognuna delle Parti manterrà il suo diritto, titolo ed interesse sulle Informazioni riservate di sua proprietà. Nessuna licenza e/o altri diritti, saranno, quindi, concessi all altra Parte in conseguenza del rilascio di Informazioni riservate. 5. PRIVACY
Le Parti dichiarano di trattare i dati personali in conformità alla normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003. 6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 6.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. 6.2 In caso di controversie sull interpretazione o applicazione dell Accordo e su eventuali violazioni agli obblighi in esso previsti, le Parti si impegnano a ricercare ogni possibilità che consenta di pervenire ad una soluzione bonaria. In caso contrario, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 7. DISPOSIZIONI FINALI 7.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell Accordo, il quale sostituisce ogni altra intesa o accordo precedente, scritto od orale, tra le Parti riguardante il medesimo Scopo. 7.2 Le Parti dichiarano che, essendo l Accordo espressione delle intese raggiunte, ogni clausola è stata soggetta a specifica trattativa ed essa è il risultato della loro approvazione. 7.3 L Accordo può essere emendato o modificato solo tramite accordo scritto tra le Parti. 7.4 L eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti dell altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate. INFN, in persona del Presidente Prof. Fernando Ferroni munito dei necessari poteri, sottoscrive la presente in segno di integrale accettazione. (data e firma) Eurotech, in persona del legale rappresentante [ ] munito dei necessari poteri, sottoscrive la presente in segno di integrale accettazione. (data e firma)