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- pag. 2-2) INNOVA S.R.L., con sede legale in Bolzano, Via Luigi Negrelli n. 13/C, codice fiscale e partita IVA n. 02641550211 (nel seguito per brevità anche Fornitore ), rappresentata da: - sig. IVO NEGRA, nato a Brunico (BZ) il 29 luglio 1971, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante; ------------------------------------------------------------------------------------- premesso che: - con determinazione n. 7 di data 7 giugno 2012, il Dirigente dell allora Servizio Contratti e Approvvigionamenti autorizzava l espletamento di una procedura aperta ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l affidamento della fornitura di sale ad uso stradale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali e dei servizi connessi occorrenti alle strutture della Provincia autonoma di Trento e/o agli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui comuni e comunità), e/o agli altri enti e società legittimate ai sensi dell articolo 39 bis, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, per un importo totale complessivo a base di gara massimo stimato di Euro 16.625.000,00 per una durata minima di 24 mesi salvo possibilità di proroga per ulteriori massimi 24 mesi, purché non fosse stato esaurito il quantitativo massimo di tonnellate per ciascuna tipologia di sale, eventualmente incrementato secondo quanto previsto dalla convenzione medesima; ------------------ - con contratto n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012, è stata stipulata la convenzione per la fornitura di sale ad uso stradale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali e dei servizi connessi, con l impresa INNOVA S.R.L. ;-------------------------------------------------------------------------------- - con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti

- pag. 3 - dell Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti della Provincia n. 29 di data 16 settembre 2014, è stata autorizzata la stipula del primo atto aggiuntivo alla convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012;-------------------------------- - in data 26 novembre 2014 è stato conseguentemente stipulato il primo atto aggiuntivo n. di racc. 43292 alla convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------------- - con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti della Provincia n. 51 di data 17 novembre 2016, è stata autorizzata la stipula del presente secondo atto aggiuntivo alla convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012; -------------------------- - vista l informazione antimafia prot. n. PR_BZUTG_Ingresso_0033440 _20161130 di data 30 novembre 2016, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l insussistenza, nei confronti dell Impresa INNOVA S.R.L., nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, ai sensi dell art. 84 del medesimo decreto legislativo;------------------------------------- - verificati i requisiti previsti dalla legge per la stipulazione del presente secondo atto aggiuntivo;------------------------------------------------------------------------------------- si stipula il seguente: SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. DI RACC. 42019 DI DATA 29 NOVEMBRE 2012 E PRIMO ATTO AGGIUNTIVO N. DI RACC. 43292 DI DATA 26 NOVEMBRE 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------

- pag. 4 - ART. 1 (Oggetto dell atto aggiuntivo) 1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI, di seguito denominata anche Provincia e l Impresa INNOVA S.r.l., di seguito denominata anche Fornitore, che accetta, concordano di prorogare la durata della convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012 e relativo primo atto aggiuntivo n. di racc. 43292 di data 26 novembre 2014. ---------- ART. 2 (Durata della convenzione) 1. La Provincia e il Fornitore concordano di prorogare la durata della convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012 e relativo primo atto aggiuntivo n. di racc. 43292 di data 26 novembre 2014 a decorrere dal giorno 3.12.2016 (tre dicembre duemilasedici) di un semestre e pertanto fino al 3.5.2017 (tre maggio duemiladiciassette). ------------------------------------------------------------------------------- ART. 3 (Aggiornamento prezzi ) 1. A decorrere dal 3.12.2016 (tre dicembre duemilasedici), la Provincia e il Fornitore concordano di applicare agli ordinativi i seguenti prezzi: a) sale da consegnare in forma sfusa: Euro 115,00 (centoquindici/00) a tonnellata; b) sale da consegnare in sacchi da 25 Kg: Euro 138,40 (centotrentotto/40) a tonnellata. ------------------------------------------------------------------------------------------- L importo massimo presunto del presente secondo atto aggiuntivo è pari ad Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00), soggetto ad I.V.A. nella misura di legge. ART. 4

- pag. 5 - (Clausola di risoluzione espressa) 1. Le Parti concordano che, in caso di attivazione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario della convenzione quadro la cui gara, approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti della Provincia n. 35 di data 24 agosto 2016 è tuttora in corso, si provvederà alla risoluzione anticipata del presente contratto, senza oneri a carico dell Amministrazione e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. ------------ ART. 5 (Cauzione definitiva) 1. Ad integrazione del deposito cauzionale costituito ai fini della stipulazione della convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012 e relativo primo atto aggiuntivo n. di racc. 43292 di data 26 novembre 2014, con riferimento alla proroga della fornitura di cui al precedente art. 2 (due), il Fornitore ha costituito la cauzione di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00), prescritta a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, mediante appendice di riduzione di data 1 dicembre 2016 alla fidejussione bancaria n. 11.747 di data 26 novembre 2012, rilasciata dalla RAIFFEISENKASSE BOZEN GENOSSENSCHAFT - CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Bolzano, via De Lai n. 2, cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed in regola con l imposta di bollo. ------------------------------------------------------------------- ART. 6 (Disposizioni anticorruzione) 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non

- pag. 6 - aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. ----------------------------------------------- 2. La Provincia rende altresì edotto il Fornitore della esistenza dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e del fatto che gli stessi Codici si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore.-------------------------------------------------------------------------------- 3. La Provincia, tramite l Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, si obbliga ad informare i singoli punti ordinanti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i singoli Codici di comportamento unitamente all invio dell ordine di fornitura.------ 4. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. ------------------------------------------------------------------------------------- 5. La violazione degli obblighi dei Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del singolo ordinativo di fornitura e, se di particolare gravità, anche del presente atto aggiuntivo. ------------------------------------------------------------------------- 6. La singola Amministrazione ordinante o la Provincia, verificata l eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del singolo ordinativo di fornitura ovvero del presente atto aggiuntivo, fatto salvo il risarcimento dei danni. --------------------------------------------------------------------------- 7. Il Fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine

- pag. 7 - di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.------------- ART. 7 (Rinvio alle norme applicabili) 1. La Provincia e il Fornitore, quali Parti contraenti, confermano tutte le altre clausole contenute nella convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012 e relativo primo atto aggiuntivo n. di racc. 43292 di data 26 novembre 2014, in quanto compatibili con le condizioni stabilite nel presente secondo atto aggiuntivo. ART. 8 (Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) 1. Il Fornitore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.----------------------------------------------------------------------------- 2. Il Fornitore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: Art. ( ) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). I. L impresa ( ), in qualità di subcontraente dell impresa ( ) nell ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento ( ), identificato con il CIG n. ( )/CUP n. ( ), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. ------------------------------------------------------------------------------------------- II. L impresa ( ), in qualità di subcontraente dell impresa ( ), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento ( ) della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ------------------------------------------------------------------------------------------

- pag. 8 - III. L impresa ( ), in qualità di subcontraente dell impresa ( ), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento..------------ 3. Il Fornitore deve comunicare all'amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. ------------------------ 4. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -------------------------------------------------------------------------- 5. L Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra il Fornitore ed i subcontraenti in ordine all apposizione della clausola sull obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.--------------------------------------------------------- 6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Fornitore comunica all'amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine Il

- pag. 9 - Fornitore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. ----------------------------------------------------------------------------- 7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 44089837DD. ----------------------------------------- ART. 9 (Obblighi in materia di legalità) 1. Fermo restando l obbligo di denuncia all Autorità giudiziaria, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. ---------------------------------------------------------- 2. Il Fornitore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: Fermo restando l obbligo di denuncia all Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.. ---------------------------------------------------------------------------- ART. 10 (Regime fiscale)

- pag. 10-1. L imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico del Fornitore INNOVA S.r.l., mentre l I.V.A. sul corrispettivo è a carico di ciascuna Amministrazione ordinante, destinataria della fornitura.------------------- Letto, accettato e sottoscritto. ------------------------------------------------------------------- Il FORNITORE INNOVA S.R.L. Il legale rappresentante - sig. Ivo Negra PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti Servizio Contratti e centrale acquisti Il Dirigente - dott. Guido Baldessarelli - Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. GSC/cr