REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 27 aprile 2017

INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 FUNZIONI Art. 3 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE Art. 4 LUOGHI DI CELEBRAZIONE Art. 5 TARIFFE Art. 6 MODALITA DI PAGAMENTO Art. 7 RICHIESTA LOCALI Art. 8 PRESCRIZIONI DI UTILIZZO Art. 9 GIORNI ED ORARI Art. 10 DANNI E RESPONSABILITA Art. 11 NORME DI RINVIO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio con rito civile ed alla celebrazione di unioni civili sul territorio del Comune di Albareto nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto agli artt. da 106 a 116 del codice civile e della regolamentazione unioni civili tra persone dello stesso sesso ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modificazioni. 2. La celebrazione del matrimonio e unione civile è attività istituzionale garantita, qualora il relativo espletamento venga richiesto presso la Casa Comunale (in concomitanza e non con gli orari di funzionamento dell'ufficio di Stato Civile), previa prenotazione e in base ai criteri ed alle modalità di cui in appresso. 3. Il matrimonio o unione civile può altresì essere celebrato presso Palazzo Municipale nella Sala del Consiglio o altri luoghi del territorio comunale presso i quali, con deliberazione della Giunta comunale, siano istituiti uffici distaccati di Stato civile. 4. E' previsto il pagamento di apposita tariffa determinata con provvedimento della Giunta e differenziata sulla base del luogo di celebrazione di cui al successivo articolo 4. ART. 2 - FUNZIONI 1. Il matrimonio o unione civile possono essere celebrati, nel rispetto della normativa vigente di cui al DPR 396/2000 e s.m.i.: dal Sindaco; dagli Assessori e Consiglieri Comunali; da un Ufficiale di Stato Civile; da un cittadino comune, sulla base di apposita e facoltativa delega del Sindaco. 2. I nubendi che scelgono un cittadino italiano quale celebrante devono rivolgere apposita istanza all'ufficio di Stato Civile in sede di pubblicazioni di matrimonio, fornendo i dati della persona, che verrà poi chiamata dall'ufficio per rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, può individuare un cittadino italiano in possesso dei requisiti per essere eletto a Consigliere Comunale, delegandolo specificatamente a tempo determinato alla celebrazione dei matrimoni civili. 4. Il Sindaco, gli Assessori e Consiglieri Comunali, durante la celebrazione indossano fascia tricolore istituzionale. ART.3 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE 1. La celebrazione di matrimonio/unione civile va presentata all Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda scritta da entrambi i nubendi che dovrà contenere le loro generalità, la data, l ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale. 2. Le celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03.11.2000 e successive modificazioni. ART. 4 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE 1. Il matrimonio civile deve essere celebrato nella Casa Comunale ai sensi dell'art 106 del Codice Civile. Per Casa Comunale deve intendersi un edificio/sito che stabilmente sia nella disponibilità dell Amministrazione Comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività. 2. Nell ipotesi in cui il locale sia situato nell'edificio del Comune o area esterna di proprietà comunale, occorre un provvedimento del Sindaco che ne stabilisca la destinazione per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili, escluso Sala Consiliare e Ufficio Anagrafe, che vengono considerati locali di svolgimento del servizio. 3. Se, invece si tratta di: a) un ufficio separato esterno alla casa Comunale; b) un sito in disponibilità del Comune perché in proprietà; c) un sito esterno alla Casa Comunale di proprietà privata, purché acquisito alla disponibilità comunale attraverso idoneo titolo giuridico (contratto di comodato d uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) o convenzione, con carattere di ragionevole continuità temporale, secondo lo schema di convenzione approvato con specifica deliberazione di Giunta Comunale. In questi casi spetta alla Giunta stabilire la destinazione per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili e all'esterno della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni dovrà essere posta a cura e spese del proprietario/gestore dei locali una targa portante la dicitura : Comune di Albareto Ufficio Distaccato di Stato Civile (delibera di G.C. n. del ).

ART. 5 -TARIFFE 1. Per la celebrazione presso la Casa Comunale o in altri luoghi pubblici o privati in disponibilità della Civica Amministrazione, come sopra in dettaglio esplicitato, dovrà essere corrisposta apposita tariffa che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale assumendo a base di calcolo i seguenti parametri: a. costo del personale coinvolto nell'espletamento del servizio; b. costo di produzione del servizio (riscaldamento, illuminazione, pulizie, materiali d'uso, sistemazione arredi); c. luogo ed orari di svolgimento del servizio. ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 1. Per l'utilizzo degli spazi/siti per la celebrazione dei matrimoni o unioni civili il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato alla conferma della disponibilità della sala o comunque del luogo di celebrazione. Copia della ricevuta di detto pagamento dovrà essere tempestivamente - comunque prima della data di celebrazione del matrimonio - fatta pervenire all'ufficio di Stato Civile. 2. Per l'utilizzo dei locali di cui al comma 3 dell'art. 4 si rimanda al disposto del relativo atto deliberativo. 3. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. ART. 7 - RICHIESTA LOCALI 1. La prenotazione delle sale comunali così come individuate all'articolo 4 si effettua presso l'ufficio di Stato Civile del Comune, al momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazioni di matrimonio oppure al ricevimento della delega da parte di altro Comune. 2. La scelta della sala/spazio comunale è subordinata, comunque, alla verifica da parte del Comune della sua effettiva disponibilità e, pertanto, la conferma della suddetta prenotazione avverrà, da parte dell Ufficio di Stato Civile, a pubblicazioni di matrimonio avvenute, oppure al momento del ricevimento della delega da parte di altro Comune anche mediante PEC o e-mail se rese disponibili da parte dell'utenza. 3. Qualora si tratti di locali di cui al comma 3 art. 4 punto c, la richiesta della sala dovrà essere effettuata direttamente al proprietario/gestore dei locali, da parte dei nubendi e comunicata all Ufficio di Stato Civile del Comune di Albareto almeno 7 giorni prima della celebrazione. ART. 8 - PRESCRIZIONI DI UTILIZZO 1. Gli istanti possono provvedere all'addobbo delle sale/locali comunali ove dovrà svolgersi la celebrazione del matrimonio fermo restando che, al termine della cerimonia gli stessi si faranno carico dello sgombero degli addobbi tempestivamente al fine di non ostacolare l'eventuale successiva celebrazione; gli istanti saranno ritenuti direttamente responsabili e risponderanno dei danni eventualmente arrecati a cose e luoghi. Per i luoghi di cui all'art.4 comma 3 le prescrizioni verranno di volta in volta valutate ed esplicitate in apposito provvedimento in considerazione delle specificità del luogo/spazio. Il Comune si riserva di effettuare in qualunque momento i controlli in ordine al rispetto delle prescrizioni di utilizzo. 2. La sala Consiliare e gli altri luoghi dovranno, salvo diverse disposizioni del momento, essere restituiti nelle medesime condizioni in cui è stata concessa. 3. E assolutamente fatto divieto di gettare, lanciare riso, confetti, coriandoli od altro all interno della struttura comunale. 4. E consentito il lancio di riso, confetti, fiori nel piazzale esterno al Municipio. 5. Il Comune di Albareto si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia di oggetti all interno delle strutture comunali, temporaneamente depositati o eventualmente dimenticati per le celebrazioni. ART. 9 - GIORNI ED ORARI 1. In via ordinaria i matrimoni possono essere celebrati nella Casa Comunale durante l normale orario sotto riportato o al di fuori di esso. 2. I giorni e gli orari delle celebrazioni devono essere concordati con l Ufficio di Stato Civile. ORARI di cui al c. 1 del presente articolo GIORNO DALLE ORE ALLE ORE Lunedì 10.00 12.30 Martedì 10.00 12.30 Mercoledì 10.00 12.30 Venerdì 10.00 12.30 Sabato 10.00 12.30

3. Non si effettuano celebrazioni di matrimonio nei giorni festivi, salvo casi particolari 4. Non si effettuano celebrazioni di matrimonio nelle seguenti giornate: 1 gennaio 6 gennaio Domenica di Pasqua Lunedì dell Angelo 25 aprile 1 maggio 2 giugno 15 agosto 1 novembre 8 dicembre 24/25/26 dicembre In occasione delle consultazioni elettorali ART.10 DANNI E RESPONSABILITA 1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l ammontare delle spese degli stessi, salvo identificazione del soggetto responsabile del danno, saranno addebitate ai soggetti richiedenti la sala Comunale. 2. Nel caso di violazione dell art. 8 comma 3 del presente regolamento, sarà addebitata al soggetto richiedente la sala, la somma di 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia. ART. 11 - NORME DI RINVIO 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia. 2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente Regolamento