UNICO 2000: il D.P.C.M. che proroga i versamenti ed i termini di presentazione



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Pag. 2322 n. 17/2000 29/04/2000 : il D.P.C.M. che proroga i versamenti ed i termini di presentazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - (DPC) del 20 aprile 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28/04/2000 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000 Disposizioni per il differimento, per l anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in n. 5/99, pag. 517), e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto, in particolare, l art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d imposta o delle esigenze organizzative dell amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e che, con lo stesso decreto, può essere stabilito che non si fa luogo alla maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento per un periodo non superiore ai primi venti giorni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (in n. 8/2000, pag. 906), e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto 31 luglio 1998 (in Finanza & Fisco n. 7/2000, pag. 831) e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti; Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione del modello - Società di persone ed equiparate, concernente la dichiarazione da presentare nell anno 2000 da parte delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate (in n. 12/2000); Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione

29/04/2000 n. 17/2000 Pag. 2323 del modello - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell anno 2000 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati (in Suppl. al n. 12/2000); Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione del modello - Enti non commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell anno 2000 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati; Visto il decreto 16 marzo 2000 di approvazione del modello - Persone fisiche, concernente la dichiarazione da presentare nell anno 2000 da parte delle persone fisiche (in n. 13/2000 e Suppl.); Visto il decreto 17 marzo 2000, di approvazione dei modelli - quadri IQ, concernente la dichiarazione ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l anno 1999; Visti i decreti 17 marzo 2000 con i quali sono stati approvati 18 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche del commercio, 31 modelli relativi alle attività economiche delle manifatture e 30 modelli relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d imposta 1999; Visto il decreto 29 marzo 2000 con il quale sono state determinate le modalità tecniche per la trasmissione telematica via Internet delle dichiarazioni e per l effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Considerato che l ampliamento del numero dei soggetti interessati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, conseguente anche alla determinazione delle modalità tecniche per la presentazione delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Internet nonché l introduzione dei nuovi studi di settore, impegnano in modo particolare dal punto di vista organizzativo, gli ordini professionali, i produttori di software e gli intermediari e richiedono più ampi termini per effettuare correttamente le operazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni e all effettuazione dei versamenti; Considerato che il differimento dei termini di presentazione e di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende opportuno al fine di evitare che la sovrapposizione di adempimenti con la medesima scadenza crei un eccessiva concentrazione nell afflusso dei dati al sistema informativo dell amministrazione finanziaria, con conseguenti difficoltà nel rispetto degli adempimenti connessi all invio telematico da parte degli intermediari, nella garanzia che i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato; Sulla proposta del Ministro delle finanze; DECRETA: Art. 1 Termini per la presentazione delle dichiarazioni e per l effettuazione dei relativi versamenti 1. Per l anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1), redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell anno 2000, sono presentate dal 1 maggio al 31 luglio 2000. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli relativi alle dichiarazioni presentate direttamente all amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, sono effettuati: a) dal 1 maggio al 20 giugno 2000, senza alcuna maggiorazione; b) dal 21 giugno al 20 luglio 2000, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Per l anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed equiparati, nonché degli altri soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell anno 2000, i cui termini di presentazione scadono fino al 20 luglio 2000, sono presentate entro il 20 luglio 2000. Entro la stessa data sono effettuati i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli relativi

Pag. 2324 n. 17/2000 29/04/2000 alle dichiarazioni presentate direttamente all amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell ordinario termine di versamento. Nota (1) DPR 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Art. 6 Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (1) 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell imposta sul reddito delle persone fisiche e dell imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati. 2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell articolo 1 e nel primo comma dell articolo 4. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate. 5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all ufficio competente. (1) Articolo così sostituito dall art. 3 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241. Tale sostituzione, ai sensi dell art. 9, comma 3, del DPR 22/07/1998, n. 322, si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 01.01.1998. Art. 2 Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni 1. Per l anno 2000, i soggetti che effettuano direttamente la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (1), e successive modificazioni, nonché i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, dell art. 3 del citato decreto n. 322, del 1998, effettuano la trasmissione in via telematica secondo le seguenti scadenze: a) entro il 31 luglio 2000, per le dichiarazioni Mod. - Persone fisiche presentate utilizzando il servizio telematico Internet; b) entro il 31 ottobre 2000, per le dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell anno 2000, non contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 31 ottobre 2000; c) entro il 15 novembre 2000, per le dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell anno 2000, contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 15 novembre 2000. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nota (1) DPR 22 luglio 1998, n. 322 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Art. 3 Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. (1) 1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d imposta, qualora abbiano

29/04/2000 n. 17/2000 Pag. 2325 effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale (2). È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto dirigenziale può essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte. (Nel secondo periodo le parole «non più di venti soggetti» sono state così sostituite alle precedenti «non più di dieci soggetti» dall art. 1, comma 3, lett. a), n. 1) del DPR 14/10/ 1999, n. 542; il terzo periodo è stato aggiunto dall art. 1, comma 3, lett. a), n. 2) del medesimo D.P.R. 542/99) 2. La dichiarazione è presentata in via telematica all amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 (3). Il collegamento telematico con l amministrazione finanziaria è gratuito. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. b), del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 2. La dichiarazione è presentata in via telematica all amministrazione finanziaria direttamente dalle società di cui all articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire e dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire nonché dai soggetti incaricati ai sensi del comma 3. Il collegamento telematico con l amministrazione finanziaria è gratuito.) 2-bis. Nell ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Comma inserito dall art. 1, comma 3, lett. c), del DPR 14/10/1999, n. 542) 2-ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis. (Comma inserito dall art. 1, comma 3, lett. c), del DPR 14/10/1999, n. 542) 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; (le parole da «indicate» fino alla fine della lettera sono state così sostituite alle precedenti «indicate nell articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413» dall art. 1, comma 3, lett. d), n. 1) del DPR 14/10/1999, n. 542) d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze [a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni]. (Le parole da «a mezzo» fino alla fine della lettera sono state soppresse dall art. 1, comma 3, lett. d), n. 2) del DPR 14/10/1999, n. 542). 4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 5. La dichiarazione può essere presentata all amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l impegno a trasmettere in via telematica all amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. (Il secondo periodo è stato così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. e), del DPR 14/10/1999, n. 542: «Il soggetto incaricato ai sensi del comma 3 rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l impegno a trasmettere in via telematica all amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro quindici giorni successivi a quello in cui l amministrazione finanziaria ha comunicato l avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.») 7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all articolo 3, commi 2, 2- bis e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali. (Comma inserito dall art. 1, comma 3, lett. f), del DPR 14/10/1999, n. 542) 7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni. (Comma inserito dall art. 1, comma 3, lett. f), del DPR 14/10/1999, n. 542) 8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. g), del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all ufficio postale ovvero trasmessa all amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche direttamente o da parte dei soggetti di cui al comma 3.) 9. Le società e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della

Pag. 2326 n. 17/2000 29/04/2000 predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l amministrazione finanziaria può chiedere l esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d imposta per il periodo previsto dall articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell amministrazione finanziaria attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. h), del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5 ovvero dalla comunicazione dell amministrazione finanziaria attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.) 11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo. (1) Per l anno 2000 per i termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni cfr. l art. 2, del DPCM 20/04/2000. (2) Ai sensi dell art. 1 del DPCM 07/01/1999 il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche, fissato all anno 2000 dall art. 12, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, è anticipato all anno 1999. (3) Ai sensi dell art. 10, comma 6, del DPR 14/10/1999, n. 542, il sostituito terzo periodo del comma 2 si applica a decorrere dal 01.01.2000.

29/04/2000 n. 17/2000 Pag. 2327 Proroga dei termini di : la relazione con la ratio del provvedimento Nella relazione chiarito che restano escluse dal differimento le dichiarazioni relative a periodi d imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1999, redatte su modelli approvati nel 1999 Relazione di accompagnamento (REL) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPC 20/04/2000) recante: «Disposizioni per il differimento, per l anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti» Com è noto, l art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in n. 5/99, pag. 524), stabilisce, tra l altro, che i termini relativi agli adempimenti fiscali dei contribuenti, dei sostituti, nonché dei responsabili d imposta, previsti dallo stesso decreto, possano essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, tenendo conto delle esigenze generali dei predetti soggetti o delle esigenze organizzative dell Amministrazione. A tale riguardo, al fine di consentire ai contribuenti ed agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di fruire delle necessarie condizioni per poter adempiere ai rispettivi obblighi, così come previsti dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato predisposto l unito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto che i termini ivi stabiliti sono volti a: permettere ai soggetti interessati di assolvere a tutti gli adempimenti loro richiesti fruendo di in un congruo periodo di tempo, considerato l ampliamento dei soggetti obbligati alla trasmissione della dichiarazione per via telematica, nonché l introduzione dei nuovi studi di settore, che hanno determinato il conseguente aumento del numero dei soggetti interessati dagli stessi; prevenire l insorgere di difficoltà tecniche che, negli anni passati, hanno spesso causato rinvii e modificazioni dei termini già previsti all approssimarsi delle scadenze; evitare il sovrapporsi di scadenze che determinerebbe una congestione dei carichi di lavoro degli ordini professionali, dei produttori di software e degli intermediari, nonché una concentrazione dei flussi dei dati nel sistema informativo dell amministrazione finanziaria, considerata anche l introduzione della nuova modalità di presentazione della dichiarazione utilizzando il servizio telematico Internet. Con l articolo 1, comma 1, dell unito schema di decreto, vengono differiti al 31 luglio 2000 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, compresa la dichiarazione unificata, che devono essere presentate nell anno 2000, dalle persone fisiche, dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società e dalle associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo. Vengono, altresì, differiti alla data del 20 luglio 2000 i termini per i versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, precisando che per i primi venti giorni non si applica alcuna maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, secondo quanto disposto dall articolo 12, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; la maggiorazione dello 0,40 per cento si rende, invece, applica-

Pag. 2328 n. 17/2000 29/04/2000 bile ai medesimi versamenti effettuati nel successivo periodo dal 21 giugno al 21 luglio 2000. Con il comma 2 del medesimo articolo 1, vengono, altresì, differiti al 20 luglio 2000 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, compresa la dichiarazione unificata, che devono essere presentate nell anno 2000, dalle società di capitali, dagli enti commerciali e soggetti ad essi equiparati, dagli enti non commerciali e soggetti ad essi equiparati, nonché dagli altri soggetti diversi da quelli già indicati dal comma 1, i cui termini ordinari di presentazione scadono, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (in n. 8/2000, pag. 913), entro il 20 luglio 2000. È da tener presente, infatti, che, per tali soggetti, gli ordinari termini di versamento coincidono con quelli di presentazione. Nel medesimo secondo comma dell articolo 1 viene, inoltre, precisato che la maggiorazione a titolo di interesse nella misura dello 0.40 per cento si applica solo a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello previsto per il versamento secondo le ordinarie scadenze, in forza del citato articolo 12, comma 5, del citato D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, altresì, che, ai fini dell IVA, resta fermo quanto stabilito dall articolo 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (in n. 8/2000, pag. 913), che ha recepito quanto previsto dall articolo 30, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Con il suddetto articolo 6 è stato, infatti, sostanzialmente previsto che il termine di versamento dell IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, fissato in via generale alla data del 16 marzo di ciascun anno, può essere differito al termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale ovviamente, per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo. Pertanto, tali ultimi contribuenti, restano obbligati a corrispondere la predetta maggiorazione fino al termine ordinariamente previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata (caso più generale, fino al 31 maggio 2000) e possono fruire del differimento fino al 20 luglio 2000 con l applicazione della maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo, secondo le disposizioni previste per la dichiarazione unificata prodotte dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente schema di decreto. Con l articolo 2 dello schema di decreto allegato vengono previsti i seguenti termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni: a) 31 luglio 2000, per la trasmissione delle dichiarazioni Mod. - Persone fisiche (in n. 13/2000 e Suppl.), presentata utilizzando il servizio telematico Internet; b) 31 ottobre 2000, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Mod. - Persone fisiche (escluse, pertanto, quelle trasmesse via Internet), Mod. - Società di persone ed equiparate (in n. 12/2000), Mod. - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati (in Suppl. al n. 12/2000) e Mod. - Enti non commerciali ed equiparati, qualora non comprendano, all interno della dichiarazione unificata, la dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore. Il termine del 31 ottobre si applica a tutte le dichiarazioni, comprese quelle relative a periodi di imposta non coincidenti con l anno solare, il cui termine ordinario di trasmissione scade entro il 31 ottobre 2000. Restano, ovviamente, escluse da tale differimento le dichiarazioni, relative a periodi d imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1999, redatte su modelli approvati nel 1999; c) 15 novembre 2000, per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni di cui al precedente punto b), che comprendano, all interno della dichiarazione unificata, la dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore. Il termine del 15 novembre si applica a tutte le dichiarazioni, comprese quelle relative a periodi di imposta non coincidenti con l anno solare, il cui termine ordinario di trasmissione scade entro il 15 novembre 2000. Restano, quindi, escluse da tale differimento le dichiarazioni, relative a periodi d imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1999, redatte su modelli approvati nel 1999.